Blog

La reputazione online: diffamazione su social network e WhatsApp

La reputazione online: diffamazione su social network e WhatsApp

La reputazione online

Nell’era digitale, la tutela della reputazione online è diventata una questione cruciale. Social network e applicazioni di messaggistica istantanea, come WhatsApp, rappresentano strumenti di comunicazione di uso quotidiano, ma possono anche trasformarsi in veicoli di offese e diffamazione.

In questo articolo analizzeremo la normativa italiana sulla diffamazione online, le più recenti sentenze in materia e i rimedi giuridici a disposizione delle vittime.


Il reato di diffamazione nel Codice penale italiano

L’articolo 595 del Codice Penale italiano disciplina il reato di diffamazione, punendo chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La norma prevede pene diverse a seconda della gravità della condotta, in particolare, per quel che qui maggiormente interessa:

  • Diffamazione semplice: punita con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a 1.032 euro;
  • Diffamazione aggravata: se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

La diffusione di contenuti offensivi attraverso i social network è considerata un’ipotesi aggravata, in quanto il messaggio può raggiungere un numero indeterminato di persone, con un potenziale danno maggiore alla reputazione della vittima.


Diffamazione sui social network: Facebook, Instagram, X…

I social network sono tra i principali canali in cui si verificano episodi di diffamazione online.

Le principali caratteristiche della diffamazione sui social

  1. Ampia diffusione del contenuto: post, commenti e condivisioni possono raggiungere rapidamente un pubblico vasto.
  2. Persistenza del messaggio: un contenuto diffamatorio può rimanere online per un tempo indefinito.
  3. Effetto moltiplicatore: i contenuti possono essere condivisi, citati o ripresi da altri utenti.

Sentenze rilevanti

La Corte di Cassazione ha chiarito più volte la rilevanza penale della diffamazione sui social network. In particolare:

  • Cassazione, sentenza n. 24431/2015: ha stabilito che un’offesa pubblicata su Facebook costituisce diffamazione aggravata, poiché il social network è assimilabile a un “mezzo di pubblicità” ai sensi dell’articolo 595 c.p.

I tribunali italiani considerano i social network come luoghi pubblici in cui le offese possono avere conseguenze legali rilevanti.


Diffamazione tramite WhatsApp e app di messaggistica

WhatsApp e altre app di messaggistica presentano dinamiche differenti rispetto ai social network, ma possono comunque essere usate per diffamare una persona.

Differenza tra comunicazione privata e diffamazione

  • Messaggio privato tra due persone: non costituisce diffamazione, ma potrebbe configurare ingiuria (che, dal 2016, non è più un reato ma un illecito civile).
  • Messaggio inviato in un gruppo: potrebbe costituire diffamazione se il gruppo è composto da più persone e il messaggio lede la reputazione della vittima.
  • Stato di WhatsApp o messaggio inoltrato a più persone: potrebbe configurare la diffamazione.

Sentenze rilevanti

  • Cassazione, sentenza n. 27540/2023: ha stabilito che le offese in un gruppo WhatsApp configurano il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e non di ingiuria, poiché la comunicazione avviene in modo asincrono. La decisione conferma che l’assenza di contestualità tra offesa e percezione dell’offeso esclude l’ingiuria, depenalizzata nel 2016.
  • Cassazione, sentenza n. 42783/2024: ha stabilito che l’invio di messaggi diffamatori in una chat di gruppo WhatsApp non configura l’aggravante del “mezzo di pubblicità” (art. 595, comma 3, c.p.), poiché tali comunicazioni sono riservate ai membri del gruppo e non destinate a un pubblico indeterminato.

Cosa fare se si è vittima di diffamazione online

Se si è vittima di diffamazione sui social network o su WhatsApp, esistono diversi rimedi giuridici, quali:

  1. Querela per diffamazione: deve essere presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto diffamatorio presso le autorità competenti.
  2. Richiesta di rimozione del contenuto: è possibile segnalare il contenuto diffamatorio ai gestori delle piattaforme (Facebook, Instagram, X…) per ottenerne la rimozione.
  3. Azione civile per il risarcimento del danno: è possibile agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile. Prima di agire in giudizio, nel caso di diffamazione attuata sui social network, le parti devono tentare la conciliazione davanti a un organismo di mediazione, attraverso il procedimento di mediazione, uno strumento per risolvere in maniera semplice e con costi e tempi contenuti la controversia.

Prevenzione e buone pratiche per evitare la diffamazione online

Per evitare di incorrere nel reato di diffamazione, è utile seguire alcune buone pratiche:

  • Verificare sempre le fonti prima di pubblicare contenuti su terzi.
  • Evitare insulti o commenti offensivi, anche se si tratta di opinioni personali.
  • Prestare attenzione a condivisioni e like su contenuti potenzialmente diffamatori.
  • Usare un linguaggio rispettoso nei gruppi WhatsApp e in altre chat collettive.

Conclusione

La diffamazione online è un problema sempre più diffuso, ma il nostro ordinamento giuridico offre strumenti efficaci per tutelare la reputazione delle persone.

Social network e WhatsApp, se utilizzati in modo improprio, possono diventare veicoli di lesioni all’onore e alla reputazione.

Conoscere la normativa e adottare un comportamento responsabile nella comunicazione digitale sono elementi fondamentali per prevenire il rischio di incorrere in responsabilità legali e per proteggere la propria immagine online.

Scritto con l’aiuto di Iusreporter, il tuo assistente per la ricerca giuridica online 

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

Condividi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *