Mediazione e altri modi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR): l’alternativa alla causa in tribunale
Mediazione, negoziazione, arbitrato sono esempi di modi alternativi di risoluzione delle controversie rispetto alla causa in tribunale, detti ADR (Alternative Dispute Resolution).
La Giustizia italiana non è, come noto, purtroppo caratterizzata da alti livelli di efficienza. Le ragioni sono varie; il risultato è che una causa civile può richiedere molti anni prima di essere definita, e spesso il risultato finale non viene percepito come soddisfacente dall’interessato nemmeno in caso di sentenza favorevole.
Il rapporto Doing Business pubblicato annualmente dalla Banca Mondiale, che confronta le norme di 189 paesi sulla facilità di “fare impresa”, evidenzia chiaramente la grave situazione italiana rispetto ad altri paesi con riferimento allo stato della Giustizia.
Le cause in tribunale hanno tempi molto lunghi, costi e rischi elevati. Tutti elementi da tenere in debita considerazione, e, lo si sottolinea, indipendentemente dal fatto che si ritenga di avere ragione.
Mai come oggi diventa allora importante prendere in considerazione modi alternativi di risoluzione delle controversie rispetto alla causa in tribunale; strumenti che consentano di risolvere la lite con una soluzione soddisfacente per le parti coinvolte, in modo semplice, in tempi brevi, con costi contenuti e, non ultimo, che siano in grado di salvaguardare il benessere psico-fisico della persona e di contribuire a una società più pacifica.
Lo Studio legale da sempre privilegia i modi di risoluzione delle controversie idonei a perseguire tali scopi, consigliando il Cliente di ricorrere al Giudice solo quando non sia stato possibile risolvere altrimenti la lite.
In quest’ottica, all’Avvocato di oggi viene richiesto di conoscere approfonditamente tutti gli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per risolvere una controversia, superando così il tradizionale approccio che vedeva nella causa in tribunale l’unica via percorribile, in modo da essere in grado di consigliare il Cliente nella scelta dello strumento più adatto allo specifico problema legale.
Indicativamente dunque, dopo una prima fase di consulenza legale, sarà in primo luogo perseguita la via della negoziazione con l’altra parte. Ove questa fallisca, potrà essere dato avvio a un procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione e, allorché non sia stato possibile nemmeno in tale sede raggiungere una soluzione condivisa, si prospetterà al Cliente la via giudiziale, o, se del caso, il ricorso all’arbitrato.
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Le specifiche competenze dello Studio legale in materia di mediazione e altri modi alternativi di risoluzione delle controversie
Lo Studio legale privilegia da sempre gli approcci innovativi al diritto e alla professione di avvocato, al fine di fornire al Cliente soluzioni il più possibile semplici, rapide e convenienti.
L’Avvocato Giuseppe Briganti si occupa di mediazione e altri modi alternativi di risoluzione delle controversie dal 2009, anche attraverso pubblicazioni in materia, docenze nei corsi di formazione per mediatori civili e partecipazioni quale relatore in convegni.
Ha una specifica formazione in materia di mediazione civile e commerciale, mediazione familiare, mediazione penale e arbitrato.
Ha inoltre una specifica formazione in diritto collaborativo e nelle tecniche di negoziazione e di gestione dei conflitti, conseguita attraverso corsi e master.
L’Avv. Giuseppe Briganti dal 2010 svolge attività di mediatore civile presso organismi di mediazione pubblici e privati.
I servizi
Lo Studio legale, grazie alla specifica esperienza ad oggi maturata, rende disponibili i seguenti principali servizi di assistenza legale in procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie:
- Assistenza legale in procedimenti di negoziazione assistita da avvocato nelle controversie civili e commerciali
- Assistenza legale in procedimenti di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimenti di mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimenti speciali di conciliazione
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimenti di arbitrato
- Assistenza legale in procedimenti innanzi l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Assistenza legale nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio
- Assistenza legale nei procedimenti innanzi il Garante per la protezione dei dati personali
- Assistenza legale nei procedimenti innanzi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la risoluzione delle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Assistenza legale nei procedimenti innanzi l’AGCOM in materia di diritto d’autore secondo il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
- Elaborazione di contenuti giuridici in materia di mediazione e altri modi alternativi di risoluzione delle controversie
- Attività di formazione in materia di mediazione e altri modi alternativi di risoluzione delle controversie
- Per Avvocati: co-difesa e collaborazioni in materia di mediazione e altri modi alternativi di risoluzione delle controversie
L’assistenza legale viene prestata senza limiti territoriali. È infatti spesso possibile svolgere l’attività da remoto. Ove occorra, lo Studio legale opera in ogni caso con l’ausilio di una fitta rete di corrispondenti dislocati su tutto il territorio nazionale.
Alcuni degli aspetti trattati dallo Studio legale in materia di mediazione e altri modi alternativi di risoluzione delle controversie
Negoziazione assistita da avvocato
La legge (d.l. 132/2014) così definisce la negoziazione assistita:
La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo
Si prevede che è dovere deontologico degli avvocati informare il Cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
La legge stabilisce che il tentativo di risolvere la controversia fuori dal tribunale attraverso la negoziazione assistita sia obbligatorio nei seguenti casi:
- azioni relative a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
- domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, allorché per la controversia non sia prevista la cosiddetta mediazione “obbligatoria”.
Negli altri casi il ricorso alla negoziazione assistita è facoltativo.
Per le controversie in materia di lavoro, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita facoltativamente. Ciascuna parte è in tal caso assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro.
Principali vantaggi: possibilità di risolvere in tempi brevi (da uno a tre mesi) e con costi contenuti la controversia tramite una soluzione ritenuta soddisfacente da tutte le parti; l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo; il procedimento è caratterizzato dalla massima riservatezza.
Trattandosi di procedura non avversariale (contrariamente al giudizio), occorre d’altra parte la propensione di tutte le parti e dei rispettivi avvocati a un negoziato di tipo collaborativo, anziché competitivo, al fine di raggiungere una soluzione condivisa. Per il buon esito del procedimento, è importante inoltre che i legali di parte siano specificamente formati nelle tecniche di negoziazione e di gestione dei conflitti.
Mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali
La legge (d.lgs. 28/2010) così definisce la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:
l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa
All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste. L’avvocato deve informare altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La legge prevede che il tentativo di risolvere la controversia fuori dal tribunale attraverso la mediazione civile sia obbligatorio per le seguenti materie:
- condominio,
- diritti reali,
- divisione,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e
- da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi, bancari e finanziari,
- associazione in partecipazione,
- consorzio,
- franchising,
- opera,
- rete,
- somministrazione,
- società di persone e
- subfornitura
Nei casi di obbligatorietà, in alternativa al procedimento di mediazione è possibile esperire taluni procedimenti speciali di conciliazione.
Negli altri casi la mediazione civile, con riferimento a controversie riguardanti diritti disponibili, è facoltativa.
Principali vantaggi: possibilità di risolvere la controversia in tempi brevi (il procedimento ha una durata massima di tre mesi) e con costi contenuti tramite una soluzione ritenuta soddisfacente da tutte le parti; sono previste agevolazioni fiscali; l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo; il procedimento è caratterizzato dalla massima riservatezza.
Il mediatore, terzo indipendente, neutrale e imparziale, specificamente formato alle tecniche di gestione dei conflitti, facilita la comunicazione tra le parti, eventualmente formulando anche una propria proposta conciliativa, al fine di raggiungere una soluzione della controversia soddisfacente per tutti gli interessati.
Per il buon esito della procedura, è importante che i legali di parte siano specificamente formati alle tecniche di negoziazione e di gestione dei conflitti applicate al procedimento di mediazione, e che conoscano approfonditamente le caratteristiche di tale procedimento, indirizzando correttamente il Cliente sin dal momento della scelta dell’organismo di mediazione cui rivolgersi.
Arbitrato
L’arbitrato è un modo alternativo di risoluzione delle controversie che, come il giudizio, ha carattere avversariale, vedendo due parti contrapposte che rimettono la decisione della lite a un terzo.
Il procedimento si conclude infatti con una decisione, il lodo, vincolante per le parti, con la quale l’arbitro, un terzo indipendente, neutrale e imparziale, definisce la controversia, che deve riguardare diritti disponibili.
Tipi di arbitrato:
- Arbitrato rituale, disciplinato dal Codice di procedura civile, destinato a concludersi con una decisione che ha efficacia di sentenza
- Arbitrato irrituale, destinato a concludersi con una decisione avente natura ed efficacia negoziale
- Arbitrato secondo diritto, nel quale gli arbitri decidono appunto secondo le norme dell’ordinamento giuridico
- Arbitrato secondo equità, nel quale gli arbitri decidono sulla base di criteri equitativi
- Arbitrato amministrato, allorché il procedimento si svolge presso una camera arbitrale dotata di un proprio regolamento
- Arbitrato ad hoc, che si svolge al di fuori di camere arbitrali secondo quanto stabilito dalle parti stesse.
L’obbligo di ricorrere all’arbitrato in alternativa al giudizio, e la scelta del tipo di arbitrato, può derivare, prima dell’insorgere della lite, da una clausola contrattuale (clausola compromissoria) o, a lite già insorta, da una apposita convenzione conclusa dalle parti (compromesso).
Principali vantaggi: l’arbitrato consente di ottenere una decisione in tempi brevi (240 giorni secondo l’art. 820 c.p.c.) emessa da soggetti dotati di specifiche competenze con riferimento alle caratteristiche, anche tecniche, della controversia; il procedimento è caratterizzato dalla massima riservatezza; nell’arbitrato rituale, il lodo può essere dichiarato esecutivo dal tribunale.
Arbitro Bancario Finanziario
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), come si legge nel relativo sito web, è un sistema stragiudiziale di tipo “decisorio”, regolato da una specifica disciplina di origine legislativa.
Gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderirvi.
l’Arbitro Bancario Finanziario decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, ma le sue pronunce non sono tuttavia vincolanti per le parti: anche dopo la decisione dell’Arbitro, intermediario e cliente conservano infatti la facoltà di ricorrere al giudice, o ad altri strumenti di risoluzione della controversia.
D’altra parte, se l’intermediario non rispetta la decisione emessa dall’Arbitro in favore del cliente, la notizia dell’inadempimento è resa pubblica.
L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano servizi bancari e finanziari, quali per esempio quelle concernenti conti correnti, mutui, prestiti personali:
- fino a 200.000 euro di valore, se si richiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà.
L’ABF non può decidere invece quando la controversia, in particolare:
- riguarda servizi e attività con finalità di investimento quali per esempio negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni;
- riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo;
- è già all’esame dell’autorità giudiziaria;
- è già all’esame di arbitri o conciliatori.
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo scritto all’intermediario e devono essere trascorsi non più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo.
Principali vantaggi: il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario consente di ottenere con costi contenuti una decisione in tempi brevi; sebbene la decisione non sia vincolante, l’eventuale inadempimento dell’intermediario è reso pubblico.
Esempi di casi di cui lo Studio legale si è occupato fornendo assistenza legale in procedimenti di mediazione e con riguardo ad altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimento di mediazione in materia bancaria
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimento di mediazione in materia di usucapione
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimento di mediazione in materia di locazione
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimento innanzi l’Arbitro Bancario Finanziario in materia di responsabilità della banca da mancata concessione di mutuo e da illegittima segnalazione in Centrale Rischi
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimento innanzi l’Arbitro Bancario Finanziario in materia di phishing
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimento innanzi il Garante per la protezione dei dati personali in materia di illecito trattamento di dati personali in ambito televisivo e telematico
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimento innanzi l’AGCOM in materia di violazione del diritto d’autore su Internet
- Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimento di mediazione in materia di successione ereditaria
- (In costruzione. Ci scusiamo per il disagio)
Notizie e approfondimenti
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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro – Urbino
Ultimo aggiornamento: gennaio 2024