Blog

Protezione complementare e vita privata e familiare dopo il “Decreto Cutro”: Cassazione n. 29593/2025

Protezione complementare e vita privata e familiare dopo il “Decreto Cutro”: Cassazione n. 29593/2025

Abstract multilingue

Italiano
La sentenza Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 2025, n. 29593 chiarisce che il d.l. n. 20/2023 non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare nell’ambito della protezione complementare, che resta fondata sugli obblighi costituzionali e convenzionali.

English
The Italian Supreme Court (Cass. no. 29593/2025) confirms that Decree-Law 20/2023 did not remove private and family life protection from complementary protection.

Français
La Cour de cassation italienne affirme que la protection de la vie privée et familiale demeure garantie dans le cadre de la protection complémentaire.

العربية
تؤكد محكمة النقض أن حماية الحياة الخاصة والأسرية لا تزال جزءًا من الحماية التكميلية.

اردو
اطالوی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ نجی اور خاندانی زندگی کا تحفظ اب بھی تکمیلی تحفظ کا حصہ ہے۔

বাংলা
কাসাসিয়ন কোর্ট ঘোষণা করে যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সুরক্ষা এখনও সম্পূরক সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত।


1. Protezione complementare dopo il “Decreto Cutro”: il caso e il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Venezia

La sentenza n. 29593/2025 origina da un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Venezia. Il caso riguarda un cittadino senegalese che si era visto rigettare le domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione speciale.

Nel corso del giudizio, tuttavia, l’interessato aveva dimostrato un solido radicamento in Italia:

  • rapporti di lavoro a tempo determinato con proroghe fino al 2024;
  • frequenza di percorsi formativi per adulti;
  • integrazione sociale progressiva.

Il Tribunale, pur escludendo le protezioni maggiori, ritiene non manifestamente infondata la domanda di protezione complementare, in particolare con riferimento alla tutela della vita privata e familiare.

Il dubbio nasce dal fatto che il d.l. 20/2023 (“Decreto Cutro”) ha abrogato i periodi dell’art. 19, co. 1.1 T.U. immigrazione che menzionavano esplicitamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare in Italia.

Il giudice remittente chiede quindi alla Cassazione:

  • se la tutela dell’art. 8 CEDU sia ancora operante;
  • se il Legislatore abbia potuto limitare tale protezione;
  • quali criteri debbano guidare la valutazione giudiziale.

2. I tre pilastri del sistema di protezione dello straniero

La Cassazione ricostruisce il quadro normativo, fondato su tre livelli:

  1. Status di rifugiato, definito dalla Convenzione di Ginevra.
  2. Protezione sussidiaria, per i rischi di danno grave.
  3. Protezione complementare, istituto nazionale di chiusura del sistema della protezione internazionale.

Quest’ultima è uno strumento elastico, fondato sugli obblighi costituzionali e internazionali che gravano sullo Stato. Essa consente di colmare gli spazi di tutela non coperti da asilo e protezione sussidiaria.


3. Le quattro stagioni normative della protezione complementare: dall’umanitaria al “Decreto Cutro”

3.1 La fase originaria

L’art. 5, co. 6 T.U. immigrazione prevedeva la protezione umanitaria per “seri motivi” o obblighi costituzionali e internazionali.

3.2 Il “Decreto sicurezza” (d.l. 113/2018)

Elimina la protezione umanitaria e introduce la protezione speciale.

3.3 Il d.l. 130/2020

Amplia la protezione speciale e inserisce nell’art. 19, co. 1.1 T.U. immigrazione la tutela espressa della vita privata e familiare.

3.4 Il d.l. 20/2023 (“Decreto Cutro”)

Cancella i periodi dell’art. 19 dedicati al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nasce così il quesito: l’eliminazione formale del riferimento ha cancellato la tutela?


4. La risposta della Cassazione: nessuna abrogazione della tutela

La Corte afferma che la tutela della vita privata e familiare è pienamente vigente.

Due sono le ragioni principali:

  1. L’art. 19, co. 1.1 continua a richiamare gli obblighi dell’art. 5, co. 6 T.U. (“seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano“) che includono: art. 8 CEDU; art. 7 Carta UE; artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.
  2. Il legislatore ordinario non può ridurre tutele derivanti da norme convenzionali e costituzionali.

La Cassazione richiama inoltre Corte cost. 194/2019, secondo cui l’ordinamento interno non può contraddire obblighi convenzionali.

Conclusione: la tutela della vita privata e familiare resta parte integrante della protezione complementare.


5. Protezione complementare: continuità con la giurisprudenza consolidata

La decisione conferma:

  • Cass. 4455/2018: introduce il giudizio comparativo; definisce la vulnerabilità come compromissione sproporzionata dei diritti fondamentali.
  • Sezioni Unite 24413/2021: la protezione complementare deriva da un catalogo aperto di diritti fondamentali; centrale l’art. 8 CEDU.
  • Sezioni Unite 935/2025: protezione complementare come completamento del diritto d’asilo costituzionale.

La Cassazione n. 29593/2025 ribadisce questi principi e li rende ancora più chiari.

Protezione complementare dopo il Decreto Cutro: interviene la Cassazione


6. Protezione complementare: i criteri applicativi dopo il d.l. 20/2023

La Corte indica i parametri con cui i giudici devono valutare la vita privata e familiare.

Afferma la Corte che “il giudice dovrà compiere l’operazione sussuntiva con rigore e, allo stesso tempo, con umanità“:

anche con umanità, perché, quando viene in rilievo la persona umana in situazioni talora di estrema fragilità con la sua fondamentale esigenza di solidarietà, il giudice, nell’interpretare e nel dare applicazione alle disposizioni poste dal legislatore, concorre, nel doveroso rispetto dell’equilibrio tra la forza orientativa della fonte sovraordinata e il vincolo del testo, alla elaborazione di una norma giusta“.

6.1 Radicamento effettivo

Elementi rilevanti:

  • legami familiari stabili;
  • durata della permanenza in Italia;
  • integrazione lavorativa (contratti, costanza, formazione);
  • reti sociali;
  • partecipazione a percorsi di istruzione.

6.2 Valutazione comparativa

Il giudice deve confrontare:

  • livello di integrazione in Italia;
  • condizioni personali e oggettive nel Paese di origine.

Lo scopo è accertare se il rimpatrio determinerebbe una compromissione sproporzionata dei diritti fondamentali.

6.3 Bilanciamento con l’ordine pubblico

La protezione non è automatica: occorre valutare il rispetto delle norme e la condotta complessiva dello straniero.

6.4 Irrilevanza della precarietà formale del soggiorno

Il radicamento maturato durante la pendenza della domanda di protezione internazionale non è ostativo.


7. Implicazioni operative

La sentenza produce effetti chiari:

  • Non è ammissibile una lettura restrittiva che escluda la vita privata e familiare.
  • È necessario documentare il radicamento con prove concrete.
  • L’omissione del giudizio di proporzionalità costituisce errore di diritto.
  • Le difese devono richiamare esplicitamente art. 8 CEDU, art. 10 Cost. e il diritto vivente.

La decisione restituisce centralità alla protezione complementare come clausola di salvaguardia dei diritti fondamentali.


8. Protezione complementare: il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte

La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro

 

Scritto con l’aiuto di Iusreporter, il tuo assistente per la ricerca giuridica online 

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

Post aggiornato alla data di pubblicazione

Condividi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *