Diritto di famiglia e dei minori

Diritto di famiglia e dei minori

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - UrbinoDiritto di famiglia e dei minori

Dal 2001 lo Studio legale si occupa di tutti gli aspetti del diritto di famiglia e dei minori, in ambito stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, anche attraverso pubblicazioni giuridiche.

Lo Studio legale privilegia da sempre gli approcci innovativi al diritto e alla professione di avvocato, al fine di fornire al Cliente soluzioni il più possibile semplici, rapide e convenienti.

Soprattutto in materia familiare, lo Studio legale privilegia e sostiene, fin dove possibile, le soluzioni tese ad evitare lunghe ed estenuanti “battaglie giudiziarie”, anche tramite il ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), quali negoziazione assistita e mediazione familiare.

L’Avv. Giuseppe Briganti ha una formazione specifica ed esperienza in ambito di mediazione familiare e di diritto collaborativo.

Lo Studio legale, in particolare, si occupa anche dei casi che presentano elementi di internazionalità rispetto all’ordinamento giuridico italiano, per esempio quando i coniugi hanno diverse cittadinanze o hanno contratto il matrimonio all’estero o hanno ottenuto un provvedimento di divorzio all’estero.

Oltre che nei Fori di Urbino e Pesaro, lo Studio legale opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi delle moderne tecnologie, e quando occorre di una diffusa rete di Colleghi.

Particolare attenzione è riservata alla tutela dei minori.

L’Avv. Giuseppe Briganti, in virtù di specifica formazione in materia, ricopre in particolare incarichi di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e di curatore speciale del minore.

Particolare attenzione è riservata altresì alla materia delle unioni civili e alla tutela delle famiglie same sex.

Quando ne ricorrono i presupposti, è possibile avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (“gratuito patrocinio”).

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Diritto di famiglia e dei minori  - Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino

I servizi in materia di diritto di famiglia e dei minori

Lo Studio legale rende disponibili, senza limiti territoriali, i seguenti principali servizi in materia di diritto di famiglia e dei minori:

  • Consulenza legale in studio o da remoto
  • Assistenza legale stragiudiziale per la prevenzione e la risoluzione di controversie
  • Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi al tribunale, e in particolare in procedimenti di negoziazione assistita
  • Assistenza legale nei casi in cui è possibile separarsi o divorziare innanzi all’ufficiale di stato civile
  • Assistenza legale in giudizi in materia di famiglia e minori, in ambito civile e penale

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino

Alcuni degli aspetti trattati

  • Matrimonio (celebrazione, invalidità)
  • Filiazione
  • Adozione e affidamento
  • Famiglia di fatto eterosessuale e same sex
  • Unioni civili
  • Famiglie omogenitoriali
  • Contratti di convivenza
  • Rapporti personali tra coniugi
  • Alimenti
  • Comunione legale e separazione dei beni
  • Convenzioni matrimoniali
  • Fondo patrimoniale
  • Impresa familiare
  • Crisi del matrimonio e della convivenza
  • Separazione personale consensuale e giudiziale
  • Divorzio congiunto e contenzioso
  • Scioglimento della famiglia di fatto
  • Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
  • Amministrazione di sostegno
  • Successioni e divisioni ereditarie

Alcuni approfondimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori

Contratti di convivenza

I contratti di convivenza sono accordi scritti con i quali la famiglia di fatto, eterosessuale o same sex, all’inizio o durante il rapporto, definisce le regole della propria convivenza, disciplinandone gli aspetti patrimoniali e – ma solo entro determinati limiti – taluni aspetti personali.

I contratti di convivenza sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo può regolamentare altresì le conseguenze patrimoniali di una eventuale successiva cessazione della convivenza.

Con il contratto di convivenza è possibile disciplinare, per esempio, i seguenti aspetti patrimoniali:

  • le spese comuni
  • i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati durante la convivenza
  • l’uso della casa familiare
  • le regole per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali per l’ipotesi di cessazione della convivenza, al fine di ridurre al minimo i rischi di controversie.

Nel contratto di convivenza è possibile inserire inoltre disposizioni riguardanti la facoltà di assistenza reciproca nei casi di malattia, o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Separazione personale dei coniugi

La separazione personale dei coniugi è un rimedio previsto dall’ordinamento giuridico italiano nei casi in cui il rapporto di coppia entra in crisi.

La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale.

Il periodo di separazione legale può portare, in caso di superamento della crisi, alla riconciliazione dei coniugi o, nel caso di crisi irreversibile, al divorzio.

La separazione legale può essere

  • consensuale, quando vi è accordo tra i coniugi sulla separazione e su tutte le condizioni di essa
  • giudiziale, quando vi è disaccordo dei coniugi sulla decisione di separarsi o sulla regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali.

Per addivenire a una separazione consensuale, occorre che i coniugi raggiungano un accordo sui seguenti aspetti principali:

  • entrambi i coniugi devono essere d’accordo sulla decisione di separarsi
  • con riguardo ai figli, i coniugi devono avere raggiunto un’intesa sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale
  • i coniugi devono essere d’accordo sull’ammontare del contributo economico che il coniuge non convivente con i figli dovrà versare all’altro per il mantenimento di questi ultimi
  • deve esservi accordo dei coniugi sull’assegnazione della casa familiare, normalmente in favore del coniuge convivente con i figli minori, o su altra soluzione relativa alla casa familiare, come per esempio la vendita dell’immobile
  • i coniugi devono essere d’accordo sull’eventuale assegno di mantenimento che dovrà essere versato in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri, salva naturalmente la possibilità di concordare che ciascuno dei coniugi provvederà da sé al proprio mantenimento.

Oggi è possibile addivenire a una separazione consensuale:

  • nei casi previsti dalla legge, innanzi all’ufficiale di stato civile, senza passare per il tribunale e con eventuale assistenza facoltativa di avvocato
  • ai sensi di legge, a conclusione di un procedimento di negoziazione assistita da avvocati, senza passare per il tribunale e con l’assistenza obbligatoria di avvocati
  • a seguito della proposizione di un ricorso al Giudice.

Divorzio

Il divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) è un rimedio previsto dall’ordinamento giuridico italiano nei casi in cui il rapporto di coppia affronta una crisi irreversibile a seguito di un periodo di separazione legale o in relazione ad altre ipotesi previste dalla legge.

Il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale, o ne fa venir meno gli effetti civili, nel caso di matrimonio concordatario.

La legge prevede che il divorzio possa avvenire solo per le cause espressamente previste, e in particolare a seguito di separazione legale protrattasi ininterrottamente

  • da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza di comparazione dei coniugi nella procedura di separazione personale e
  • da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Il divorzio può essere

  • congiunto, quando vi è accordo tra i coniugi sul divorzio e su tutte le condizioni di esso
  • contenzioso, quando vi è disaccordo dei coniugi sulla decisione di divorziare o sul regolamento dei loro rapporti personali e patrimoniali.

Oggi è possibile addivenire a un divorzio congiunto a seguito di separazione legale:

  • nei casi previsti dalla legge, innanzi all’ufficiale di stato civile, senza passare per il tribunale e con eventuale assistenza facoltativa di avvocato
  • ai sensi di legge, a conclusione di un procedimento di negoziazione assistita da avvocati, senza passare per il tribunale e con l’assistenza obbligatoria di avvocati
  • a seguito della proposizione di un ricorso al Giudice.

Oggi è possibile proporre la domanda di divorzio già in sede di domanda di separazione personale, cumulando dunque le domande.

Negoziazione assistita

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale con riguardo alla separazione personale, al divorzio a seguito di separazione legale, e alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa inoltre tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate.

Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, e per la modifica di tali determinazioni.

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo tra i coniugi eventualmente raggiunto a seguito dello svolgimento della negoziazione assistita deve essere trasmesso dall’avvocato al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi previsti dalla legge.

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette invece, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.

Gli eventuali patti di trasferimento di immobili contenuti nell’accordo hanno solo effetti obbligatori.

Nell’accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, e, altresì,  che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L’avvocato della parte è poi obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, munito delle certificazioni previste.

Principali vantaggi: possibilità di giungere in tempi brevi e con costi contenuti alla separazione o al divorzio al di fuori del tribunale tramite una soluzione ritenuta soddisfacente da tutte le parti; il procedimento è caratterizzato dalla massima riservatezza.

Trattandosi di procedura non avversariale, occorre d’altra parte la propensione di tutte le parti e dei rispettivi avvocati a un negoziato di tipo collaborativo, anziché competitivo, al fine di raggiungere una soluzione condivisa. Per il buon esito del procedimento, è importante inoltre che i legali di parte siano specificamente formati nelle tecniche di negoziazione e di gestione dei conflitti con specifico riferimento ai conflitti familiari.

Mediazione familiare

Secondo la Carta europea sulla formazione dei mediatori familiari operanti nelle situazioni di divorzio e separazione del 1992, la mediazione familiare nella separazione personale dei coniugi e nel divorzio, o nella cessazione di rapporti di convivenza, consente alle parti di richiedere l’intervento di un soggetto terzo (il mediatore), dotato delle necessarie competenze, al fine di aiutarle nella riorganizzazione dei loro rapporti resa necessaria dalla chiusura della relazione, nel rispetto del vigente quadro normativo.

Il mediatore familiare cerca di ristabilire la comunicazione tra le parti per aiutarle a prendere decisioni concrete con riguardo ai loro rapporti conseguenti alla chiusura della relazione, sia relativamente ai figli sia relativamente agli aspetti economici.

Nella mediazione familiare le parti partecipano alle sessioni senza l’assistenza di avvocato, cui potranno in ogni caso riferirsi per ogni supporto di carattere legale. I legali potranno, comunque, eventualmente partecipare in apposite sessioni congiunte quando opportuno.

Esistono diversi modelli di mediazione familiare. La normativa italiana ad oggi non sembra privilegiare un particolare approccio alla mediazione familiare.

La mediazione familiare si svolge attraverso una serie di incontri con il mediatore, con la cadenza concordata.

I modelli cui si riferisce lo Studio legale sono quelli problem solving e trasformativo (G. Briganti, La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico, Youcanprint, 2013).

Il percorso di mediazione familiare può essere avviato prima del giudizio di separazione o di divorzio, durante il giudizio o anche nell’ambito di un procedimento di negoziazione assistita.

Casi in cui è possibile separarsi o divorziare innanzi all’ufficiale di stato civile

I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale o divorzio (nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 898/1970), nonché di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.

Tale via non è percorribile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nei soli casi di separazione personale o di divorzio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la successiva conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti previsti.

La mancata comparizione dei coniugi all’incontro fissato per la conferma dell’accordo equivale a mancata conferma dello stesso.

Diritto collaborativo

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino - Diritto di famiglia e dei minori

Si tratta di un metodo utilizzato soprattutto nei casi di separazione e divorzio. Come può leggersi nel sito del Collaborative Law Institute of Minnesota (www.collaborativelaw.org), in queste ipotesi i soggetti coinvolti si trovano nella condizione di dover elaborare un modo per risolvere i loro contrasti su tutte le questioni rilevanti.

In siffatto contesto, il collaborative law è configurato per minimizzare il conflitto, lavorando allo stesso tempo per il conseguimento dell’obiettivo di cui sopra.

Le parti e i loro avvocati si impegnano dunque ad effettuare, in buona fede, un tentativo di raggiungere una soluzione accettabile da tutti senza dover instaurare una lite innanzi a un giudice. Lavorando insieme, si sforzano di giungere a un accordo che soddisfi gli interessi non solo giuridici e finanziari ma anche emotivi di ciascuno.

Preliminarmente, le parti e i loro avvocati sottoscrivono un accordo in base al quale si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni finanziarie pertinenti; a mantenere l’assoluta riservatezza riguardo tutto ciò che accadrà durante il procedimento, così che ciascun partecipante possa sentirsi libero di esprimere le proprie necessità e preoccupazioni; a tentare di raggiungere un accordo scritto su tutti i punti rilevanti al di fuori di un procedimento giudiziale contenzioso, autorizzando nel contempo gli avvocati ad utilizzare poi l’accordo eventualmente sottoscritto di fronte al giudice per ottenere il provvedimento di separazione o divorzio.

Gli avvocati si impegnano inoltre a rinunciare all’incarico nei confronti del proprio Cliente nel caso non si riesca a siglare l’accordo. In tal modo, l’interesse dell’avvocato e del Cliente vengono ad allinearsi perfettamente.

Notizie e approfondimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

Ultimo aggiornamento: gennaio 2024

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