Cittadinanza, disabilità e lingua italiana: interviene la Corte costituzionale

Italiano: La Corte costituzionale italiana ha dichiarato illegittima la norma che impone la conoscenza della lingua italiana per ottenere la cittadinanza, nella parte in cui non esonera i richiedenti con disabilità che impediscono l’apprendimento linguistico.
English: The Italian Constitutional Court declared unconstitutional the requirement of Italian language knowledge for citizenship when it doesn’t exempt applicants with disabilities that prevent language learning.
Français: La Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnelle l’exigence de connaissance de la langue italienne pour obtenir la nationalité, lorsqu’elle n’exempte pas les demandeurs souffrant de handicaps empêchant l’apprentissage linguistique.
العربية: قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بعدم دستورية الشرط الذي يتطلب معرفة اللغة الإيطالية للحصول على الجنسية، في الجزء الذي لا يستثني المتقدمين الذين يعانون من إعاقات تمنع تعلم اللغة.
বাংলা: ইতালীয় সাংবিধানিক আদালত নাগরিকত্বের জন্য ইতালীয় ভাষার জ্ঞানের বাধ্যবাধকতাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে, যেখানে ভাষা শেখায় বাধাদানকারী প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়নি।
اردو: اطالوی آئینی عدالت نے شہریت کے حصول کے لیے اطالوی زبان کی معلومات کی شرط کو غیر آئینی قرار دیا ہے، جہاں زبان سیکھنے میں معذوری کے حامل درخواست دہندگان کو اس شرط سے استثنیٰ نہیں دیا گیا۔
Introduzione
La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 25 del 2025, ha affrontato una questione particolarmente delicata in tema di cittadinanza italiana, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge n. 91/1992 nella parte in cui impone il requisito della conoscenza della lingua italiana anche ai soggetti con gravi deficit cognitivi o disabilità che impediscono oggettivamente l’apprendimento della lingua.
La questione sollevata davanti alla Corte costituzionale
La questione è stata posta dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione distaccata di Parma, durante un procedimento avviato da una cittadina straniera contro il Ministero dell’Interno.
Quest’ultima aveva visto dichiarare inammissibile la sua domanda di cittadinanza italiana proprio per mancanza della certificazione linguistica richiesta dalla normativa vigente, impossibile da ottenere a causa delle sue gravi limitazioni cognitive, accertate sulla base di certificazione medica ufficiale.
In particolare, il TAR ha sollevato dubbi di costituzionalità in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 38 della Costituzione, ritenendo ingiustificata e sproporzionata la mancata previsione di una clausola esonerativa dal requisito linguistico per chi è impossibilitato, per motivi oggettivi e documentati, ad apprendere la lingua italiana.
Il requisito linguistico per la cittadinanza italiana
La legge italiana prevede che chi richiede la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione deve possedere una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Si tratta di un livello intermedio che consente di comprendere i punti essenziali di un discorso in contesti quotidiani e di produrre semplici testi scritti e orali.
La normativa prevede specifiche modalità per dimostrare tale competenza, quali titoli scolastici rilasciati da istituzioni italiane o apposite certificazioni linguistiche.
I motivi della pronuncia di illegittimità costituzionale
La Corte costituzionale ha riscontrato un contrasto evidente della disposizione censurata con l’articolo 3 della Costituzione, che impone il principio di uguaglianza sostanziale e il divieto di discriminazioni basate sulle condizioni personali.
Secondo i giudici costituzionali, infatti, la mancata previsione di un’esenzione dal requisito linguistico per chi è affetto da gravi deficit cognitivi configura una forma di discriminazione indiretta.
Si pone, così, una condizione irragionevole e inesigibile per coloro che si trovano in una situazione di oggettiva impossibilità di apprendimento linguistico.
La Corte ha altresì sottolineato l’importanza del principio costituzionale secondo cui nessuno può essere obbligato a compiere un’attività impossibile (ad impossibilia nemo tenetur), principio che trova applicazione anche nel campo della normativa sulla cittadinanza.
La decisione della Corte: un passo verso l’inclusione
Con la Sentenza n. 25 del 2025, la Corte costituzionale ha stabilito dunque che l’articolo 9.1 della legge n. 91/1992 è illegittimo nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, purché queste siano adeguatamente documentate da certificazioni sanitarie ufficiali.
Questo pronunciamento rappresenta un’importante affermazione dei principi di uguaglianza e inclusione sociale, in linea con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
Conseguenze e prospettive future
La decisione della Corte avrà effetti significativi sul futuro dei procedimenti di concessione della cittadinanza, obbligando le amministrazioni competenti a rivedere le proprie procedure.
Ciò garantirà l’accesso alla cittadinanza anche a categorie di persone precedentemente escluse, contribuendo a una società più equa e inclusiva.
Questo caso evidenzia la necessità di un Legislatore più attento alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, evitando che requisiti formali si trasformino in ostacoli insormontabili per soggetti vulnerabili.
È auspicabile che, alla luce di questa sentenza, vengano introdotte ulteriori riforme legislative che rafforzino ulteriormente i principi di inclusività e giustizia sociale.
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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro – Urbino
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