Blog

Diffamazione e social network: quando il diritto di critica esclude il reato

Diffamazione e social network: quando il diritto di critica esclude il reato

Diffamazione e social network: quando il diritto di critica esclude il reato

Chi si mette sul mercato accetta il rischio di critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono, tanto più quando tali servizi non sono gratuiti

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 16 dicembre 2015, n. 5665, è intervenuto sul tema della diffamazione on-line in merito a un caso concernente la creazione di un gruppo su Facebook, amministrato dall’imputato, all’interno del quale erano stati pubblicati post riguardanti un bar e ritenuti diffamatori dai titolari di questo.

Il Tribunale di Pistoia osserva:

All’esito ritiene il giudicante che le espressioni usate non configurino il reato di diffamazione come contestato, ma siano espressione del diritto di critica, potendosi al più ritenere che esse contengano espressioni ironiche, goliardiche o grottesche, ma non tali da ledere l’onore o il prestigio delle persone offese.

Va infatti preliminarmente considerato che tali espressione si riferiscono ad attività svolte in un pubblico esercizio ed in particolare alla qualità scadente dei servizi offerti; appare del tutto evidente che la lamentata preponderante presenza maschile alcuna diffamazione può comportare, mentre la critica alla composizione dei drink e cocktail, riguarda il gusto di un cliente evidentemente insoddisfatto, come pure la ristrettezza del locale.

Dunque di non altro si tratta che di una scherzosa ed ironica recensione di un locale pubblico da parte di clienti insoddisfatti espressa con ironia ed espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato, che allorché si eserciti nei confronti di un locale pubblico dilata i suoi confini dal momento che chi si mette sul mercato accetta il rischio di critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono, tanto più quando tali servizi non sono gratuiti.

giuseppebriganti.it (Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)Sul tema della esimente del diritto di critica possono citarsi a titolo meramente esemplificativo di una consolidata interpretazione giurisprudenziale i più recenti  arresti della Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di esprimere i seguenti principi:

  • Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. Sez. 1, Sentenza n. 36045 del 13/06/2014 Ud. (dep. 20/08/2014) Rv. 261122
  • In tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione – ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti. Sez. 5, Sentenza n. 31669 del 14/04/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264442
  • In tema di delitti contro l’onore, il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all’art. 21 Cost. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato. Sez. 5, Sentenza n. 18170 del 09/03/2015 Ud. (dep. 30/04/2015) Rv. 263460

Applicando i suddetti principi, il Tribunale assolveva dunque l’amministratore del gruppo facebook perché il fatto non sussiste.

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Condividi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *