Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: contenuto dell’accordo o del piano del consumatore – Guida breve sovraindebitamento – 3
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio – Guida breve
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – inteso come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – hanno la finalità di consentire al debitore interessato il superamento della crisi.
La materia è regolata dalla legge n. 3 del 2012.
La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente questo nuovo strumento.
3. Il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore
Il capo II della legge n. 3 del 2012, nel suo attuale testo, disciplina i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.
La sezione I regola le “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Il paragrafo 1 di detta sezione contiene le disposizioni generali.
L’art. 8 della legge regola il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore.
La proposta di accordo o di piano del consumatore deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.
Nella proposta di accordo devono essere indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d’impresa, possono prestare le garanzie di cui sopra i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d’Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla legge 3/2012. Il rimborso di tali contributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.
La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
Aggiornato alla data di pubblicazione