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Mediazione: ritenere di aver ragione non è mai un motivo valido per non partecipare all’incontro

Mediazione: ritenere di aver ragione non è mai un motivo valido per non partecipare all’incontro

Troppo spesso la parte convocata in mediazione dichiara di non aderire al procedimento in quanto ritiene infondate le richieste dell’altra parte.

Ciò non può però costituire un giustificato motivo per non partecipare all’incontro di mediazione, ed espone la parte convocata alle conseguenze negative previste dalla legge.

Lo conferma il Tribunale di Roma, Sezione XIII, con sentenza del 17/12/2015:

[…] E’ viziato da manifesta miopia logico-giuridica il tentativo di giustificare il rifiuto alla partecipazione alla mediazione, affermando e ribadendo, come fa l’ente territoriale, la propria ragione e l’altrui torto, e ciò in quanto che

a) addurre la pretesa ragione contro l’altrui torto per non aderire alla mediazione è una vera e propria aporia: se questa fosse infatti una valida ragione per non partecipare al procedimento di mediazione, la mediazione non potrebbe esistere tout court, posto che alla base della sua ragione d’essere vi è, immancabilmente, una divergenza di vedute fra le parti in conflitto, e precisamente su dove sia allogata la ragione e dove il torto;

b) il nuovo testo dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010 prevede che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. La norma è stata, condivisibilmente, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che solo in presenza di ragioni formali dirimenti (più precisamente di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità) sia ammissibile fermarsi alla fase introduttiva del primo incontro senza procedere oltre. In questo contesto, è ben arduo ravvisare un caso in cui possa sussistere un giustificato motivo che autorizzi l’assenza tout court davanti al mediatore della parte convocata;

c) le modestissime spese che la mediazione implica, sono ben ripagate dai numerosi vantaggi di un possibile accordo (cfr. anche gli artt. 17 e 20 d.lgs. 28/2010 sui benefici tributari e fiscali);

d) secondo le più recenti statistiche rese note dal Ministero della Giustizia afferenti al periodo 1° gennaio – 30 giugno 2015, il 47,0% dei procedimenti di mediazione si è concluso con un accordo quando l’aderente è comparso e ha proseguito oltre il 1° incontro […]

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

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