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La tutela giuridica del format televisivo: una nuova decisione della Cassazione

La tutela giuridica del format televisivo: una nuova decisione della Cassazione

Format televisivo: quando è tutelabile? La risposta delle Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di format televisivo con la sentenza n. 18633/2017.

Già in precedenza la Corte aveva avuto occasione di affermare che la figura del format di un programma televisivo, la quale sembra adattarsi meglio a spettacoli d’intrattenimento che non ad opere destinate ad avere un vero e proprio sviluppo narrativo, richiede in tal caso una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa.

Ciò, nell’opinione della Corte, postula l’individuazione iniziale almeno

  • degli elementi strutturali di detta vicenda,
  • e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio,
  • dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione,

con l’ulteriore conseguenza che in mancanza di tali elementi non è possibile invocare la tutela afferente alle opere dell’ingegno, perché si è in presenza di un’ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità stessa di un’opera dell’ingegno (Così Cass. 13 ottobre 2011, n. 21172).

Si è altresì ribadita l’astratta tutelabilità dei format qualora in essi sia riscontrabile la condizione della creatività di cui all’articolo 1 della legge sul diritto d’autore, con la precisazione che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’articolo 1 citato, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. 16 giugno 2011, n. 13249, che richiama Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925).

Con la recente sentenza 18633/2017, in breve, la Corte di Cassazione conferma che per format di un programma televisivo, tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, s’intende uno

schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione.

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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