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Ex-agente della societa’ accede ai file degli elenchi clienti dell’azienda: e’ lecito?

Ex-agente della societa’ accede ai file degli elenchi clienti dell’azienda: e’ lecito?

Ex-agente della società accede ai file degli elenchi clienti dell’azienda: è lecito?

Così si esprime in materia il Tribunale di Bologna, Sez. specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 1371/2017 pubblicata il 04/07/2017:

Sulla concorrenza sleale

[…] Quanto alla fattispecie di concorrenza sleale sarà sufficiente evidenziare che non vi è prova che il convenuto svolga attività imprenditoriale. Dalla stessa visura depositata agli atti dalla società attrice è evidente che l’attività imprenditoriale individuale svolta dal convenuto è cessata nel luglio del 2014 e la ditta individuale è stata cancellata. La circostanza per la quale egli proseguirebbe la sua attività imprenditoriale quale socio (peraltro accomandante) della società […] non risulta in alcun modo provata.

Sulla tutela delle informazioni aziendali

6. Quanto alla fattispecie di cui agli artt. 98 e 99 CPI, deve rilevarsi che non ne ricorrono i presupposti. Ammessa infatti la sussumibilità degli elenchi clienti nella fattispecie normativa del CPI invocata dall’attore, non può non annotarsi che l’acquisizione delle dette informazioni sia stata operata legittimamente da parte dell’ex agente, avendo lo stesso Calzaturificio, in costanza di rapporto di agenzia, creato le credenziali per il […]; tali credenziali di accesso non risultano, successivamente, diligentemente modificate/eliminate da parte del Calzaturificio.
L’acquisizione, pertanto, non risulta avvenuta in modo abusivo (art. 99 CPI). Quanto poi all’utilizzazione abusiva non autorizzata non vi è prova di un utilizzo da parte del convenuto non autorizzato. Né la modifica dei file, in tesi operata dal convenuto, può ritenersi avere causato danno alla società attrice, avendo quest’ultima ammesso che (come è verosimile che sia effettivamente accaduto) le stesse informazioni risultano pure custodite dalla società su supporti (ad es. hard disk). Dunque non si configura il danno prospettato, e cioè la perdita delle informazioni riservate, quantificato in base all’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisizione delle medesime.

Sulla normativa in materia di banche dati

7. Quanto poi alla prospettata violazione della normativa in materia di banche dati (artt. 102 bis e ss. l.a.), al di là della possibilità o meno di considerare le informazioni costituite da un elenco clienti come una banca dati, sta la circostanza che la normativa in materia di diritto d’autore richiamata, posta dal legislatore in attuazione della direttiva comunitaria, conferisce al costitutore di una banca dati (in ipotesi il calzaturificio) il diritto di vietare l’estrazione o il reimpiego della totalità, o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, o di una parte sostanziale della stessa, valutata in termini quantitativi o qualitativi, qualora in conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo (cfr. art. 7 della direttiva CE 96/9).
8. Nel caso di specie, dunque, va in primo luogo osservato che la fattispecie richiamata, l’art. 102 bis l.a., fa riferimento ad una banca dati messa a disposizione del pubblico; è quindi fattispecie incompatibile con qualsiasi profilo di segretezza che si fosse inteso preservare. In secondo luogo non si vengono in considerazione nel caso specifico attività di estrazione o reimpiego di parti sostanziali, secondo l’accezione riconosciuta a questi due termini dal cit. art. 102 bis l.a.; si è già osservato sopra che, a fronte di una acquisizione legittimamente avvenuta in costanza di rapporto di agenzia, non vi è prova né di estrazione né di reimpiego da parte del […] di questi elenchi clienti. Quanto poi all’ulteriore fattispecie prevista dall’art. 102 ter co. 2, per la quale “l’utente legittimo di una banca dati messa i qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca dati”, neanche quest’ipotesi ricorre nel caso di specie, laddove è lo stesso attore a precisare che le informazioni così organizzate (in specie l’elenco dei clienti, atteso che il registro IVA non può ritenersi una banca dati) risultano custodite in altri supporti fissi nella disponibilità dell’imprenditore. Deve concludersi nel senso che l’eventuale modifica operata dal […] sul cloud “dropbox”, non costituisce violazione della normativa in materia di banche dati invocata dall’attore […]

Fonte: www.giurisprudenzadelleimprese.it

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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