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Sequestro di computer: no a una indiscriminata acquisizione dell’intero sistema

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpgSequestro di computer: no a una indiscriminata acquisizione dell’intero contenuto del sistema informatico

Le vigenti norme sulla criminalità informatica escludono che, di norma, possa ipotizzarsi un sequestro di interi sistemi informatici.

Il computer deve essere sottoposto ad una perquisizione mirata al cui esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, non potendosi quindi ritenere legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una indiscriminata acquisizione dell’intero (contenuto del) sistema informatico (un pc nel caso di specie).

La sentenza

Così Cassazione, Sez. VI, 10/06/2015, n. 24617:

[…] difatti, secondo l’art. 247, comma 1 bis, introdotto dalla citata legge, “quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico,… ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati…”.

Simile anche il nuovo art. 352, comma 1 bis: “Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi”.

Tali disposizioni sono esplicite nello stabilire che, di regola, non può procedersi al sequestro del computer in quanto tale perché la legge chiaramente ha distinto il singolo documento informatico dalla massa di informazioni che un sistema informatico/telematico è destinato a contenere. Ciò, ovviamente, non esclude che a determinate e giustificate condizioni possa essere disposto un sequestro esteso all’intero sistema – così come, se vi sono particolari ragioni, è possibile il sequestro della totalità delle cartelle cliniche cartacee di un ospedale pur se solo alcune siano di interesse – se ciò è proporzionato rispetto alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in questione l’intero sistema (si pensi ad un computer utilizzato per la gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivi o di un computer destinato alla archiviazione di materiale illecito) né esclude, se necessario, il trasferimento fisico dell’apparecchio per poi procedere a perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi (in modo, quindi, non dissimile da come può essere sequestrata una intera unità immobiliare in attesa delle condizioni tecniche per una adeguata perquisizione e l’apertura di un vano protetto).

Quello che è il fondamentale significato delle disposizioni sopra citate è che non è possibile acquisire in modo indiscriminato un intero archivio elettronico, sol perché è facile l’accesso, l’effettuazione di copia ed il trasferimento fisico rispetto alla massa di documenti cartacei corrispondenti, pur in assenza di qualsiasi correlazione specifica con le indagini […]

Il testo completo della sentenza su processopenaleegiustizia.it

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

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