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Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: presupposti di ammissibilità – Guida breve sovraindebitamento – 2

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: presupposti di ammissibilità – Guida breve sovraindebitamento – 2

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio – Guida breve

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – inteso come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – hanno la finalità di consentire al debitore interessato il superamento della crisi.

La materia è regolata dalla legge n. 3 del 2012.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente questo nuovo strumento.

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti2. Presupposti di ammissibilità del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il capo II della legge n. 3 del 2012, nel suo attuale testo, disciplina i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.

La sezione I regola le “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Il paragrafo 1 di detta sezione contiene le disposizioni generali.

L’art. 7 della legge enuncia i presupposti di ammissibilità del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può dunque

  • proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (di cui all’articolo 15) con sede nel circondario del tribunale competente (ai sensi dell’articolo 9, comma 1), un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
  • sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali,
  • preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi,
  • indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
  • È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
  • In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge, che sarà esaminato in seguito, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (requisiti per la nomina a curatore fallimentare). Il gestore è nominato dal Giudice.

Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi delle disposizioni appena esaminate, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1), un piano contenente le medesime previsioni sopra viste.

La proposta, in entrambe le ipotesi viste, non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3 del 2012 ora in esame;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della legge n. 3 del 2012;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n. 3/2012, che saranno esaminati successivamente;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Il comma 2-bis dell’art. 7, cui si rimanda, si occupa infine dell’imprenditore agricolo.

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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