Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: che cos’è – Guida breve sovraindebitamento – 1
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio – Guida breve
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – inteso come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – hanno la finalità di consentire al debitore interessato il superamento della crisi.
La materia è regolata dalla legge n. 3 del 2012.
La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente questo nuovo strumento.
1. Finalità e definizioni
Il capo II della legge n. 3 del 2012, nel suo attuale testo, disciplina i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.
La sezione I regola le “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Il paragrafo 1 di detta sezione contiene le disposizioni generali.
L’art. 6 della legge enuncia in primo luogo la finalità della stessa:
“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione”.
Inoltre: “Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8″ della legge 3/2012 (gli artt. 7 e 8 saranno esaminati nel prosieguo).
Ai fini della disciplina in esame si intende:
a) per “sovraindebitamento“: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
b) per “consumatore“: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
Aggiornato alla data di pubblicazione