Piccolo spaccio e messa alla prova: la svolta della Corte costituzionale con la sentenza n. 90/2025

Abstract
- IT: La Corte costituzionale, con la sentenza n. 90 del 1° luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis c.p. nella parte in cui esclude la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di piccolo spaccio. La decisione ristabilisce coerenza con i principi di uguaglianza e rieducazione della pena.
- EN: Constitutional Court ruling no. 90/2025 declared the unconstitutionality of Art. 168-bis of the Criminal Code, which excluded “messa alla prova” (suspension of proceedings with probation) for minor drug dealing. The decision aligns criminal procedure with principles of equality and rehabilitation.
- FR: Par son arrêt n° 90/2025, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle l’exclusion de la probation pour les délits de petit trafic de stupéfiants, rétablissant ainsi l’égalité devant la loi et la finalité rééducative de la peine.
- AR: بموجب الحكم رقم 90/2025، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية استبعاد تعليق المحاكمة مع الوضع تحت الاختبار في حالة الاتجار البسيط بالمخدرات.
- UR: آئینی عدالت کے فیصلے نمبر 90/2025 نے معمولی منشیات فروشی کے مقدمات میں پروبیشن کے حق سے محرومی کو غیر آئینی قرار دیا، برابری اور اصلاح کے اصولوں کو بحال کیایا۔
- BN: 2025 ظ 90 নম্বর রায়ে সংবিধানিক আদালত হালকা মাদক কারবারের মামলায় প্রোবেশনের সুএচোগ বাতিল করাকে অসাংবিধানিক ঘোষিণা করেছে, জা সমতা এবং পুনরাবৃতির নীতিকে পুনরাই নিয়ে আবার করেছে।
Un cambio di rotta: i contorni del caso
La Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate dai tribunali di Padova e Bolzano, dichiarando incostituzionale l’esclusione del reato di “piccolo spaccio” dal perimetro della messa alla prova prevista dall’art. 168-bis c.p.
La norma, modificata dal “decreto Caivano”, aveva innalzato la pena massima edittale del reato a cinque anni, precludendo l’accesso all’istituto.
L’intervento della Corte: profili di incostituzionalità
Il confronto tra il reato di istigazione all’uso di stupefacenti (art. 82 d.P.R. 309/1990) e il piccolo spaccio (art. 73, c. 5, d.P.R. 309/1990) ha evidenziato una disparità ingiustificata.
Pur essendo il primo punito più severamente, consente l’accesso alla messa alla prova.
Per la Corte, si tratta di reati omogenei quanto al bene giuridico tutelato e alla struttura di reati di pericolo astratto.
Reintegrare la coerenza del sistema penale
La sentenza si inserisce nel solco tracciato dalla riforma Cartabia e rafforza gli strumenti di deflazione processuale.
La messa alla prova è un istituto rieducativo che consente all’imputato di evitare la condanna mediante un programma personalizzato e lavori di pubblica utilità.
La Corte ha adottato una pronuncia additiva che reintegra il piccolo spaccio tra i reati per cui l’istituto della messa alla prova è ammesso.
Implicazioni pratiche e applicazione immediata
- Gli Avvocati potranno chiedere la messa alla prova anche per reati di piccolo spaccio.
- I Giudici dovranno valutare le istanze già presentate in base al nuovo assetto.
- Il Legislatore è chiamato a intervenire per armonizzare il sistema penale e processuale.
Considerazioni conclusive
La decisione riafferma la centralità della persona, la proporzionalità della pena e la funzione rieducativa.
Esclude l’automatismo repressivo e promuove percorsi di responsabilizzazione e reinserimento.
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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro – Urbino
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