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Richiedenti asilo: come deve essere valutata la credibilità delle loro dichiarazioni?

Richiedenti asilo: come deve essere valutata la credibilità delle loro dichiarazioni?

Richiedenti asilo: come deve essere valutata la credibilità delle loro dichiarazioni?

Si legge in proposito nella Rassegna delle recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di diritto di asilo e protezione
internazionale dello straniero: questioni sostanziali e processuali (Rel. n. 108 del 20 novembre 2018):

Come ripetutamente sancito dalla Cassazione – ad es. in Sez. 6-1, n. 26921/2017, Rv. 647023-01 – la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 (v. già Sez. 6-1, n. 8282/2013, Rv. 625812-01; Sez. 6-1, n. 24064/2013, Rv. 628478-01; Sez. 6-1, n. 16202/2012, Rv. 623728-01), secondo cui, «qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile».

Si tratta di criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, la cui violazione può rilevare, nel giudizio di legittimità, ai fini della denuncia del vizio processuale di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.

Del pari, laddove le informazioni siano deficitarie in ordine alle fonti ma ritenute non inverosimili, l’obbligo di assumere officiosamente i dati mancanti, ove effettivamente esistente, deriva direttamente dal combinato disposto degli artt. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e la sua violazione integra il vizio di cui all’art. 360, n. 3 c.p.c. (Sez. 6-1, n. 7333/2015, cit.).

Per la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia UE, 2 dicembre 2014, cause riunite C-2148/13, C-149/13, C-150/13, § 58), nell’ambito delle verifiche compiute dalle autorità competenti, in virtù dell’art. 4 della direttiva 2004/83/CE, quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall’art. 4, par. 5, lett. da a) a c) della medesima direttiva (testualmente riprodotte in seno al corrispondente art. 3, comma 5, cit.).

La Cassazione – che identifica negli artt. 3 ed 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 il «cardine del sistema di attenuazione dell’onere della prova», posto a base dell’esame e dell’accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale (così Sez. 6-1, n. 8282/2013, cit.) – esige in punto di attendibilità del dichiarante una valutazione unitaria, che tenga conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle suelencate condizioni soggettive di credibilità, non potendo lo scrutinio finale del decidente fondarsi sull’esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se si tratta di una mera discordanza cronologica sull’indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento. Come chiarisce Sez. 6-1, n. 26921/2017, Rv. 647023-01, non rilevano, dunque, mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, stante il ruolo attivo dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della C.T. nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul Paese d’origine del richiedente (v. retro § 14).

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

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