Il tutore volontario di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Aspetti pratici
Il tutore volontario di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Aspetti pratici
Online le slide dell’intervento dell’Avv. Giuseppe Briganti in occasione dell’apertura della seconda edizione del Corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA) organizzato in Ancona dal Garante dei diritti degli adulti e dei bambini delle Marche
Tra gli argomenti trattati
La nomina a tutore di MSNA
Dal marzo 2018 la competenza per la nomina del tutore è passata al Tribunale per i minorenni
Il giuramento del tutore
All’udienza fissata, si dovrà comparire innanzi al Giudice per prestare il giuramento:
Art. 349 Codice civile
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza
L’inventario
Art. 362 Codice civile
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa. L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.
Istanza di esonero dall’inventario
Protezione internazionale?
Il tutore deve decidere quale sia l’interesse del minore rispetto alla presentazione di richiesta di protezione internazionale
Il tutore è tenuto ad acquisire tutte le informazioni necessarie per operare la scelta in merito alla protezione internazionale e a decidere autonomamente in merito, ascoltando naturalmente il minore
Non sempre la strada della protezione internazionale è consigliabile. Occorre una attenta valutazione
Ricordiamoci che il permesso di soggiorno “per richiesta asilo”, in caso di successivo mancato riconoscimento della protezione internazionale, non può essere convertito
Nel caso si segua la strada della protezione internazionale, il tutore dovrà
– accompagnare il minore per la compilazione della richiesta di protezione internazionale (modello C3) presso la Questura
– e, successivamente, in occasione della audizione innanzi alla Commissione territoriale (nel nostro caso di Ancona) (se non fissata dopo il raggiungimento della minore età)
In entrambi i casi la presenza del tutore è molto importante
Diritto all’assistenza legale in favore dei MSNA
Art. 76 DPR 115/2002
Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento
La fine dell’incarico
La tutela si chiude con il raggiungimento della maggiore età del minore
In tal caso, si rappresenta al Tribunale il compimento del 18esimo anno ai fini della chiusura della tutela
L’incarico può inoltre cessare se il minore si rende irreperibile, allorché il Tribunale chiuda la tutela, o in caso di trasferimento della tutela ad altro Tribunale
La tutela cessa inoltre se il minore viene rimpatriato/ricollocato/ricongiunto
Pensare (con largo anticipo) al futuro
Art. 13, c. 2, legge 47/2017
Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
Aggiornato alla data di pubblicazione