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Fotografie altrui pubblicate sul proprio sito web: società condannata al risarcimento dei danni

Fotografie altrui pubblicate sul proprio sito web: società condannata al risarcimento dei danni

Fotografie altrui pubblicate sul proprio sito web: società condannata al risarcimento dei danni per violazione del diritto d’autore

Così si è espresso in proposito il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza 18 maggio 2017, n. 5592:

[…] 5. Dai fatti accertati discende la responsabilità della convenuta per avere riprodotto le fotografie in oggetto, senza autorizzazione dell’attrice e per fini commerciali, violandone i diritti esclusivi.
I diritti esclusivi di riproduzione e diffusione della fotografia spettano al committente “quando si tratti di fotografie in suo possesso” (art. 88.2 LDA).
6. A fronte dei fatti accertati, la convenuta ha allegato, da un lato, di non avere estratto le fotografie dai siti gestiti dall’attrice, ma di averli ricevuti dai propri fornitori e, dall’altro la non ravvisabilità dell’illecito, per la mancanza delle indicazioni di cui all’art. 90 LDA con riguardo al nome del fotografo o del committente, alla data dell’anno di produzione della fotografia e al nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Infine, ha invocato l’esonero da responsabilità previsto per gli hosting provider.
6.1. La circostanza della ricezione d’identiche fotografie da parte di fornitori della convenuta (peraltro, senza che fosse neppure allegata la data di ricezione) non è stata documentata e, comunque, non sarebbe stata idonea a escludere la responsabilità della convenuta poiché, con riguardo al profilo oggettivo, non avrebbe di per sé provato che le fotografie riprodotte dalla convenuta non rientrassero nei diritti di esclusiva dell’attore e, con riguardo all’elemento soggettivo, non avrebbe escluso la consapevolezza della violazione da parte della convenuta.
Infatti, nel caso di specie, la convenuta non solo era in grado di conoscere la titolarità di tali diritti in capo all’attrice, ma addirittura ne era a conoscenza: essi risultavano chiaramente dai siti ad essa riferibili, ove si avvertiva gli utenti che le “immagini” “erano protette dal diritto d’autore” (cfr Doc. att. 18-21). Inoltre, la convenuta era già stata sanzionata in precedenza ai fatti di causa, per avere perpetrato i medesimi fatti, riproducendo altre fotografie relative ai medesimi oggetti ed utilizzati per la attività di merchandising; fotografie inserite nei cataloghi ufficiali on line dei prodotti commercializzati (cfr. sentenza T Milano n 69279/2011, dep. il 18 dicembre 2013).
6.2. In conformità al disposto dell’art. 90 LDA, le immagini oggetto della causa indicano il nome del committente e l’anno della produzione, evincendosi questa circostanza dal loro esplicito riferimento alla stagione calcistica 2013/2014, mentre nel caso di specie non è richiesto che esse indicassero anche “il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata”, non ricorrendo tale ipotesi, visto che le fotografie non riproducevano alcuna opera d’arte, ma solo beni da commercializzare (doc 17 e 17 A att.). Va altresì sottolineato, comunque, che la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall’art. 90 LDA comporta il venire meno del carattere abusivo della riproduzione solo quando non sia ravvisabile la mala fede in capo all’autore della violazione ( cfr art. 90.2 LDA secondo cui: “ qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva…a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”).
6.3. Quanto, infine, all’esonero da responsabilità applicabile alle società dell’informazioni che rivestano gli specifici ruoli previsti dagli artt. 14, 15 e 16 dlgs 70/2003, di mere conduit, caching o hosting, va subito osservato che non ricorrono nel caso di specie tali situazioni, poiché il ruolo della convenuta non è meramente passivo e non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi richiamate dalla normativa.
Si ricorda a tale fine che la normativa, che, in attuazione della direttiva 2000/31/CE, ha previsto le limitazioni di responsabilità per le società delle informazioni, solo in quanto svolgano attività “di mero trasporto” di informazioni o forniscano un accesso alla rete di comunicazione, e sempre che non abbiano dato origine alla trasmissione, non abbiano selezionato il destinatario della trasmissione e non abbiano selezionato o modificato le informazioni trasmesse; svolgano attività di memorizzazione di informazioni senza avere alcun ruolo attivo sul contenuto delle informazioni; non siano a conoscenza del contenuto illecito delle informazioni (d.lgs. 70/2003).
Il mancato assoggettamento all’obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, oltre a riguardare le società che rivestono i ruoli passivi sopra indicati, non si applica alle società che espletano i servizi in internet diffondendo informazioni del cui contenuto illecito sono a conoscenza.
6.3.1. Ritornando al caso oggetto del presente giudizio, […] non prestava servizi on line riconducibili alle ipotesi sopra richiamate, con carattere puramente tecnico, automatico e passivo, ma si occupava della commercializzazione in proprio, gestendo direttamente le vendite tramite il proprio sito di e-commerce, come peraltro dalla stessa allegato e documentato. Basti rilevare che dalle pagine del sito […] risulta che la convenuta fosse “la società che gesti(va) […]”, riceveva gli ordini e stipulava i relativi contratti, nonché la destinataria del relativi pagamenti (cfr., in particolare, doc 41 e Doc 42 att.).
6.4. Infine, la circostanza che […] non avesse munito le immagini di alcun meccanismo elettronico di protezione non è circostanza che escluda il carattere abusivo della riproduzione.
7. Accertata l’illecita riproduzione di 25 fotografie, la convenuta va condannata al risarcimento dei relativi danni […]

Leggi la sentenza completa su giurisprudenzadelleimprese.it

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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