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E-mail: è reato accedere alla casella di posta elettronica dell’ex per insultarlo

E-mail: è reato accedere alla casella di posta elettronica dell’ex per insultarlo

E’ reato accedere alla casella di posta elettronica dell’ex per insultarlo, anche se si conosce la password

Così ha deciso la Cassazione con sentenza n.  52572 del 2017:

[…] Ed invero, premesso che risulta del tutto indimostrato l’assunto difensivo sulla titolarità in capo a soggetto diverso dalla parte civile, della casella di posta elettronica violata (che non risulta nemmeno aver formato oggetto di uno specifico motivo di appello), in quanto le indagini effettuate dalla polizia postale hanno acclarato che il titolare della suddetta casella era ***, ex coniuge dell’imputata (cfr. p. 3 della sentenza di appello), va rilevato che l’accertata conoscenza, da parte della ***, della password di accesso alla casella elettronica precedentemente impostata dall’***, non esclude la sussistenza del reato in questione.

Come è noto, infatti, integra il reato di cui all’art. 615 ter, c.p., la condotta di colui che accede abusivamente all’altrui casella di posta elettronica, trattandosi di una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell’esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (cfr. Cass., sez. V, 28.10.2015, n. 13057, rv. 266182).

Nel caso in esame la circostanza che la ricorrente fosse a conoscenza della password di accesso al sistema informatico non esclude il carattere abusivo dei due accessi da lei effettuati, in considerazione del risultato ottenuto – palesemente in contrasto con la volontà del titolare della casella elettronica – di determinare “il cambio della password con impostazione di una nuova domanda di recupero ed inserimento della frase” ingiuriosa “quando lo hai preso nel ***”.

Ne consegue che correttamente la corte territoriale, nell’evidenziare, inoltre, come gli accessi abusivi abbiano anche temporaneamente escluso l’*** dal fruizione del servizio di posta elettronica, ha concluso nel senso di ritenere “pienamente provato il superamento da parte dell’imputata dei limiti intrinseci connessi con la conoscenza della password” (cfr. p. 4).

Come affermato, infatti, dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni e di limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. un., 27/10/2011, n. 4694, rv 251270).

E certo non può ritenersi rispettosa delle regole dettate dal titolare della casella elettronica per consentirne l’accesso, la condotta di chi utilizza la password, fosse anche ottenuta con il consenso del titolare, per modificarla indebitamente, impedendo a quest’ultimo di accedervi […]

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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