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Mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare: le linee guida del CNF

Mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare: le linee guida del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017, ha approvato le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare.

Secondo le linee guida del CNF, in caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in “ordinarie” o “straordinarie” verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate.

Spese comprese nell’assegno di mantenimento dei figli

  • Vitto,
  • abbigliamento,
  • contributo per spese dell’abitazione (comprese le utenze),
  • spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
  • medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie eso stagionali),
  • spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
  • ricarica cellulare,
  • uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
  • baby sitter se già esistenti nell’organizzazione familiare;
  • prescuola, doposcuola se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
  • trattamenti estetici (parrucchiere, estetista),
  • attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali),
  • spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Spese extra assegno obbligatorie

Per le quali non è richiesta la previa concertazione:

  • libri scolastici,
  • spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche;
  • spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori

Suddivise nelle seguenti categorie:

1. scolastiche

  • iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
  • frequenza del conservatorio o scuole formative;
  • master e specializzazioni post universitari;
  • spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l’acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);
  • viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di babysitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
  • viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivi di studio;
  • corsi per l’apprendimento delle lingue straniere;

2. spese di natura ludica o parascolastica

  • corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
  • conseguimento della patente presso autoscuola private;

3. spese sportive

  • attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica;

4. spese medico sanitarie

  • spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

Modalità di espressione del consenso per le spese da concordare

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall’altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Il rimborso al genitore anticipatario

Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

Assegni familiari

L’assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all’assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvo diverso accordo.

Deducibilità fiscale

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.

La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Consulta le linee guida del CNF

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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