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Unioni civili: protezione contro gli abusi familiari – Guida breve unioni civili e convivenze – 6

Unioni civili: protezione contro gli abusi familiari – Guida breve unioni civili e convivenze – 6

Unioni civili e convivenze di fatto – Guida breve

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce in Italia una “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso” e una “disciplina delle convivenze“.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente la nuova disciplina su unioni civili e convivenze di fatto.

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg6. Unioni civili: ordini di protezione contro gli abusi familiari

La legge 76/2016 stabilisce che quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di

  • grave pregiudizio all’integrità fisica o morale
  • ovvero alla libertà dell’altra parte,

il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti contro gli abusi familiari di cui all’articolo 342-ter del Codice civile.

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

L’art. 342-ter richiamato, che disciplina il contenuto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, prevede quanto segue.

Il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole,

  • la cessazione della stessa condotta e
  • dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
  • prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra

  • l’intervento dei servizi sociali del territorio o
  • di un centro di mediazione familiare,
  • nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti;
  • il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui sopra, stabilisce la durata dell’ordine di protezione. La durata decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso.

La durata dell’ordine di protezione non può essere superiore a un anno. Può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione.

Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

La guida sulle unioni civili e le convivenze

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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