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Unioni civili: disposizioni varie – Guida breve unioni civili e convivenze – 7

Unioni civili: disposizioni varie – Guida breve unioni civili e convivenze – 7

Unioni civili e convivenze di fatto – Guida breve

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce in Italia una “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso” e una “disciplina delle convivenze“.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente la nuova disciplina su unioni civili e convivenze di fatto.

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg7. Unioni civili: disposizioni varie

Amministrazione di sostegno

In base alla legge n. 76 del 2016, nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile.

Interdizione e inabilitazione

L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

Violenza e annullamento del contratto

Sempre in base alla legge n. 76 del 2016, la violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

Rapporto di lavoro

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 (indennità di mancato preavviso) e 2120 (trattamento di fine rapporto) del Codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.

Prescrizione

La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.

Alimenti

All’unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII (“Degli alimenti”) del libro primo del Codice civile.

Unione civile dello straniero in Italia

All’unione civile si applica quanto previsto dall’art. 116, primo comma, Cod. civ., in base al quale:

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Allontanamento dalla residenza familiare

All’unione civile si applica quanto previsto dall’art. 146 Cod. civ., il quale così dispone:

Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

La guida sulle unioni civili e le convivenze

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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