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Unioni civili e convivenze: nullità dell’unione civile – Guida breve unioni civili e convivenze – 2

Unioni civili e convivenze: nullità dell’unione civile – Guida breve unioni civili e convivenze – 2

Unioni civili e convivenze di fatto – Guida breve

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce in Italia una “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso” e una “disciplina delle convivenze“.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente la nuova disciplina su unioni civili e convivenze di fatto.

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg2. Cause impeditive per la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

Secondo la legge 76/2016, sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso

b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente

se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del Codice civile

l’art. 87, primo comma, del Codice civile così prevede:

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l’adottato e i figli dell’adottante;

9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato

non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote

si applicano le disposizioni di cui all’articolo 87 richiamato

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte

se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una delle cause impeditive di cui sopra comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119 (“Interdizione”), 120 (“Incapacità di intendere o di volere”), 123 (“Simulazione”), 125, 126 (“Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio”), 127, 128 (“Matrimonio putativo”), 129 (“Diritti dei coniugi in buona fede”) e 129-bis (“Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo”) del Codice civile.

L’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui sopra, ovvero in violazione dell’articolo 68 del Codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

L’unione civile costituita da una parte durante l’assenza dell’altra non può essere impugnata finché dura l’assenza.

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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