Blog

Rapporti tra mediazione e negoziazione assistita: il mediatore è un valore aggiunto

La mediazione presenta un valore aggiunto rispetto alla negoziazione assistita – ossia la presenza del mediatore – che può favorire l’esito conciliativo

Nei casi di obbligatorietà di cui al d.lgs. 28/2010, la mediazione deve svolgersi anche se le parti hanno già svolto un procedimento di negoziazione assistita facoltativa

giuseppebriganti.it (Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)In tema di rapporti tra mediazione e negoziazione assistita il Tribunale di Verona, con ordinanza del 23/12/2015, così si è espresso:

[…] quanto all’ulteriore corso del giudizio, la presente controversia rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, cosicché va assegnato alle parti il termine per la presentazione della corrispondente istanza;
a tale sviluppo non osta la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, l’… avesse inviato alla … un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, evidentemente sull’erroneo presupposto che la sua pretesa, dato il quantum, fosse soggetta ex lege a tale procedura;
occorre infatti rammentare che l’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede che: “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati…“;
tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita;
per essere ancora più chiari: l’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa;
è evidente peraltro, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, che lo steso iter va seguito nel caso, come quello di specie, in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa;
del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esito conciliativo […]

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

Condividi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *