Privacy: il consenso non è richiesto per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto collegato
Il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato, anche quando si tratta di un contratto collegato
Cassazione civile, Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1655:
[…] Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 del Codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003) in riferimento all’articolo 360 n. 3 c.p.c.”.
Lamenta il … che il tribunale ha erroneamente ritenuto che vi fosse un collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di vendita dell’autovettura, che conseguentemente il concessionario non fosse un terzo estraneo al rapporto e che la divulgazione dell’informazione di natura finanziaria potesse giustificarsi in riferimento alle obbligazioni scaturenti dai due contratti di vendita e di finanziamento.
Il motivo è infondato.
L’art. 24, lett. b), del codice della privacy indica tra i casi nei quali il trattamento dei dati può essere effettuato senza consenso, quello in cui il trattamento stesso sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste di questi. La norma, al pari di quelle contenute nelle lett. d) ed i-ter), è evidentemente intesa a favorire lo svolgersi dei rapporti commerciali e richiede che il trattamento sia necessario ai fini della conclusione o dell’esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, correttamente la corte d’appello ha ritenuto sussistere il requisito della necessità ai fini della corretta esecuzione dei contratti di finanziamento e di acquisto del bene, tra loro collegati.
Infatti, l’art. 121, lett. d), del d.lgs. n. 385 del 1993 prevede espressamente un’ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi (v. Cass. n. 20477/2014). Né il ricorrente ha contestato che nella specie ricorressero le due condizioni previste dalla norma [1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito] essendosi limitato a ribadire l’autonomia dei due contratti e l’impossibilità di configurare un collegamento tra gli stessi.
In caso di collegamento deve conseguentemente ritenersi lecita, in attuazione dei reciproci obblighi di buona fede e correttezza gravanti sulle parti dei contratti collegati la circolazione delle informazioni che riguardano fatti che possono avere rilevanza sulle vicende contrattuali […]
Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino