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Primo incontro di mediazione e mancato assenso all’avvio: il Giudice dispone la prosecuzione del procedimento o la sua rinnovazione

Primo incontro di mediazione e mancato assenso all’avvio: il Giudice dispone la prosecuzione del procedimento o la sua rinnovazione

Per il Tribunale di Civitavecchia, il mancato assenso all’avvio delle sessioni di mediazione all’esito del primo incontro equivale a una mancata conclusione del procedimento di mediazione. Viene disposto pertanto che le parti proseguano il procedimento, dando assenso all’avvio delle sessioni di mediazione, o rinnovino lo stesso.

giuseppebriganti.it (Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)Tribunale di Civitavecchia, ordinanza del 15/01/2016:

[…] verificato che la procedura di mediazione, prevista quale condizione di procedibilità della domanda è stata esperita dagli attori e dagli interventori ma non si è conclusa non essendo iniziata dopo il primo incontro, letto ed applicato il combinato disposto dall’artt. 8, comma 1 e 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 come modificato dal c.d. Decreto Del Fare n. 69/2013, convertito in legge, fissa in “prosieguo di prima udienza” la data del 2.12.2016 ore 10.30 disponendo la prosecuzione del procedimento di mediazione con il suo inizio ovvero la rinnovazione del procedimento entro il termine di 15 giorni. Riserva all’esito ogni altra valutazione sulle questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti. Invita le stesse a delucidare all’Autorità adita se è iniziato il processo penale con costituzione di parte civile dei danneggiati, odierni istanti […]

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

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