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La gestione di una piattaforma on-line di intermediazione può configurare attività mediatizia ai sensi della legge 39/1989?

La gestione di una piattaforma on-line di intermediazione può configurare attività mediatizia ai sensi della legge 39/1989?

La gestione di una piattaforma on-line di intermediazione può configurare attività mediatizia ai sensi della legge 39/1989?

Con il parere del 27 gennaio 2016 n. 20229 il Ministero dello Sviluppo economico si è espresso in merito alla questione:

se, ai sensi dell’attuale legislazione italiana, possa essere liberamente creata o meno “una piattaforma on-line di intermediazione tra l’utente che richiede un massaggio relax (non con finalità estetiche o fisioterapiche) e un libero professionista operatore del massaggio

Afferma dunque il Ministero con il citato parere:

In proposito, per quanto di competenza dello scrivente con esclusivo riguardo all’eventuale svolgimento o meno di attività mediatizia da parte del gestore della predetta piattaforma on-line e relativo, correlato, obbligo di iscrizione del medesimo al competente R.I. camerale in qualità agente di affari in mediazione, si rappresenta quanto segue.

Nell’attività come descritta nel predetto quesito non sembra ravvisarsi alcun esercizio di attività mediatizia ex lege 3 febbraio 1989, n. 39, purché il sito si limiti unicamente ad elencare asetticamente le caratteristiche e la professionalità dei massaggiatori ivi iscritti, senza che il gestore della stessa influenzi od intervenga “professionalmente” nel rapporto tra gli stessi massaggiatori ed i possibili clienti.

A ciò dovrà conseguire, naturalmente, che l’eventuale pagamento per l’utilizzo della suddetta piattaforma da una od entrambe le parti, non deve essere equiparabile in alcun modo alla corresponsione di una provvigione mediatizia ex art. 1755 c.c.

Stante ciò si ritiene, in sostanza, che nel caso così come prospettato prevalga essenzialmente l’aspetto della mera gestione tecnica di una piattaforma on-line su quello, residuale ed eventualmente del tutto da dimostrare, di una influenza mediatizia del gestore stesso tra la figura del prestatore di servizi estetici e quella del richiedente il servizio: ciò nella considerazione che detto gestore non sembra essere chiamato a svolgere alcuna valutazione di merito sulle offerte poste sulla piattaforma, né sugli utilizzatori della stessa, limitandosi ad inserire i dati e le caratteristiche di entrambi.

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, c’è tuttavia da evidenziare che il soggetto in questione, così come descritto nel quesito, si troverebbe a svolgere indubitabilmente attività imprenditoriale per la quale, pertanto, si troverebbe ad essere obbligatoriamente tenuto all’iscrizione al competente Registro delle Imprese camerale.

Ogni altra ed ulteriore valutazione, sugli aspetti più prettamente inerenti le specifiche condizioni imposte dalla normativa in materia sanitaria per l’esercizio dell’attività di massaggi estetici, esula dalle dirette competenze della scrivente e va rapportata con le specialità dettate in materia dalle singole legislazioni regionali, pur nel contesto dei principi generali di indirizzo e tutela della concorrenza di potestà statale.

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

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