Blog

Permesso di soggiorno per protezione speciale ottenuto prima della legge 50/2023: è convertibile in permesso per lavoro

Permesso di soggiorno per protezione speciale ottenuto prima della legge 50/2023: è convertibile in permesso per lavoro

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino

Introduzione

Il panorama del diritto dell’immigrazione in Italia ha subito recenti e significative modifiche con l’introduzione del c.d. Decreto Cutro (d.l. 20/2023). Una delle modifiche più rilevanti riguarda la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro.

Prima dell’adozione del Decreto Cutro, era possibile per i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale convertirlo in un permesso di soggiorno per lavoro, facilitando così l’integrazione dei migranti nel tessuto lavorativo e sociale italiano.

Il Decreto Cutro ha rimosso la disposizione che permetteva tale conversione, ponendo nuovi ostacoli all’integrazione dei titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale. Questa decisione ha sollevato numerose discussioni e controversie, con argomenti che spaziano dalla necessità di regolamentare più rigidamente l’immigrazione alla critica per l’impatto negativo su chi cerca di integrarsi in Italia attraverso il lavoro.

Il TAR Marche sancisce la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale ottenuto o richiesto prima del maggio 2023

Un esempio concreto dell’impatto di questa modifica legislativa è evidenziato in una recente sentenza del TAR Marche (sentenza ex art. 60 cod. proc. amm. n. 914/2023 pubblicata il 28/12/2023).

In questo caso, il TAR ha esaminato le implicazioni del Decreto Cutro sulla conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale ottenuti o richiesti prima della legge 50/2023 di conversione del detto decreto, fornendo un’interpretazione chiara della nuova normativa e delle sue conseguenze per i soggetti interessati.

Nella fattispecie, l’interessato aveva richiesto la conversione del suo permesso di soggiorno per protezione speciale, ottenuto prima del maggio 2023, alla competente Questura, la quale aveva però emesso un provvedimento di inammissibilità della richiesta fondato sulla nuova legge, ritenendo ostativo il fatto che la conversione del permesso fosse stata richiesta dopo l’entrata in vigore, nel maggio 2023, della legge 50/2023.

Le motivazioni della sentenza

Afferma in proposito il TAR Marche:

1 Il ricorso è fondato.
1.1 In particolare, con il provvedimento impugnato, la Questura di Pesaro e Urbino ha negato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di lavoro, rilevando che, in seguito all’entrata in vigore del DL n. 20/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale non rientra più tra quelli convertibili in virtù dell’art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998.
1.1 Le conclusioni cui è pervenuta la Questura, tuttavia, non tengono conto della disciplina transitoria recata dall’art. 7 del DL n. 20/2023, e in particolare del comma 3, che con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (5 maggio 2023) fa espressamente salva “la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”. Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione con istanza del 5 maggio 2023 era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta con il DL n. 20/2023, dal momento che il permesso in esame sarebbe scaduto il 10 luglio 2023.
1.2 Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, poiché ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dalla ricorrente la mera circostanza dell’intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell’entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nel citato art.. 7, comma 3 del DL n. 20/2023 (Tar Sicilia Palermo 9 novembre 2023 n. 388, Tar Lombardia Brescia 20 novembre 2023 n. 846).
1.3 Non è infatti condivisibile l’interpretazione per cui la novella introdotta dal DL n. 20 del 10 marzo 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023 impedirebbe la conversione, stabilendo che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente (peraltro, nel caso in esame l’istanza appare presentata il 5 maggio 2023, quindi addirittura prima dell’entrata in vigore della nuova normativa).
1.4 Infatti, la norma va interpretata nel senso che l’art. 7 del citato DL n. 20 del 2023 preveda esplicitamente un regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data dell’entrata in vigore della novella e non ancora definite ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, prevedendo che per le stesse si applichi il regime normativo previgente (art. 7, comma 2) e che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, restando ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge (art. 7, comma 3).
1.5 Come è stato condivisibilmente osservato, la norma transitoria in parola, nel suo complesso, consente che i detti permessi di soggiorno in corso di validità al momento della entrata in vigore siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione, ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023 (Tar Campania Napoli ord.7 dicembre 2013 n. 3288). Detti principi sono applicabili anche al permesso per protezione speciale rilasciato ex art. 32 comma 3 del D.lgs n. 25 del 2008.
1.6 Con riguardo al primo motivo di ricorso, per le ragioni di cui sopra doveva anche essere inviato l’avviso ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Il TAR Marche accoglie dunque il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.

Conclusioni

Questa sentenza mette in luce le complesse dinamiche e le difficoltà interpretative che emergono dall’applicazione del Decreto Cutro.

Di fronte a queste sfide, è essenziale che gli operatori legali, i decisori politici e la società civile comprendano pienamente le ramificazioni di tali cambiamenti normativi. La sentenza del TAR Marche, in questo senso, offre un importante contributo alla discussione e all’analisi del diritto dell’immigrazione in Italia nell’era post-Decreto Cutro.

In sintesi, il Decreto Cutro e le decisioni ad esso correlate, come quella del TAR Marche, delineano un quadro complesso e in evoluzione del diritto dell’immigrazione in Italia. Le sfide poste da questi cambiamenti richiedono un’attenta riflessione e un’analisi critica per garantire che i diritti e le opportunità di integrazione siano preservati e promossi nel rispetto dei principi di legalità e giustizia.

Scritto con l’aiuto di Iusreporter, l’assistente per la ricerca giuridica online.

Avv. Giuseppe Briganti

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino
Studio legale Avv. Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

Condividi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *