Profilo falso su Facebook: come posso tutelarmi dal fake?
Profilo falso su Facebook: come posso tutelarmi dal fake?
Il Garante per la protezione dei dati personali, con una pronuncia dell’11/02/2016 [doc. web n. 4833448], ha avuto occasione di stabilire in proposito quanto segue.
Facebook è tenuta a comunicare all’utente interessato tutti i dati che lo riguardano – informazioni personali, fotografie, post – anche quelli inseriti e condivisi da un falso account, il cosiddetto fake.
Non solo: Facebook deve bloccare il fake ai fini di un eventuale intervento da parte della magistratura.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con la ricordata pronuncia emessa nei confronti del colosso del Web; pronuncia nella quale afferma la propria competenza a intervenire a tutela degli utenti italiani.
Il social network è tenuto, inoltre, a fornire all’iscritto, in modo chiaro e comprensibile, anche informazioni sulle finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati, i soggetti cui sono stati comunicati o che possano venirne a conoscenza.
Il ricorso
Il Garante ha accolto infatti il ricorso di un iscritto a Facebook che si era rivolto all’Autorità dopo aver interpellato il social network e aver ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente.
L’iscritto lamentava di essere stato vittima di minacce, tentativi di estorsione e sostituzione di persona da parte di un altro utente di Facebook, il quale, dopo aver chiesto e ottenuto la sua “amicizia”, avrebbe inizialmente intrattenuto una corrispondenza confidenziale, poi sfociata nei tentativi di reato.
Il ricorrente sosteneva, inoltre, che il “nuovo amico” – visto il suo rifiuto di sottostare alle richieste di denaro – avrebbe creato appunto un falso account, utilizzando i suoi dati personali e la fotografia postata sul suo profilo, dal quale avrebbe poi inviato a tutti i contatti Facebook dell’interessato fotomontaggi di fotografie e video gravemente lesivi dell’onore e del decoro, oltre che della sua immagine pubblica e privata.
L’interessato chiedeva quindi la cancellazione e il blocco del falso account, nonché la comunicazione dei suoi dati in forma chiara, inclusi quelli presenti nel fake.
La decisione del Garante
Prima di intervenire nel merito, il Garante, anche alla luce della direttiva 95/46/EC e delle sentenze della Corte di Giustizia europea “Google Spain” del 13 maggio 2014 e “Weltimmo” del 1 ottobre 2015, ha innanzitutto affermato la competenza dell’Autorità italiana sul caso in esame, ritenendo applicabile il diritto nazionale.
La multinazionale, infatti, è presente sul territorio italiano con un’organizzazione stabile, Facebook Italy srl, la cui attività è inestricabilmente connessa con quella svolta da Facebook Ireland ltd che ha effettuato il trattamento di dati contestato.
Il Garante ha accolto le tesi del ricorrente ritenendolo, in base alla normativa italiana, legittimato ad accedere a tutti i dati che lo riguardano, compresi quelli presenti e condivisi nel falso account.
Ha quindi ordinato a Facebook di comunicare all’interessato tutte le informazioni richieste entro un termine preciso.
L’Autorità non ha invece ritenuto opportuno ordinare alla società la cancellazione delle informazioni, poiché esse potrebbero essere valutabili in sede di accertamento di possibili reati. Ha di conseguenza imposto a Menlo Park di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati del ricorrente e di conservare quelli fino a quel momento trattati ai fini della eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria.
Fonte: www.garanteprivacy.it
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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro – Urbino