Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: raggiungimento dell’accordo – Guida breve sovraindebitamento – 6
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio – Guida breve
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – inteso come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – hanno la finalità di consentire al debitore interessato il superamento della crisi.
La materia è regolata dalla legge n. 3 del 2012.
La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente questo nuovo strumento.
6. Raggiungimento dell’accordo
Il capo II della legge n. 3 del 2012, nel suo attuale testo, disciplina i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.
La sezione I regola le “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Il paragrafo 2 di detta sezione contiene disposizioni concernenti l’accordo di composizione della crisi.
L’art. 11 della legge si occupa dell’ipotesi del raggiungimento dell’accordo.
I creditori devono far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice (di cui all’articolo 10, comma 1, già esaminato).
In mancanza della dichiarazione, si ritiene che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.
Ai fini dell’omologazione (di cui all’articolo 12, che sarà esaminato nel prosieguo), è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono d’altra parte computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.
L’accordo non pregiudica d’altro canto i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
L’accordo, inoltre, non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
L’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Il Giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’articolo 739 del Codice di procedura civile, innanzi al tribunale, e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.
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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
Aggiornato alla data di pubblicazione