Il tutore del minore: apertura della tutela, nomina e scelta del tutore – Tutore del minore – 1
Il tutore del minore: apertura della tutela, nomina e scelta del tutore – Tutore del minore – 1
Secondo quanto previsto dall’articolo 343 del Codice civile, se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale (per esempio, nel caso di minori stranieri non accompagnati), si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (art. 346).
In caso di più fratelli e sorelle, si prevede la nomina di un solo tutore, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori (art. 347).
Con riguardo alla scelta del tutore, l’articolo 348 del Codice civile stabilisce che il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Ove non sia possibile procedere come sopra, può essere nominato tutore del minore un altro soggetto, come per esempio un avvocato.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
In ogni caso, la scelta del tutore deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore (conformemente a quanto è prescritto nell’art. 147 del Codice civile).
Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino