Blog

Cambiano le regole per il controllo a distanza dei lavoratori

Cambiano le regole per il controllo a distanza dei lavoratori

L’art. 23 del d.lgs. 151/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act, pubblicato nella GU del 23/09/2015) va a modificare l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori stabilendo quanto segue.

Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti  di  controllo).

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti  dai  quali  derivi anche la possibilita’ di  controllo  a  distanza dell’attivita’  dei lavoratori  possono essere  impiegati  esclusivamente  per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza  del  lavoro  e  per la tutela del patrimonio aziendale e possono  essere  installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale  unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel  caso di imprese con unita’ produttive ubicate in  diverse province  della stessa regione ovvero in piu’  regioni,  tale  accordo  puo’ essere stipulato  dalle   associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.  In  mancanza  di  accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della  Direzione territoriale  del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’  Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli  strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere  la  prestazione lavorativa  e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3.  Le  informazioni  raccolte  ai  sensi dei  commi  1  e  2 sono utilizzabili a tutti  i  fini  connessi  al  rapporto  di lavoro  a condizione che sia data al lavoratore  adeguata  informazione delle modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione  dei  controlli  e nel rispetto di quanto disposto dal decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 [Codice della Privacy].

In caso di violazione, sono previste sanzioni penali.

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Condividi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *