Blog

Protezione complementare e disturbi psichici: occorre una valutazione concreta della vulnerabilità

Protezione complementare e disturbi psichici: occorre una valutazione concreta della vulnerabilità

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 10031/2026

Abstract multilingue

Italiano
Con l’ordinanza n. 10031/2026, la Corte di cassazione chiarisce che i disturbi psichici e la dipendenza patologica, quando siano stati tempestivamente allegati e documentati, non possono essere ignorati nel giudizio sulla protezione complementare né considerati soltanto come indici negativi di integrazione. Il giudice deve inserirli nella valutazione comparativa tra la condizione personale dello straniero in Italia e le difficoltà che potrebbe incontrare in caso di rimpatrio, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 24413/2021 e dalla sentenza n. 29593/2025.

English
In Order no. 10031/2026, the Italian Supreme Court held that documented mental health disorders and pathological addiction cannot be ignored or treated merely as negative indicators of integration. They must be considered in the comparative and proportionality assessment required for complementary protection, taking into account both the applicant’s personal situation in Italy and the difficulties likely to arise upon return.

Français
Par l’ordonnance n° 10031/2026, la Cour de cassation italienne affirme que les troubles psychiques et la dépendance pathologique, lorsqu’ils ont été dûment invoqués et documentés, doivent être pris en compte dans l’examen de la protection complémentaire. Ils ne peuvent pas être réduits à de simples indices négatifs d’intégration, mais doivent faire l’objet d’une appréciation comparative concrète.

العربية
أكدت محكمة النقض الإيطالية في القرار رقم 10031 لسنة 2026 أن الاضطرابات النفسية والإدمان المرضي، متى تم إثباتهما وتوثيقهما في الوقت المناسب، يجب أن يؤخذا في الاعتبار عند تقييم الحماية التكميلية، ولا يجوز اعتبارهما فقط مؤشرين سلبيين على الاندماج. ويجب إجراء موازنة فعلية بين وضع الشخص في إيطاليا والصعوبات التي قد يواجهها عند العودة إلى بلده الأصلي.

اردو
اطالوی عدالتِ عظمیٰ نے حکم نمبر 10031/2026 میں قرار دیا کہ ثابت شدہ ذہنی عوارض اور مرضیاتی نشہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انہیں صرف سماجی انضمام کی کمی کے منفی اشارے سمجھا جا سکتا ہے۔ تکمیلی تحفظ کا فیصلہ کرتے وقت اٹلی میں درخواست گزار کی ذاتی حالت اور وطن واپسی پر پیش آنے والی مشکلات کا ٹھوس تقابلی جائزہ لینا ضروری ہے۔

বাংলা
ইতালীয় কাসাসিয়ন আদালত ১০০৩১/২০২৬ নম্বর আদেশে ঘোষণা করেছে যে যথাসময়ে উত্থাপিত ও প্রমাণিত মানসিক অসুস্থতা এবং রোগগত আসক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না বা কেবল সামাজিক একীভবনের নেতিবাচক সূচক হিসেবে দেখা যায় না। সম্পূরক সুরক্ষা মূল্যায়নের সময় ইতালিতে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত অবস্থা এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সম্ভাব্য সমস্যার মধ্যে বাস্তব ও আনুপাতিক তুলনা করতে হবে।


1. Protezione complementare e salute mentale: il caso esaminato dalla Cassazione

L’ordinanza n. 10031/2026 della Prima Sezione civile della Corte di cassazione affronta un tema particolarmente delicato: il rilievo dei disturbi psichici e della dipendenza patologica nella valutazione delle diverse forme di protezione riconoscibili allo straniero.

Il procedimento riguardava un cittadino nigeriano che aveva impugnato il diniego di ogni forma di protezione pronunciato dalla Commissione territoriale. Il Tribunale, dopo averlo ascoltato, aveva respinto il ricorso.

Nel corso del giudizio erano stati tuttavia prodotti documenti sanitari dai quali risultavano:

  • una diagnosi di disturbo psicotico;
  • un precedente ricovero in una struttura psichiatrica;
  • la necessità di proseguire una terapia farmacologica;
  • una condizione di difficoltà psicologica;
  • una dipendenza patologica da cannabinoidi;
  • la presa in carico da parte dei servizi psichiatrici e del servizio per le dipendenze;
  • la necessità di controlli periodici.

Il Tribunale aveva esaminato tali circostanze essenzialmente nell’ambito della domanda di protezione speciale, ma aveva ritenuto prevalenti alcuni elementi negativi: la mancanza di un percorso lavorativo, l’insufficiente conoscenza della lingua italiana, la presenza della famiglia nel Paese di origine e il persistente consumo di cannabinoidi.

La Corte di cassazione ha ritenuto che una simile valutazione non rispettasse il metodo richiesto per l’esame della protezione complementare. La malattia psichica e la dipendenza non potevano essere considerate soltanto come ostacoli all’integrazione, senza valutarne l’incidenza sulla condizione personale del richiedente e sulle conseguenze prevedibili di un rimpatrio.


2. I tre motivi del ricorso per cassazione

Il ricorso era articolato in tre motivi.

2.1 Il primo motivo: difetto di motivazione

Con il primo motivo, il richiedente denunciava la nullità del provvedimento per violazione delle norme che impongono al giudice di motivare la decisione.

Secondo la difesa, il Tribunale si era concentrato sulla situazione generale della Nigeria e sulla vicenda personale originariamente narrata, senza approfondire la specifica condizione delle persone affette da disturbi mentali e dipendenze patologiche.

In particolare, si lamentava l’assenza di un’indagine sulle discriminazioni, sulla stigmatizzazione sociale, sulle limitazioni nell’accesso ai servizi e sul rischio di trattamenti degradanti cui le persone con disturbi psichici avrebbero potuto essere esposte nel Paese di origine.

2.2 Il secondo motivo: omesso esame di fatti decisivi

Con il secondo motivo veniva denunciato l’omesso esame:

  • dei problemi di salute mentale e di dipendenza documentati nel corso del giudizio;
  • dell’effettiva capacità dello Stato di origine di offrire cure e protezione adeguate;
  • delle fonti internazionali relative alla condizione delle persone affette da patologie analoghe.

2.3 Il terzo motivo: violazione delle norme sulle forme di protezione

Con il terzo motivo si deduceva la violazione delle disposizioni sullo status di rifugiato, sulla protezione sussidiaria, sulla cooperazione istruttoria e sui diritti costituzionali alla salute e all’asilo.

La Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendoli strettamente connessi. Li ha però accolti soltanto entro limiti precisi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento degli altri due.


3. Disturbi psichici e status di rifugiato: la questione del “determinato gruppo sociale”

Una parte del ricorso sosteneva che le persone affette da disturbi mentali potessero essere considerate appartenenti a un “determinato gruppo sociale”, rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

La tesi non è, in astratto, priva di fondamento. La nozione di gruppo sociale può comprendere persone accomunate da una caratteristica innata, immutabile o comunque essenziale per l’identità, quando siano percepite come un gruppo distinto dalla società circostante.

In un determinato contesto nazionale, una disabilità psichica evidente potrebbe quindi concorrere, insieme ad altri elementi, a individuare un gruppo esposto a persecuzioni, segregazione, violenza o discriminazioni particolarmente gravi.

La Cassazione, tuttavia, non ha affrontato nel merito questa possibilità. Ha rilevato che il ricorrente non aveva specificato in modo sufficiente dove e come fosse stato tempestivamente allegato, davanti al Tribunale, il concreto pericolo di subire atti persecutori in ragione della propria condizione psichica.

La censura relativa allo status di rifugiato è stata pertanto considerata nuova e generica.

Il principio processuale è rilevante: la cooperazione istruttoria del giudice non elimina l’onere della parte di allegare i fatti costitutivi della domanda.

Non basta affermare che le persone con disturbi mentali sono discriminate nel Paese di origine. Occorre indicare:

  • la specifica forma di persecuzione temuta;
  • il collegamento tra tale rischio e la patologia;
  • l’eventuale incapacità o indisponibilità dello Stato a offrire protezione;
  • gli elementi personali che rendono il rischio concreto e individuale.

Il giudice deve approfondire i fatti allegati mediante fonti aggiornate, ma non è tenuto a costruire d’ufficio una domanda di protezione fondata su fatti o rischi mai adeguatamente prospettati.


4. Protezione sussidiaria e rischio di trattamenti inumani o degradanti

Considerazioni analoghe sono state svolte con riferimento alla protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lettera b), del d.lgs. n. 251/2007.

Il ricorrente sosteneva che fosse necessario verificare se le persone affette da malattie mentali fossero esposte, in Nigeria, a trattamenti inumani o degradanti.

Anche in questo caso, però, la Cassazione ha ritenuto insufficientemente specificata la tempestiva allegazione del rischio davanti al giudice di merito.

La Corte non ha quindi affermato che una patologia psichica non possa mai assumere rilievo ai fini della protezione sussidiaria. Ha stabilito, più limitatamente, che nel caso esaminato non era stato dimostrato che il rischio di trattamento inumano o degradante fosse stato allegato in maniera sufficientemente determinata nel giudizio precedente.

La distinzione è fondamentale.

Un conto è l’esistenza della malattia; altro conto è l’esistenza di un rischio individuale di danno grave in caso di rimpatrio. La seconda non discende automaticamente dalla prima.

Per ottenere la protezione sussidiaria occorre dimostrare o almeno allegare in modo circostanziato che la persona, a causa della propria condizione, potrebbe essere esposta a un trattamento incompatibile con la dignità umana.


5. La diversa soluzione per la protezione complementare

La conclusione cambia quando la Corte passa all’esame della protezione complementare.

In questo ambito la vulnerabilità sanitaria non era una questione nuova. Il richiedente aveva allegato e documentato nel giudizio di merito:

  • la grave condizione psichica;
  • i ricoveri subiti;
  • la terapia farmacologica;
  • il percorso presso i servizi specialistici;
  • la dipendenza patologica;
  • la necessità di controlli e cure continuative.

Lo stesso provvedimento del Tribunale riproduceva il contenuto essenziale della documentazione sanitaria.

Non vi era quindi alcun dubbio sul fatto che la condizione personale fosse stata sottoposta al giudice.

La questione non era più se il Tribunale conoscesse l’esistenza della patologia, ma se l’avesse valutata secondo il corretto parametro giuridico.

La Cassazione risponde negativamente: la documentazione medica era stata menzionata, ma non realmente inserita nella valutazione comparativa richiesta per la protezione complementare.


6. L’errore del Tribunale: considerare la vulnerabilità soltanto come mancata integrazione

Il passaggio centrale della motivazione riguarda il modo in cui il Tribunale aveva utilizzato la documentazione sanitaria.

Da una parte, il giudice aveva affermato che il richiedente non presentasse particolari condizioni personali capaci di determinare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Dall’altra parte, lo stesso provvedimento dava atto:

  • della diagnosi psichiatrica;
  • del ricovero;
  • della terapia;
  • della presa in carico specialistica;
  • della dipendenza patologica.

Le due proposizioni non potevano convivere senza un approfondimento.

Il Tribunale aveva poi attribuito rilievo negativo al fatto che il richiedente non avesse dimostrato una concreta volontà di superare le proprie problematiche, richiamando il documentato abuso di cannabinoidi.

Secondo la Cassazione, in questo modo le condizioni di salute erano state valutate in maniera «del tutto sganciata» dai criteri applicabili alla protezione complementare.

La patologia era stata considerata quasi esclusivamente sotto il profilo della mancata integrazione:

  • non lavorava;
  • non parlava adeguatamente italiano;
  • non aveva raggiunto una sufficiente autonomia;
  • continuava a utilizzare sostanze.

Ma il giudice avrebbe dovuto domandarsi anche se tali difficoltà fossero, almeno in parte, manifestazioni o conseguenze della condizione psichica.

L’assenza di lavoro o la difficoltà nell’apprendimento linguistico non hanno lo stesso significato in una persona pienamente capace e in una persona affetta da un serio disturbo psicotico.

Il giudizio sull’integrazione deve quindi essere individualizzato. Non può trasformarsi in una verifica standardizzata delle “prestazioni” raggiunte dal richiedente.


7. Il rischio di un ragionamento circolare e colpevolizzante

La decisione mette in luce, sia pure implicitamente, il rischio di un ragionamento circolare.

La malattia psichica può rendere più difficile:

  • trovare e mantenere un lavoro;
  • apprendere una nuova lingua;
  • costruire relazioni sociali stabili;
  • organizzare autonomamente la propria vita;
  • aderire con continuità alle cure;
  • interrompere l’uso di sostanze.

Se queste difficoltà vengono poi utilizzate come prova del mancato radicamento, senza considerare la loro possibile origine patologica, la vulnerabilità finisce per ritorcersi contro la persona.

La dipendenza patologica, in particolare, non può essere ridotta automaticamente a una mancanza di volontà.

Ciò non significa che l’uso di sostanze sia sempre irrilevante o che non possa essere valutato nel quadro complessivo. Significa, però, che il giudice deve distinguere tra:

  • semplice comportamento occasionale;
  • abuso di sostanze;
  • dipendenza clinicamente diagnosticata;
  • rapporto tra dipendenza e disturbo psichico;
  • capacità concreta della persona di aderire a un trattamento.

Solo dopo tali accertamenti sarà possibile attribuire alla condotta un significato giuridicamente corretto.

La protezione complementare non può essere riconosciuta automaticamente per la sola esistenza di una dipendenza, ma non può neppure essere negata mediante una valutazione moralistica della patologia.


8. Il richiamo alla Cassazione n. 29593/2025

Per individuare il metodo corretto, l’ordinanza n. 10031/2026 richiama espressamente la sentenza della Cassazione n. 29593/2025.

Quella pronuncia aveva chiarito che il d.l. n. 20/2023, cosiddetto “decreto Cutro”, non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dall’area della protezione complementare.

La soppressione del riferimento espresso alla vita privata e familiare nell’art. 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione non ha cancellato gli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato.

La protezione complementare continua pertanto a poter essere riconosciuta quando l’allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione sproporzionata della sua vita privata o familiare.

La nuova ordinanza compie un passo applicativo ulteriore: chiarisce che anche la documentata vulnerabilità psichica deve entrare nel giudizio comparativo.

La vita privata, infatti, non coincide esclusivamente con la presenza di un coniuge, di figli o di altri familiari in Italia.

Essa può comprendere:

  • l’identità personale;
  • l’autonomia individuale;
  • le relazioni sociali;
  • il percorso terapeutico;
  • la continuità delle cure;
  • il rapporto costruito con i servizi;
  • la possibilità di mantenere condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

9. Le Sezioni Unite n. 24413/2021 e il giudizio comparativo

L’ordinanza richiama anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021.

Secondo tale pronuncia, il giudice deve mettere a confronto:

  • la condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
  • il grado di integrazione raggiunto in Italia;
  • le conseguenze prevedibili del rimpatrio sulla vita privata e familiare.

La comparazione non funziona come un test rigido nel quale ogni elemento deve avere sempre lo stesso peso.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che alla situazione nel Paese di origine può essere attribuito un peso minore quando l’integrazione raggiunta in Italia sia particolarmente elevata.

All’opposto, situazioni di grave deprivazione dei diritti umani nel Paese di origine possono assumere rilievo anche in assenza di un significativo livello di integrazione.

L’ordinanza n. 10031/2026 applica questo metodo a una persona il cui percorso lavorativo e linguistico risultava limitato, ma che presentava una documentata vulnerabilità psichica.

L’assenza di una forte integrazione non consentiva quindi di chiudere automaticamente il giudizio.

Occorreva verificare se, nonostante il limitato inserimento lavorativo e sociale, la condizione sanitaria e le difficoltà prevedibili nel Paese di ritorno fossero tali da rendere il rimpatrio lesivo dei diritti fondamentali.


10. Quale valutazione dovrà compiere il giudice del rinvio

La Corte ha cassato il provvedimento e ha rinviato la causa al Tribunale in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione.

Il giudice del rinvio, si ritiene, dovrà esaminare almeno quattro profili.

10.1 La gravità effettiva della condizione clinica

Dovranno essere valutati:

  • diagnosi;
  • sintomi;
  • decorso della patologia;
  • eventuali episodi acuti;
  • ricoveri;
  • terapia farmacologica;
  • necessità di controlli periodici;
  • rapporto tra disturbo psichico e dipendenza.

La semplice produzione di certificazioni mediche non impone l’accoglimento della domanda, ma obbliga il giudice a esaminarle in modo effettivo e non meramente formale.

10.2 La rete terapeutica costruita in Italia

Occorrerà verificare quale percorso di cura sia stato avviato, con quale continuità e con quali risultati.

La relazione terapeutica e la presa in carico da parte dei servizi possono assumere rilievo nella vita privata della persona, soprattutto quando la stabilità clinica dipenda dalla continuità dei trattamenti.

Non è però sufficiente affermare che in Italia le cure sono migliori. Il punto è stabilire quali conseguenze concrete produrrebbe la loro interruzione o sostituzione.

10.3 La disponibilità e l’accessibilità delle cure nel Paese di origine

Il giudice dovrà acquisire informazioni aggiornate e specifiche sulle possibilità di trattamento nel Paese di ritorno.

Non basta accertare l’esistenza astratta di ospedali o farmaci.

Occorre considerare:

  • disponibilità degli specialisti;
  • distribuzione territoriale dei servizi;
  • costi delle prestazioni;
  • continuità dei farmaci;
  • accessibilità economica;
  • eventuale rete familiare;
  • rischio di stigma o esclusione;
  • capacità personale di raggiungere e utilizzare i servizi.

L’EUAA (Agenzia dell’Unione europea per l’asilo) dedica specifiche informazioni mediche sulla Nigeria alle risorse sanitarie, ai percorsi dei pazienti, alla disponibilità dei farmaci e all’accessibilità economica delle cure.

La più recente Country Guidance EUAA sulla Nigeria, pubblicata nel marzo 2026, segnala inoltre che, in presenza di disabilità mentali o fisiche manifeste e di rischi provenienti dalla società nel suo complesso, un’alternativa di protezione interna potrebbe in generale non risultare sicura.

10.4 Le conseguenze prevedibili del rimpatrio

La domanda conclusiva non è se la persona riceverebbe cure migliori in Italia.

Il giudice deve accertare se il ritorno provocherebbe un deterioramento serio e sproporzionato:

  • della salute;
  • dell’autonomia;
  • della vita privata;
  • delle relazioni;
  • della dignità personale.

La comparazione deve essere individuale e prognostica.

Non è una graduatoria astratta tra il sistema sanitario italiano e quello del Paese di origine, ma una valutazione delle conseguenze che il rimpatrio produrrebbe su quella specifica persona.


11. Cooperazione istruttoria e onere di allegazione

La motivazione consente di distinguere chiaramente due piani.

11.1 L’onere del richiedente

Il richiedente deve allegare tempestivamente:

  • la propria condizione personale;
  • la patologia;
  • il rischio connesso al rimpatrio;
  • la specifica forma di protezione invocata.

Per lo status di rifugiato, dovrà indicare il rischio di persecuzione e il collegamento con uno dei motivi previsti dalla legge.

Per la protezione sussidiaria, dovrà prospettare il rischio di un danno grave.

Per la protezione complementare, dovrà indicare perché il rimpatrio comporterebbe una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali.

11.2 Il dovere del giudice

Una volta allegati in modo sufficientemente preciso i fatti rilevanti, il giudice deve:

  • esaminare la documentazione;
  • attivare la cooperazione istruttoria;
  • acquisire fonti aggiornate sul Paese di origine;
  • motivare specificamente;
  • mettere in relazione la vulnerabilità con le conseguenze del rimpatrio.

La cooperazione istruttoria non può supplire alla completa mancanza di allegazioni, ma l’onere di allegazione non può diventare una giustificazione per ignorare fatti sanitari già documentati.


12. Le indicazioni pratiche per la difesa

L’ordinanza offre indicazioni operative importanti per gli avvocati che assistono richiedenti affetti da disturbi psichici o dipendenze.

La documentazione sanitaria dovrebbe descrivere, per quanto possibile:

  • diagnosi completa;
  • sintomatologia;
  • durata e decorso della patologia;
  • trattamenti effettuati;
  • farmaci prescritti;
  • conseguenze prevedibili dell’interruzione;
  • ricoveri;
  • rischio di ricaduta;
  • rapporto tra malattia e uso di sostanze;
  • capacità lavorativa;
  • capacità relazionale;
  • autonomia personale;
  • necessità di controlli periodici;
  • rete terapeutica costruita in Italia.

È opportuno che le allegazioni difensive distinguano chiaramente le diverse forme di protezione.

Una formulazione generica, secondo cui il richiedente è malato e nel Paese di origine non riceverebbe cure adeguate, potrebbe non essere sufficiente.

Occorre spiegare:

  1. se la persona appartenga a un gruppo sociale esposto a persecuzione;
  2. se rischi trattamenti inumani o degradanti;
  3. se la perdita delle cure e della rete costruita in Italia provocherebbe una lesione sproporzionata della vita privata;
  4. se ricorrano i presupposti di altre forme di tutela sanitaria previste dalla legge.

13. Dall’integrazione come risultato all’integrazione possibile

La pronuncia invita a superare una concezione meccanica dell’integrazione.

Lavoro, lingua, autonomia abitativa e relazioni sociali sono indici rilevanti, ma non rappresentano requisiti rigidi e identici per ogni persona.

Il livello di integrazione concretamente esigibile dipende anche dalle condizioni individuali.

Una persona affetta da un disturbo psicotico potrebbe avere maggiori difficoltà nel:

  • lavorare con continuità;
  • frequentare corsi;
  • comprendere una nuova lingua;
  • organizzare la propria quotidianità;
  • mantenere relazioni stabili.

Valutare tutti i richiedenti secondo una soglia uniforme rischierebbe di penalizzare proprio i soggetti più vulnerabili.

La protezione complementare non è un premio attribuito a chi abbia realizzato la migliore prestazione integrativa.

È uno strumento di tutela dei diritti fondamentali, destinato a operare quando l’allontanamento della persona, valutato nel caso concreto, risulti incompatibile con gli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato.



14. Conclusioni

L’ordinanza n. 10031/2026 non introduce una tutela automatica per i richiedenti affetti da disturbi psichici o dipendenze patologiche.

Impone, tuttavia, una valutazione realmente individuale.

La vulnerabilità sanitaria:

  • deve essere tempestivamente allegata;
  • deve essere adeguatamente documentata;
  • deve essere collegata alla specifica forma di protezione richiesta;
  • non può essere ignorata nell’esame delle condizioni personali;
  • non può essere ridotta a prova della mancata volontà di integrarsi;
  • deve essere confrontata con le condizioni concrete del Paese di ritorno;
  • deve essere valutata alla luce delle conseguenze prevedibili dell’allontanamento.

La decisione conferma che la protezione complementare non è un’area residuale affidata a valutazioni intuitive.

Essa costituisce uno strumento di attuazione degli obblighi costituzionali e convenzionali, governato dai principi di proporzionalità, comparazione e tutela concreta della persona.

L’aspetto più innovativo della pronuncia non consiste nel riconoscimento di una nuova categoria di beneficiari, ma nella correzione di un metodo di giudizio potenzialmente discriminatorio: la malattia non può essere trasformata nell’argomento con il quale si nega tutela alla persona proprio perché, a causa della malattia, non è riuscita a raggiungere gli ordinari indicatori di integrazione.


15. Il principio di diritto richiamato dalla Corte

L’ordinanza n. 10031/2026 non formula un autonomo principio di diritto, ma richiama espressamente e applica quello enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 29593/2025:

«La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro.»

Scritto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e sottoposto a revisione.

Post aggiornato alla data di pubblicazione.

Scritto con l’aiuto di Iusreporter, il tuo assistente per la ricerca giuridica online 

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

Post aggiornato alla data di pubblicazione

Condividi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *