Protezione internazionale in Italia: cosa fare se la Commissione territoriale respinge la richiesta?
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Contro la decisione della Commissione territoriale che respinge la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale è possibile proporre ricorso in tribunale
Secondo quanto oggi previsto dall’art. 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, contro la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ossia il tribunale, e specificamente alla sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE.
Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
Il ricorso per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento della Commissione territoriale, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Ci sono tuttavia dei casi, previsti dall’art. 35bis d.lgs. 25/2008, nei quali i termini per la presentazione del ricorso sono ridotti della metà.
La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne in alcuni ipotesi previste.
Il ricorso viene notificato, a cura della cancelleria del Tribunale, al Ministero dell’interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l’atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Il ricorso è trasmesso inoltre al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell’articolo 738, secondo comma, del Codice di procedura civile, rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l’atto impugnato.
Il Ministero dell’interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
La Commissione che ha adottato l’atto impugnato è tenuta a rendere disponibili, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione dell’audizione, del verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonché dell’intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l’indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti utilizzata.
Il procedimento è trattato in camera di consiglio.
Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all’autorità giudiziaria.
L’udienza di comparizione delle parti
Viene fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione dell’audizione in commissione, ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova.
L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non è disponibile;
b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.
La decisione del ricorso in materia di protezione internazionale
Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il deposito di eventuale nota difensiva da parte del Ministero.
Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.
Il decreto, oggi, non è reclamabile.
La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.
Il ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale
Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita.
La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione.
La sospensione di cui sopra è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell’istanza di sospensione.
Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
Il patrocinio a spese dello Stato (“gratuito patrocinio”)
La persona che intende impugnare il provvedimento della Commissione territoriale, avendo necessità di farsi assistere da un avvocato, può richiedere, in presenza dei presupposti di legge, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (“gratuito patrocinio”).
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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
Aggiornato alla data di pubblicazione