La/il Consigliera/e di Fiducia per la tutela contro mobbing e molestie morali e sessuali nell’ambiente di lavoro
Il Consigliere di Fiducia per la tutela contro mobbing e molestie morali e sessuali nell’ambiente di lavoro
On-line le slide dell’intervento dell’Avv. Giuseppe Briganti, Consigliere di Fiducia dell’Università di Urbino, tenuto nell’ambito dell’evento “Uniurb all’opera” del 16/11/2016 presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Fonti normative
Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (92/131/CEE):
“Si raccomanda che i datori di lavoro designino una persona competente incaricata di fornire consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di attenzioni moleste e che si assuma la responsabilità di contribuire alla soluzione di qualsiasi problema, sia con mezzi informali che formali”.
Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo dell’11 febbraio 1994 sulla designazione di un consigliere nelle imprese:
“invita gli Stati membri dell’Unione ad adottare quanto prima una legislazione adeguata che obblighi il datore di lavoro, da un lato, a prendere misure di prevenzione prevedendo sanzioni nei regolamenti interni delle imprese e, dall’altro, a designare un consigliere con il compito, nell’ambito di queste ultime, di combattere i casi di molestie sessuali proteggendo tanto le vittime quanto i testimoni”.
La/il Consigliera/e di Fiducia
Ai sensi dell’art. 6 del Codice di condotta per la tutela e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali dell’Università di Urbino, il Consigliere di Fiducia
anche al fine di una tutela legale,
fornisce consulenza e assistenza alla persona oggetto di possibili comportamenti integranti mobbing, molestie morali e/o sessuali e
interviene al fine di proteggere tanto le vittime quanto le/i testimoni e di favorire il superamento della situazione di disagio
agevola i rapporti umani e professionali.
Il Consigliere di Fiducia svolge le sue funzioni in piena autonomia.
Le procedure previste dal Codice di condotta
In base all’art. 8 del Codice di condotta, fatta salva la tutela in sede civile e penale, chiunque sia stata/o oggetto di mobbing e/o molestie può rivolgersi al Consigliere di Fiducia al fine di risolvere la situazione di disagio attraverso le procedure previste, che sono risolte all’interno dell’Amministrazione Universitaria.
Il Consigliere di Fiducia deve attivare la procedura non oltre 30 giorni dalla conoscenza del fatto.
Nel corso dei procedimenti è assicurata l’assoluta riservatezza e non sono ammissibili segnalazioni anonime.
Il Codice prevede due tipi di procedure:
- la procedura di denuncia informale
- la procedura di denuncia formale.
Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino