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Linking: legittimo il link a un sito che viola il diritto d’autore?

giuseppebriganti.it (Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)Linking: legittimo il link a un sito che viola il diritto d’autore?

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso di un link a un sito web che pubblica opere in violazione del diritto d’autore occorre distinguere se lo scopo perseguito dal sito “linkante” sia o meno di lucro.

Nel primo caso, si presume che la persona fosse a conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione, e dunque, salvo prova contraria, vi sarà responsabilità del sito linkante.

Nel secondo caso, non vi sarà invece responsabilità se il sito linkante non era a conoscenza, o non poteva ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione delle opere sull’altro sito.

Il principio stabilito dalla Corte europea in materia di linking

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpgLe motivazioni della sentenza sul linking

[…] 40 Occorre rammentare, in proposito, che la Corte, nella sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C 466/12, EU:C:2014:76), ha interpretato l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 nel senso che la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet non costituisce una «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione. Tale interpretazione è stata accolta anche nell’ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International (C 348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315), in merito a siffatti collegamenti che utilizzano la cosiddetta tecnica del «framing».

41 Tuttavia, dalla motivazione di tali decisioni risulta che, con esse, la Corte ha inteso pronunciarsi unicamente sul collocamento di collegamenti ipertestuali verso opere che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare. In tali occasioni, la Corte aveva concluso che non sussisteva una comunicazione al pubblico in quanto l’atto di comunicazione in questione non era rivolto a un pubblico nuovo.

42 In tale contesto, essa ha rilevato che, poiché il collegamento ipertestuale e il sito Internet cui esso rimanda danno accesso all’opera protetta secondo le stesse modalità tecniche, ossia Internet, un collegamento del genere deve essere inviato a un pubblico nuovo. Qualora non sia così, in particolare perché l’opera è già liberamente disponibile per tutti gli internauti su un altro sito Internet con l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore, l’atto in parola non può essere qualificato come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Infatti, qualora e fintantoché tale opera sia liberamente disponibile sul sito Internet cui il collegamento ipertestuale consente di accedere, si deve ritenere che i titolari del diritto d’autore di tale opera, quando hanno autorizzato detta comunicazione, abbiano considerato l’insieme degli utenti Internet come pubblico (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., EU:C:2014:76, punti da 24 a 28, nonché ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International, C 348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315, punti 15, 16 e 18) […]

45 Occorre rilevare, al riguardo, che Internet riveste effettivamente un’importanza particolare per la libertà d’espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, e che i collegamenti ipertestuali contribuiscono al suo buon funzionamento nonché allo scambio di opinioni e di informazioni in tale rete caratterizzata dalla disponibilità di enormi quantità di informazioni.

46 Inoltre, può risultare difficile, in particolare per i privati che intendano collocare siffatti collegamenti, verificare se il sito Internet verso il quale si presume che tali collegamenti rimandino fornisca l’accesso ad opere protette e, se del caso, se i titolari dei diritti d’autore di tali opere abbiano autorizzato la loro pubblicazione su Internet. Una verifica del genere risulta ancora più difficile nel caso in cui tali diritti siano stati oggetto di sottolicenze. Inoltre, il contenuto di un sito Internet cui un collegamento ipertestuale consente di accedere può essere modificato dopo la creazione di tale collegamento, includendo le opere protette, senza che la persona che abbia creato lo stesso collegamento ne sia necessariamente a conoscenza.

47 Ai fini della valutazione individualizzata dell’esistenza di una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora il collocamento di un collegamento ipertestuale verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza perseguire fini di lucro, occorre pertanto tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera era stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.

48 Infatti, tale persona, nel mettere detta opera a disposizione del pubblico offrendo agli altri internauti la possibilità di accedervi direttamente (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti da 18 a 23), non agisce, di regola, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti l’accesso a un’opera pubblicata illegittimamente su Internet. Inoltre, laddove l’opera in questione fosse già disponibile senza alcuna restrizione di accesso sul sito Internet cui il collegamento ipertestuale rimanda, l’insieme degli internauti poteva già, in linea di principio, accedervi anche senza tale intervento.

49 Per contro, qualora sia accertato che tale persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il collegamento ipertestuale da essa collocato forniva accesso a un’opera illegittimamente pubblicata su Internet, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d’autore, occorre rilevare che la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

50 Lo stesso vale nell’ipotesi in cui detto collegamento consenta agli utilizzatori del sito Internet nel quale esso si trova di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati, in quanto la messa a disposizione di siffatto collegamento costituisce in tal caso un intervento voluto senza il quale tali utilizzatori non potrebbero fruire delle opere diffuse (v., per analogia, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti 27 e 31).

51 Inoltre, qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

52 Tuttavia, in mancanza di un pubblico nuovo, non si verificherà una comunicazione al «pubblico», ai sensi di tale disposizione, nell’ipotesi, ricordata ai punti da 40 a 42 della presente sentenza, in cui le opere alle quali detti collegamenti ipertestuali consentono di accedere siano state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare […]

Così la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) 8 settembre 2016 nella causa C‑160/15.

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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