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Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: omologazione dell’accordo – Guida breve sovraindebitamento – 7

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: omologazione dell’accordo – Guida breve sovraindebitamento – 7

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio – Guida breve

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – inteso come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – hanno la finalità di consentire al debitore interessato il superamento della crisi.

La materia è regolata dalla legge n. 3 del 2012.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente questo nuovo strumento.

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti7. Omologazione dell’accordo

Il capo II della legge n. 3 del 2012, nel suo attuale testo, disciplina i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.

La sezione I regola le “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Il paragrafo 2 di detta sezione contiene disposizioni concernenti l’accordo di composizione della crisi.

L’art. 12 della legge si occupa dell’omologazione dell’accordo.

Se l’accordo è dunque raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, in precedenza esaminato (è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, con le precisazioni di cui alla disposizione citata), allegando il testo dell’accordo stesso.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al Giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Il Giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione (utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 10, comma 2), quando,

  • risolta ogni altra contestazione,
  • ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, di cui si è detto, e
  • l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili,
  • nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, in precedenza esaminato.

Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla Sezione seconda della legge 3/2012.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità prevista (e di cui all’articolo 10, comma 2).

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

Gli effetti dell’omologazione dell’accordo di cui sopra vengono meno in caso di

  • risoluzione dell’accordo o
  • di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

L’eventuale sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili a norma dell’articolo 111 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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