Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: il procedimento – Guida breve sovraindebitamento – 5
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio – Guida breve
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – inteso come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – hanno la finalità di consentire al debitore interessato il superamento della crisi.
La materia è regolata dalla legge n. 3 del 2012.
La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente questo nuovo strumento.
5. Il procedimento
Il capo II della legge n. 3 del 2012, nel suo attuale testo, disciplina i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.
La sezione I regola le “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Il paragrafo 2 di detta sezione contiene disposizioni concernenti l’accordo di composizione della crisi.
L’art. 10 della legge disciplina il procedimento.
Il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 in precedenza esaminati, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori (almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1) presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.
Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
Con il decreto di cui sopra, il Giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
All’udienza, il Giudice, ove sia accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui sopra e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
A decorrere dalla data del provvedimento del Giudice di cui sopra e sino alla data di omologazione dell’accordo, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
Durante il periodo previsto alla lettera c) di cui sopra, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
Il decreto del Giudice di cui sopra deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale, e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Leggi gli altri articoli della guida
Se trovi questo articolo interessante, condividilo, grazie!
Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
Aggiornato alla data di pubblicazione