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Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: il procedimento – Guida breve sovraindebitamento – 5

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: il procedimento – Guida breve sovraindebitamento – 5

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio – Guida breve

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – inteso come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – hanno la finalità di consentire al debitore interessato il superamento della crisi.

La materia è regolata dalla legge n. 3 del 2012.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente questo nuovo strumento.

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti5. Il procedimento

Il capo II della legge n. 3 del 2012, nel suo attuale testo, disciplina i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.

La sezione I regola le “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Il paragrafo 2 di detta sezione contiene disposizioni concernenti l’accordo di composizione della crisi.

L’art. 10 della legge disciplina il procedimento.

Il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 in precedenza esaminati, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori (almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1) presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.

Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

Con il decreto di cui sopra, il Giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

All’udienza, il Giudice, ove sia accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui sopra e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

A decorrere dalla data del provvedimento del Giudice di cui sopra e sino alla data di omologazione dell’accordo, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Durante il periodo previsto alla lettera c) di cui sopra, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Il decreto del Giudice di cui sopra deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale, e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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