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La mediazione familiare: linee generali del quadro normativo europeo

La mediazione familiare: linee generali del quadro normativo europeo

Con riguardo alla normativa in tema di mediazione familiare, in ambito europeo si ricorda in primo luogo la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con la Legge n. 77 del 2003.

L’art. 13 della Convenzione suddetta prevede che

al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un’autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Occorre poi ricordare il principale testo che, a livello europeo, è stato dedicato espressamente alla mediazione familiare, vale a dire la Raccomandazione R(98) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulla mediazione familiare, adottata dal Comitato dei Ministri il 21 gennaio 1998, con la quale veniva raccomandato ai governi degli Stati membri di introdurre o promuovere la mediazione familiare, o, dove necessario, potenziare l’opera di mediazione familiare esistente; nonché di adottare o rafforzare le misure considerate necessarie con riguardo all’applicazione dei principi contenuti nella Raccomandazione per la promozione e per l’utilizzazione della mediazione familiare quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari.

La Convenzione sulle relazioni personali che riguardano i fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 15/05/2003, all’art. 7, nell’occuparsi di risoluzione di controversie in materia di relazioni personali prevede che

all’atto di esprimersi in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie sono tenute ad applicare le misure idonee per […] incoraggiare i genitori e le altre persone che hanno legami familiari con il minore a raggiungere degli accordi amichevoli in materia di relazioni personali, in particolare con l’utilizzo di mediazioni familiari e altri misure per la risoluzione di contrasti di questo tipo.

Il Regolamento europeo n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, all’art. 55, dedicato alla “cooperazione nell’ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale”, prevede che

le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell’ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l’ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali […] a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

La Raccomandazione n. 1639/2003 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, del 25 novembre 2003, recepita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 16/06/2004, all’art. 1, afferma che

la mediazione familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d’una famiglia alla presenza d’un terzo indipendente ed imparziale chiamato il mediatore […] Compito del mediatore è di accompagnare le parti della mediazione in un procedimento fondato verso una finalità concordata innanzitutto tra loro. L’obiettivo della mediazione è di giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa o di responsabilità. L’accordo raggiunto è ritenuto idoneo ad una pacificazione e ad un miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi.

Nella medesima Raccomandazione, all’art. 7, si afferma inoltre che lo scopo principale della mediazione non è quello di alleggerire il carico dei tribunali, ma di ristabilire, con l’aiuto di un professionista formato nella mediazione, la carenza di comunicazione tra le parti.

Con riferimento alla Direttiva europea n. 52 del 2008 relativa ad alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, si rimanda a quanto sopra detto trattando di mediazione civile, con la precisazione che detto provvedimento (art. 1, par. 2):

shall apply, in cross-border disputes, to civil and commercial matters except as regards rights and obligations which are not at the parties’ disposal under the relevant applicable law.

Ossia essa concerne soltanto controversie che coinvolgono diritti disponibili, mentre, come noto, nel settore della famiglia entrano spesso in gioco diritti indisponibili.

Con la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117(INI)), il Parlamento europeo, in particolare

sottolinea il ruolo cruciale di certi tipi di ADR nelle controversie familiari, ambito in cui può ridurre i danni psicologici, aiutare le parti a ricominciare a parlarsi e in tal modo, in particolare, aiutare a proteggere i figli.

Tratto dall’ebook: G. Briganti, La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico, Youcanprint, 2013

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

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