{"id":932,"date":"2016-10-19T15:29:19","date_gmt":"2016-10-19T13:29:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/?p=932"},"modified":"2016-10-19T15:29:19","modified_gmt":"2016-10-19T13:29:19","slug":"linking-diritto-autore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/2016\/10\/linking-diritto-autore\/","title":{"rendered":"Linking: legittimo il link a un sito che viola il diritto d&#8217;autore?"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/avvocato-giuseppe-briganti-pesaro-urbino.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-15 alignright\" src=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/avvocato-giuseppe-briganti-pesaro-urbino.jpg\" alt=\"giuseppebriganti.it (Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)\" width=\"200\" height=\"150\" \/><\/a>Linking: legittimo il link a un sito che viola il diritto d&#8217;autore?<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea nel caso di un link a un sito web che pubblica opere in violazione del diritto d&#8217;autore occorre <strong>distinguere se lo scopo perseguito dal sito &#8220;linkante&#8221; sia o meno di lucro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel primo caso, <strong>si presume che la persona fosse a conoscenza dell&#8217;illegittimit\u00e0 della pubblicazione<\/strong>, e dunque, salvo prova contraria, vi sar\u00e0 responsabilit\u00e0 del sito linkante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel secondo caso, non vi sar\u00e0 invece responsabilit\u00e0 se il sito linkante non era a conoscenza, o non poteva ragionevolmente esserlo, dell&#8217;illegittimit\u00e0 della pubblicazione delle opere sull&#8217;altro sito.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Il principio stabilito dalla Corte europea in materia di linking<\/h2>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 3, paragrafo 1, della <strong>direttiva 2001\/29\/CE<\/strong> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull\u2019armonizzazione di taluni aspetti del <strong>diritto d\u2019autore<\/strong> e dei diritti connessi nella societ\u00e0 dell\u2019informazione, dev\u2019essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet <strong>collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l\u2019autorizzazione del titolare del diritto d\u2019autore<\/strong>, costituisca una \u00abcomunicazione al pubblico\u00bb ai sensi di detta disposizione, <strong>occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell\u2019illegittimit\u00e0 della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-17 size-thumbnail alignleft\" src=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-150x150.jpg\" alt=\"cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-270x270.jpg 270w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-192x192.jpg 192w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-180x180.jpg 180w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-32x32.jpg 32w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg 512w\" sizes=\"(max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Le motivazioni della sentenza sul linking<\/h2>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] 40 Occorre rammentare, in proposito, che la Corte, nella sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C 466\/12, EU:C:2014:76), ha interpretato l\u2019articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001\/29 nel senso che la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet non costituisce una \u00abcomunicazione al pubblico\u00bb, ai sensi di tale disposizione. Tale interpretazione \u00e8 stata accolta anche nell\u2019ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International (C 348\/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315), in merito a siffatti collegamenti che utilizzano la cosiddetta tecnica del \u00abframing\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">41 Tuttavia, dalla motivazione di tali decisioni risulta che, con esse, la Corte ha inteso pronunciarsi unicamente sul collocamento di collegamenti ipertestuali verso opere che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare. In tali occasioni, la Corte aveva concluso che non sussisteva una comunicazione al pubblico in quanto l\u2019atto di comunicazione in questione non era rivolto a un pubblico nuovo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">42 In tale contesto, essa ha rilevato che, poich\u00e9 il collegamento ipertestuale e il sito Internet cui esso rimanda danno accesso all\u2019opera protetta secondo le stesse modalit\u00e0 tecniche, ossia Internet, un collegamento del genere deve essere inviato a un pubblico nuovo. Qualora non sia cos\u00ec, in particolare perch\u00e9 l\u2019opera \u00e8 gi\u00e0 liberamente disponibile per tutti gli internauti su un altro sito Internet con l\u2019autorizzazione dei titolari del diritto d\u2019autore, l\u2019atto in parola non pu\u00f2 essere qualificato come \u00abcomunicazione al pubblico\u00bb, ai sensi dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001\/29. Infatti, qualora e fintantoch\u00e9 tale opera sia liberamente disponibile sul sito Internet cui il collegamento ipertestuale consente di accedere, si deve ritenere che i titolari del diritto d\u2019autore di tale opera, quando hanno autorizzato detta comunicazione, abbiano considerato l\u2019insieme degli utenti Internet come pubblico (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., EU:C:2014:76, punti da 24 a 28, nonch\u00e9 ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International, C 348\/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315, punti 15, 16 e 18) [&#8230;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">45 Occorre rilevare, al riguardo, che Internet riveste effettivamente un\u2019importanza particolare per la libert\u00e0 d\u2019espressione e d\u2019informazione, garantita dall\u2019articolo 11 della Carta, e che i collegamenti ipertestuali contribuiscono al suo buon funzionamento nonch\u00e9 allo scambio di opinioni e di informazioni in tale rete caratterizzata dalla disponibilit\u00e0 di enormi quantit\u00e0 di informazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">46 Inoltre, pu\u00f2 risultare difficile, in particolare per i privati che intendano collocare siffatti collegamenti, verificare se il sito Internet verso il quale si presume che tali collegamenti rimandino fornisca l\u2019accesso ad opere protette e, se del caso, se i titolari dei diritti d\u2019autore di tali opere abbiano autorizzato la loro pubblicazione su Internet. Una verifica del genere risulta ancora pi\u00f9 difficile nel caso in cui tali diritti siano stati oggetto di sottolicenze. Inoltre, il contenuto di un sito Internet cui un collegamento ipertestuale consente di accedere pu\u00f2 essere modificato dopo la creazione di tale collegamento, includendo le opere protette, senza che la persona che abbia creato lo stesso collegamento ne sia necessariamente a conoscenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">47 Ai fini della valutazione individualizzata dell\u2019esistenza di una \u00abcomunicazione al pubblico\u00bb ai sensi dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001\/29, qualora il collocamento di un collegamento ipertestuale verso un\u2019opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza perseguire fini di lucro, occorre pertanto tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera era stata pubblicata su Internet senza l\u2019autorizzazione del titolare dei diritti d\u2019autore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">48 Infatti, tale persona, nel mettere detta opera a disposizione del pubblico offrendo agli altri internauti la possibilit\u00e0 di accedervi direttamente (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C\u2011466\/12, EU:C:2014:76, punti da 18 a 23), non agisce, di regola, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti l\u2019accesso a un\u2019opera pubblicata illegittimamente su Internet. Inoltre, laddove l\u2019opera in questione fosse gi\u00e0 disponibile senza alcuna restrizione di accesso sul sito Internet cui il collegamento ipertestuale rimanda, l\u2019insieme degli internauti poteva gi\u00e0, in linea di principio, accedervi anche senza tale intervento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">49 Per contro, qualora sia accertato che tale persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il collegamento ipertestuale da essa collocato forniva accesso a un\u2019opera illegittimamente pubblicata su Internet, ad esempio perch\u00e9 ne era stata avvertita dai titolari del diritto d\u2019autore, occorre rilevare che la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una \u00abcomunicazione al pubblico\u00bb ai sensi dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001\/29.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">50 Lo stesso vale nell\u2019ipotesi in cui detto collegamento consenta agli utilizzatori del sito Internet nel quale esso si trova di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l\u2019opera protetta per limitare l\u2019accesso del pubblico ai soli abbonati, in quanto la messa a disposizione di siffatto collegamento costituisce in tal caso un intervento voluto senza il quale tali utilizzatori non potrebbero fruire delle opere diffuse (v., per analogia, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C\u2011466\/12, EU:C:2014:76, punti 27 e 31).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">51 Inoltre, qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, \u00e8 legittimo aspettarsi che l\u2019autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l\u2019opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicch\u00e9 deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l\u2019opera \u00e8 protetta e che il titolare del diritto d\u2019autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l\u2019atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un\u2019opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una \u00abcomunicazione al pubblico\u00bb ai sensi dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001\/29.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">52 Tuttavia, in mancanza di un pubblico nuovo, non si verificher\u00e0 una comunicazione al \u00abpubblico\u00bb, ai sensi di tale disposizione, nell\u2019ipotesi, ricordata ai punti da 40 a 42 della presente sentenza, in cui le opere alle quali detti collegamenti ipertestuali consentono di accedere siano state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare [&#8230;]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec la sentenza della <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=183124&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1067317\" target=\"_blank\">Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea (Seconda Sezione)\u00a08 settembre 2016 nella causa C\u2011160\/15<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Per rimanere aggiornato, iscriviti alla\u00a0<a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/newsletter\/\">newsletter o al nostro canale telegram<\/a>\u00a0o clicca \u201cmi piace\u201d sulla nostra pagina <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/studiolegalegiuseppebriganti\" target=\"_blank\">facebook<\/a>!<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Se trovi questo articolo interessante, <strong>condividilo<\/strong>, grazie!<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pesaro-Urbino<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aggiornato alla data di pubblicazione<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Linking: legittimo il link a un sito che viola il diritto d&#8217;autore? Secondo la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea nel caso di un link a un sito web che pubblica opere in violazione del diritto d&#8217;autore occorre distinguere se lo scopo perseguito dal sito &#8220;linkante&#8221; sia o meno di lucro. Nel primo caso, si presume [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[118,18],"tags":[23,121,13],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/932"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=932"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/932\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":985,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/932\/revisions\/985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}