{"id":697,"date":"2016-02-12T15:40:55","date_gmt":"2016-02-12T14:40:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/?p=697"},"modified":"2016-02-12T15:40:55","modified_gmt":"2016-02-12T14:40:55","slug":"contenuto-del-verbale-mediazione-occorre-indicare-anche-le-ragioni-del-mancato-assenso-allavvio-richiesto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/2016\/02\/contenuto-del-verbale-mediazione-occorre-indicare-anche-le-ragioni-del-mancato-assenso-allavvio-richiesto\/","title":{"rendered":"Contenuto del verbale di mediazione: occorre indicare anche le ragioni del mancato assenso all&#8217;avvio, se richiesto"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">Dal verbale di mediazione deve risultare quale delle parti ha dato assenso all&#8217;avvio del procedimento e quale no<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nel verbale di mediazione devono essere altres\u00ec indicate le\u00a0circostanze che attengono alle modalit\u00e0 della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>E&#8217; inoltre necessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione dell&#8217;eventuale rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria.\u00a0Ci\u00f2, sempre che la parte dichiarante la esponga e chieda la relativa verbalizzazione<\/strong><\/p>\n<p>Cos\u00ec il Tribunale di Roma, Sez. XIII, con ordinanza del 25 gennaio 2016:<\/p>\n<blockquote><p>[&#8230;] E\u2019 opportuno, a tale proposito, esporre sinteticamente il quadro normativo in tema di mediazione, riservatezza e verbalizzazione del mediatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il procedimento di mediazione \u00e8 improntato alla riservatezza il che sta a significare che al fine di consentire l\u2019effettiva possibilit\u00e0 delle parti di poter parlare liberamente senza la remora che eventuali dichiarazioni a s\u00e9 sfavorevoli possano essere utilizzate nella causa, <strong>non si devono verbalizzare (da parte del mediatore) n\u00e9 possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che neppure possono essere oggetto di testimonianza <em>et similia<\/em>\u2026<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre per\u00f2 perimetrare con esattezza giuridica tale principio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che, in primo luogo, non vale, per espressa disposizione di legge (art. 9 cit.) contro la volont\u00e0 della parte dichiarante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, per coerenza logico-giuridica con quanto test\u00e9 osservato a proposito della tutela della <strong>libert\u00e0 di dialogo che va garantita alle parti<\/strong>, il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al <strong>solo contenuto sostanziale dell\u2019incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand\u2019anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano <strong>circostanze che attengono alle modalit\u00e0 della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceit\u00e0 della verbalizzazione e dell\u2019utilizzo da parte di chicchessia<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed invero, in tale ambito una compiuta verbalizzazione \u00e8 necessaria al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti nello specifico contesto di cui trattasi; conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del d.lgs. 28\/2010 relative alla procedibilit\u00e0 delle domande ed all\u2019art.8 co. 4 <em>bis<\/em> dello stesso decreto, nonch\u00e9, in via generale, dell\u2019art. 96 III\u00b0 cpc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sarebbe infatti un\u2019assoluta aporia prevedere da una parte che il giudice debba e possa sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro precludergli la conoscenza e la valutazione degli elementi fattuali che tale ritualit\u00e0 o meno integrano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la medesima ragione, <strong>deve essere verbalizzata dal mediatore la risposta di ciascuna delle parti interpellate alla fatidica domanda (del mediatore) sulla possibilit\u00e0 di iniziare la procedura di mediazione<\/strong> (art. 8 co. I\u00b0 quinto periodo d.lgs. 28\/2010).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>A tale proposito, oltre alla dichiarazione consistente nella risposta alla predetta domanda, \u00e8 necessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ci\u00f2, sempre che la parte dichiarante la esponga e chieda la relativa verbalizzazione<\/strong> (peraltro nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 del mediatore, sarebbe buona prassi degli organismi fornire alle parti, oltre le informazioni che la legge prevede, quelle relative allo stato della giurisprudenza sulle questioni pi\u00f9 rilevanti e di interesse in tema di mediazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come si vedr\u00e0 in prosieguo, la ragione del non voler proseguire oltre l\u2019incontro informativo non \u00e8 affatto irrilevante per la parte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E se, di sicuro, il mediatore non \u00e8 tenuto a richiedere ad essa la ragione di tale rifiuto, neppure pu\u00f2 esimersi dalla relativa verbalizzazione, ove richiesta dall\u2019avente diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ed invero ogni parte pu\u00f2 esonerare il mediatore dall\u2019obbligo di riservatezza relativamente alle sue dichiarazioni<\/strong> (cfr. art. 9 della legge).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 assume specifico rilievo nel caso in cui, come quello in esame, la dichiarazione abbia notevole rilevanza nel contesto delle varie norme che disciplinano il procedimento di mediazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Conclusivamente, il mediatore deve trascrivere ogni circostanza \u2013 quand\u2019anche consistente in dichiarazioni delle parti \u2013 utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo. In relazione al quale la parte che rifiuta di proseguire pu\u00f2 esporne la ragione chiedendo che venga trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzarla.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il mediatore non \u00e8 n\u00e9 un collaboratore del giudice n\u00e9 un suo ausiliario, ma lo schema della legge prevede, in sommo grado nella mediazione demandata, una serie di link che non possono essere ignorati fra il procedimento di mediazione e la causa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fra essi vanno ricordati in primo luogo la condizione di procedibilit\u00e0 prevista dall\u2019art. 5 commi 1 <em>bis<\/em> e 2, nonch\u00e9 le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo di cui all\u2019art. 8 co. 4 <em>bis<\/em>, gli effetti nella causa della proposta del mediatore di cui all\u2019art. 13, l\u2019efficacia di titolo esecutivo del verbale di accordo ove regolarmente asseverato dagli avvocati che abbiano assistito le parti che hanno aderito alla mediazione di cui all\u2019art.12 e, bench\u00e9 non espressamente affermato dalla legge, la producibilit\u00e0 nella causa della relazione dell\u2019esperto di cui all\u2019art. 8 co. 4 .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una corretta verbalizzazione da parte del mediatore delle circostanze che attengono a segmenti del procedimento di mediazione che, in vario modo, rilevano e si riverberano nella causa, si appalesa quindi pi\u00f9 che utile, doverosa e necessaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed il giudice svolge a tale fine una fondamentale attivit\u00e0 didattica e di raccordo, nella grande variet\u00e0 di condotte, non sempre approvabili, che emergono dall\u2019esame dei verbali degli organismi di mediazione [&#8230;]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il testo completo dell&#8217;ordinanza su <a href=\"http:\/\/www.mondoadr.it\/cms\/giurisprudenza\/il-mediatore-deve-verbalizzare-le-ragioni-le-quali-le-parti-intendono-proseguire-oltre-il-primo-incontro-di-mediazione.html\" target=\"_blank\">www.mondoadr.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pesaro Urbino<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal verbale di mediazione deve risultare quale delle parti ha dato assenso all&#8217;avvio del procedimento e quale no Nel verbale di mediazione devono essere altres\u00ec indicate le\u00a0circostanze che attengono alle modalit\u00e0 della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa E&#8217; inoltre necessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21,41],"tags":[48,97,13,98],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/697"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=697"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/697\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":699,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/697\/revisions\/699"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=697"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=697"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=697"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}