{"id":678,"date":"2016-02-03T13:12:48","date_gmt":"2016-02-03T12:12:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/?p=678"},"modified":"2016-02-03T15:19:38","modified_gmt":"2016-02-03T14:19:38","slug":"diritto-alloblio-motori-ricerca-bilanciamento-interesse-pubblico-rinvenire-sul-web-notizie-riservatezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/2016\/02\/diritto-alloblio-motori-ricerca-bilanciamento-interesse-pubblico-rinvenire-sul-web-notizie-riservatezza\/","title":{"rendered":"Diritto all&#8217;oblio e motori di ricerca: bilanciamento tra interesse pubblico a rinvenire sul web notizie e riservatezza"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">Diritto all&#8217;oblio e motori di ricerca: bilanciamento tra interesse pubblico a rinvenire sul web notizie e riservatezza<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un avvocato instaurava un giudizio nei confronti di Google\u00a0chiedendo, sul presupposto dell\u2019esistenza di un <strong>diritto all&#8217;oblio<\/strong>, la\u00a0<strong>deindicizzazione<\/strong> di quattordici link risultanti da una <strong>ricerca a proprio nome<\/strong>\u00a0effettuata tramite il motore di ricerca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In detti link era contenuto il riferimento a una risalente vicenda giudiziaria, nella quale il legale era rimasto coinvolto senza che tuttavia fosse mai stata pronunciata alcuna\u00a0condanna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorrente chiedeva altres\u00ec la condanna della controparte al <strong>risarcimento del danno derivante dall&#8217;asserito\u00a0illegittimo trattamento dei suoi dati personali<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/avvocato-giuseppe-briganti-pesaro-urbino.jpg\" rel=\"attachment wp-att-15\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-15 size-full\" src=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/avvocato-giuseppe-briganti-pesaro-urbino.jpg\" alt=\"giuseppebriganti.it (Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)\" width=\"200\" height=\"150\" \/><\/a>Il Tribunale di Roma, Sez. I civile, con sentenza\u00a0n. 23771\/2015 depositata il 03\/12\/2015, rigettava il ricorso osservando quanto segue in materia di <strong>bilanciamento tra interesse pubblico alla notizia e diritto all&#8217;oblio dell&#8217;interessato<\/strong>.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutti i links ancora rinvenibili sul motore di ricerca Google a nome di [&#8230;]\u00a0contengono il riferimento a notizie di cronaca circa una vicenda giudiziaria in cui il\u00a0medesimo sarebbe rimasto coinvolto nel 2012\/2013 unitamente ad altri personaggi\u00a0romani, alcuni esponenti del clero ed altri ricondotti alla criminalit\u00e0 della cd. banda della\u00a0Magliana, relativamente a presunte truffe e guadagni illeciti realizzati dal sodalizio\u00a0criminoso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, l\u2019odierna vicenda deve essere correttamente inquadrata nel <strong>trattamento dei dati\u00a0personali e nel cd. diritto all\u2019oblio<\/strong>, configurabile quale peculiare espressione del diritto\u00a0alla riservatezza (privacy) e del <strong>legittimo interesse di ciascuno a non rimanere\u00a0indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non pi\u00f9 attuale della propria\u00a0persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il\u00a0permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria\u00a0reputazione e riservatezza<\/strong> (attesa l\u2019attenuazione dell\u2019attualit\u00e0 della notizia e dell\u2019interesse\u00a0pubblico all&#8217;informazione con il trascorrere del tempo dall&#8217;accadimento del fatto).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Quest\u2019ultimo, ove ritenuto sussistente, impedisce il protrarsi del trattamento stesso<\/strong> (e\u00a0quindi l\u2019indicizzazione, con la conseguente fondatezza della domanda di deindicizzazione\u00a0nei confronti del gestore del motore di ricerca), per come risultante anche dalla recente\u00a0pronuncia in materia resa dalla <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?docid=152065&amp;doclang=IT\" target=\"_blank\">Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione del\u00a013.5.2014 nella causa C-131\/12, sentenza Costeja)<\/a>, oltre che dalle, conformi, successive\u00a0decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la citata pronuncia, in sintesi, gli utenti &#8211; in caso di ricerca nominativa su\u00a0Google &#8211; <strong>non possono ottenere dal gestore del motore di ricerca la cancellazione dai\u00a0risultati di una notizia che li riguarda se si tratta di un fatto recente e di rilevante\u00a0interesse pubblico<\/strong>: il diritto all&#8217;oblio, infatti, deve essere bilanciato, ad avviso della corte,\u00a0con il diritto di cronaca e con l\u2019interesse pubblico alla conoscenza dei fatti acquisibili per\u00a0il tramite dei links forniti dal motore di ricerca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad avviso della Corte &#8220;occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del\u00a0procedimento principale, un <strong>giusto equilibrio<\/strong> segnatamente tra tale interesse e i diritti\u00a0fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se\u00a0indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di\u00a0norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio pu\u00f2 nondimeno\u00a0dipendere, in casi particolari, dalla natura dell\u2019informazione di cui trattasi e dal suo\u00a0carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonch\u00e9 dall&#8217;interesse del\u00a0pubblico a disporre di tale informazione, il quale pu\u00f2 variare, in particolare, a seconda\u00a0del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, <strong>\u201cdato che l\u2019interessato pu\u00f2, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali\u00a0derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l\u2019informazione in questione non\u00a0venga pi\u00f9 messa a disposizione del grande pubblico in virt\u00f9 della sua inclusione in un\u00a0siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di\u00a0principio, non soltanto sull&#8217;interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma\u00a0anche sull&#8217;interesse di tale pubblico ad accedere all&#8217;informazione suddetta in occasione\u00a0di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, cos\u00ec non sarebbe qualora\u00a0risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita\u00a0pubblica, che l\u2019ingerenza nei suoi diritti fondamentali \u00e8 giustificata dall\u2019interesse\u00a0preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virt\u00f9 dell\u2019inclusione\u00a0summenzionata, all\u2019informazione di cui trattasi\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo in alcuni casi pertanto, prosegue la pronuncia, la persona interessata pu\u00f2 \u201cesigere\u00a0dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall\u2019elenco di risultati, che\u00a0appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link\u00a0verso pagine web legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere\u00a0riguardanti quest\u2019ultima, a motivo del fatto che tali informazioni possono arrecarle\u00a0pregiudizio o che essa desidera l\u2019\u00aboblio\u00bb di queste informazioni dopo un certo tempo\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 dunque necessario, spiega la Corte, \u201c<strong>verificare in particolare se l\u2019interessato abbia\u00a0diritto a che l\u2019informazione riguardante la sua persona non venga pi\u00f9, allo stato attuale,\u00a0collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca\u00a0effettuata a partire dal suo nome<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pronuncia citata ha quindi previsto l\u2019obbligo, per un motore di ricerca (nel caso di\u00a0specie, Google), di rimuovere dai propri risultati (cd. \u201cdeindicizzazione\u201d) i link a quei siti\u00a0che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro \u201cdiritto all&#8217;oblio\u201d (o \u201c<em>right to be\u00a0forgotten<\/em>\u201d), in relazione alla pretesa a ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine\u00a0web che, secondo l\u2019interessato, offrono una rappresentazione non pi\u00f9 attuale della\u00a0propria persona.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nel caso in cui il motore di ricerca non accolga la richiesta, l\u2019interessato potr\u00e0 rivolgersi\u00a0all\u2019autorit\u00e0 nazionale per la protezione dei dati personali o all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 26 novembre 2014 l\u2019Article 29 Data Protection Working Party (organo consultivo\u00a0indipendente istituito in conformit\u00e0 all\u2019articolo 29 della Direttiva 95\/46\/CE sulla\u00a0protezione dei dati personali) ha pubblicato delle <a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/justice\/data-protection\/article-29\/documentation\/opinion-recommendation\/files\/2014\/wp225_en.pdf\" target=\"_blank\">linee guida per l\u2019implementazione della\u00a0menzionata pronuncia della Corte di Giustizia<\/a> (causa C\u2212131\/12), le quali per quel che\u00a0qui specificamente interessa contengono una <strong>serie di criteri per orientare l\u2019attivit\u00e0 delle\u00a0autorit\u00e0 nazionali nella gestione dei reclami degli interessati a seguito del mancato\u00a0accoglimento, da parte del motore di ricerca, delle richieste di deindicizzazione<\/strong>, chiarendo\u00a0che nessun criterio \u00e8 di per s\u00e9 determinante. Tra di essi, figura in primo luogo quello\u00a0della natura del richiedente (in particolare, la circostanza per cui il richiedente rivesta un\u00a0ruolo di rilievo pubblico, come nel caso di personaggi politici, dovrebbe tendenzialmente\u00a0orientare verso il diniego della richiesta di deindicizzazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I principi esposti dalla riportata pronuncia e contenuti nelle linee guida emanate dal\u00a0WP29 nello scorso mese di novembre sono stati infine integralmente recepiti dal Garante\u00a0Privacy nelle decisioni rese successivamente ad essa (cfr., ad esempio, decisione n. 618\u00a0del 18 dicembre 2014 e n. 153 del 12.3.2015, quest\u2019ultima prodotta dalla stessa parte\u00a0resistente agli atti del giudizio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella <a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/3736353\" target=\"_blank\">decisione n. 618\/2014<\/a> ad esempio il Garante ha respinto il ricorso di una persona\u00a0che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che\u00a0riferiva di un&#8217;inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata osservando che il\u00a0trattamento dei dati personali del ricorrente era avvenuto in origine per finalit\u00e0\u00a0giornalistiche secondo quanto previsto dagli artt. 136 ss. del Codice, nonch\u00e9 dalle\u00a0disposizioni contenute nel &#8220;Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati\u00a0personali nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 giornalistica&#8221; (allegato A del Codice medesimo,\u00a0pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998) ed era stato effettuato lecitamente e\u00a0nel rispetto del principio di essenzialit\u00e0 dell&#8217;informazione riguardo a fatti di interesse\u00a0pubblico relativi ad una vicenda giudiziaria recente e di indubbio interesse pubblico,\u00a0soprattutto nell&#8217;ambito locale in cui si sono verificati i fatti descritti, non sussistendo\u00a0quindi i presupposti riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza del 13\u00a0maggio 2014 per l&#8217;esercizio del diritto all&#8217;oblio, anche in considerazione del fatto che i\u00a0medesimi risultavano essere assolutamente recenti, oltre che di pubblico interesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ancora, nella seconda, \u00e8 stato evidenziato che il diritto all&#8217;oblio, \u201canche ove sussista il\u00a0suo principale elemento costitutivo, ovvero il trascorrere del tempo, incontra un limite\u00a0quando le informazioni in questione sono riferite al ruolo che l\u2019interessato riveste nella\u00a0vita pubblica con conseguente prevalenza dell\u2019interesse e della collettivit\u00e0 ad accedere alle\u00a0stesse rispetto al diritto dell\u2019interessato alla protezione dei dati\u201d e sono state inoltre\u00a0richiamate le predette linee guida nella parte in cui \u00e8 individuato tra i criteri per la\u00a0disamina delle richieste di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca quello del <strong>ruolo\u00a0dell\u2019interessato nella vita pubblica e quello della natura pubblica o privata delle\u00a0informazioni allo stesso riferite<\/strong> (\u00e8 stata infatti rigettata, nella richiamata prospettiva, la\u00a0richiesta essendo le notizie state pubblicate in un arco temporale compreso tra il 2010 ed\u00a0il 2012, risultate ad avviso del Garante recenti ed ancora di pubblico interesse in quanto\u00a0riguardanti un\u2019importante indagine giudiziaria non ancora conclusa, nell&#8217;ambito della\u00a0quale i profili attinenti a momenti passati assumevano rilievo alla luce dell\u2019attivit\u00e0\u00a0professionale esercitata dall&#8217;istante).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce dei principi emersi dalle menzionate pronunce, oltre che dalle riportate linee\u00a0guida, deve ritenersi che le notizie individuate tramite il motore di ricerca risultano, nella\u00a0specie, <strong>piuttosto recenti<\/strong>; invero, il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del\u00a0diritto all&#8217;oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla\u00a0condivisibile sentenza n. 5525\/2012 della Suprema Corte, nella quale questo viene\u00a0configurato quale diritto \u201ca che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il\u00a0trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalit\u00e0 dei consociati\u201d,\u00a0presupposto nella specie assolutamente insussistente, risalendo i fatti al non lontano\u00a02013 (o al pi\u00f9 al luglio 2012, secondo due dei risultati della ricerca) ed essendo pertanto\u00a0gli stessi ancora attuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del resto, la medesima appare <strong>di sicuro interesse pubblico<\/strong>, riguardando un&#8217;importante\u00a0indagine giudiziaria che ha visto coinvolte numerose persone, seppure in ambito locale romano,\u00a0verosimilmente non ancora conclusa, stante la mancata produzione da parte\u00a0dell\u2019istante di documentazione in tal senso (archiviazioni, sentenze favorevoli\u2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I dati personali riportati risultano quindi trattati nel pieno rispetto del principio di\u00a0essenzialit\u00e0 dell&#8217;informazione.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>N\u00e9 pu\u00f2 in questa sede il ricorrente dolersi della falsit\u00e0 delle notizie riportate dai siti\u00a0visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome, non essendo configurabile alcuna\u00a0responsabilit\u00e0 al riguardo da parte del gestore del motore di ricerca (nella specie Google),\u00a0il quale opera unicamente quale \u201ccaching provider\u201d <em>ex<\/em> art. 15 d.lgs. n. 70\/2003<\/strong>: in tale\u00a0prospettiva pertanto il medesimo avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione\u00a0e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti terzi sui quali \u00e8 avvenuta la\u00a0pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la predetta notizia non sia stata\u00a0riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata od aggiornata coi\u00a0successivi risvolti dell\u2019indagine, magari favorevoli all&#8217;odierno istante (il quale peraltro\u00a0deduce di non aver riportato condanne e produce certificato negativo del casellario\u00a0giudiziale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ancora, risulta che l\u2019odierno ricorrente \u00e8 avvocato in Svizzera, libero professionista,\u00a0circostanza che consente di ritenere che questo eserciti un <strong>\u201cruolo pubblico\u201d proprio per\u00a0effetto della professione svolta e dell\u2019albo professionale cui \u00e8 iscritto, laddove tale ruolo\u00a0pubblico non \u00e8 attribuibile al solo politico<\/strong> (cfr. linee guida del 26.11.20014) ma anche\u00a0agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d\u2019affari (oltre che agli iscritti in albi\u00a0professionali).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In conclusione, nell&#8217;ottica del sopra menzionato bilanciamento, l\u2019interesse pubblico a\u00a0rinvenire sul web attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente notizie circa il\u00a0ricorrente deve prevalere sul diritto all&#8217;oblio dal medesimo vantato.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La domanda deve pertanto essere integralmente respinta, con liquidazione delle spese di\u00a0lite secondo il principio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo ed in difetto\u00a0di nota.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pesaro-Urbino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diritto all&#8217;oblio e motori di ricerca: bilanciamento tra interesse pubblico a rinvenire sul web notizie e riservatezza Un avvocato instaurava un giudizio nei confronti di Google\u00a0chiedendo, sul presupposto dell\u2019esistenza di un diritto all&#8217;oblio, la\u00a0deindicizzazione di quattordici link risultanti da una ricerca a proprio nome\u00a0effettuata tramite il motore di ricerca. 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