{"id":555,"date":"2015-12-16T18:16:16","date_gmt":"2015-12-16T17:16:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/?p=555"},"modified":"2015-12-16T18:19:41","modified_gmt":"2015-12-16T17:19:41","slug":"diffamazione-su-social-network-condanna-al-risarcimento-dei-danni-per-il-post-offensivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/2015\/12\/diffamazione-su-social-network-condanna-al-risarcimento-dei-danni-per-il-post-offensivo\/","title":{"rendered":"Diffamazione su social network: condanna al risarcimento dei danni per il post offensivo"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">Diffamazione su social network: condanna al risarcimento dei danni dal Tribunale di Ivrea per il post offensivo<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pubblicare post offensivi su social network come Facebook, come riconosciuto dalla giurisprudenza, pu\u00f2 configurare il <strong>reato di diffamazione aggravata<\/strong> e la persona offesa pu\u00f2 ottenere anche il<strong> risarcimento dei danni patiti<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo conferma il Tribunale di Ivrea, Sezione penale, con la sentenza 13 aprile 2015 n. 139, intervenuto in tema di diffamazione su Facebook nella vicenda che segue:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] La persona offesa &#8230; ha riferito che, a fine dicembre 2010, &#8230; le aveva proposto di lavorare alle sue dipendenze a &#8230;\u00a0e che lei aveva accettato. Il rapporto di lavoro era proseguito, sebbene &#8230; non la retribuisse. Nel frattempo, tra lei e &#8230;\u00a0era nata una relazione sentimentale, ma, nonostante le promesse, &#8230;\u00a0aveva continuato a non versare alcunch\u00e9 a titolo di retribuzione per il lavoro da lei svolto e neppure a regolarizzarla. Per questo motivo, dopo sette mesi, lei aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale per ritornare a &#8230;\u00a0. Orbene, dopo qualche giorno, &#8230;\u00a0aveva scritto sulla bacheca del suo profilo &#8230; questa frase: \u201c&#8230;\u201d: tale messaggio veniva letto dagli amici che avevano accesso al suo post e molti l\u2019avevano contattata per chiederle spiegazioni dell\u2019accaduto, anche con tono denigratorio. Aveva, cos\u00ec, stampato il messaggio e si era recata immediatamente dai Carabinieri a sporgere querela dell\u2019accaduto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali essendo le risultanze istruttorie, <strong>il reato di diffamazione contestato all&#8217;imputato nella forma aggravata \u00e8 rimasto integrato nei suoi elementi costitutivi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Com\u2019\u00e8 noto, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice \u00e8 la reputazione intesa normalmente come il riflesso in termini di considerazione sociale dell\u2019onorabilit\u00e0. I presupposti della condotta sono costituiti dalla comunicazione di un\u2019espressione offensiva dell\u2019altrui reputazione, dall\u2019assenza dell\u2019offeso \u2013 che giustifica l\u2019aggravato trattamento sanzionatorio stante l\u2019impossibilit\u00e0 per lui di difendersi \u2013 e dalla presenza di pi\u00f9 persone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, il contenuto diffamatorio delle affermazioni diffuse da &#8230; \u00e8 indubbio, atteso che la frase: \u201c&#8230;\u201d, pubblicate dall&#8217;imputato sulla bacheca del profilo &#8230; della persona offesa, \u00e8 stata, senza dubbio, <strong>offensiva dell\u2019onore (inteso come il complesso delle qualit\u00e0 morali della persona) e del decoro (cio\u00e8 il complesso delle qualit\u00e0 e condizioni che ne determinano il valore sociale)<\/strong> di &#8230; e sono quindi idonee ad integrare il reato di diffamazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La comunicazione \u00e8 stata, inoltre, fatta, in assenza della persona offesa e ad almeno due persone, come richiede la norma per la integrazione della diffamazione. Ed invero, <strong>si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con pi\u00f9 persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito, come nel caso di specie, in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (cfr. Cass. Pen. n. 16262\/2008 e Cass. Pen. n. 4741\/2000)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, il reato ascritto all\u2019imputato pu\u00f2 essere qualificato come delitto di diffamazione <strong>aggravato dall&#8217;avere arrecato l\u2019offesa con un mezzo di pubblicit\u00e0<\/strong> (fattispecie considerata al\u00a0comma terzo dell\u2019art. 595 c.p. e equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa). A tale proposito si ricorda che, per volont\u00e0 del legislatore, la diffamazione su internet rientra nella previsione del comma 3 dell\u2019art. 595 c.p. atteso che un sito web, un blog, un forum, un social network e quindi anche &#8230;, sono considerati \u201cmezzi di pubblicit\u00e0\u201d, in quanto consentono la diffusione di testi, immagini e video a una moltitudine di soggetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto all\u2019elemento soggettivo, \u00e8 fuori di dubbio che il fatto sia stato commesso <strong>con dolo<\/strong>. E\u2019 noto che non pu\u00f2 ritenersi necessario l\u2019<em>animus diffamandi<\/em>, inteso come fine di ledere la reputazione di un\u2019altra persona, perch\u00e9 l\u2019art. 595 c.p., al pari dell\u2019art. 594 c.p., non esige un dolo specifico. Bisogna, quindi, in applicazione del concetto generale di dolo, ritenere che per la sua esistenza basti che il colpevole abbia voluto l\u2019azione, cio\u00e8 la comunicazione dell\u2019addebito offensivo a pi\u00f9 persone, e al tempo stesso si sia almeno reso conto del discredito che col suo operato egli ha cagionato o poteva cagionare (trattandosi di reato di pericolo) all\u2019altrui reputazione. E\u2019, dunque, pacificamente sufficiente il dolo generico, consistente nella volont\u00e0 cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l&#8217;altrui reputazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pacifica \u00e8, altres\u00ec, la riconducibilit\u00e0 dell\u2019episodio all\u2019imputato, atteso che, come si evince dal documento prodotto dalla parte civile, il messaggio proveniva dal profilo &#8230; di &#8230;, soggetto facente parte del gruppo di persone con le quali la persona offesa aveva stretto amicizia su &#8230; . Inoltre, le espressioni contenute nel messaggio pubblicato sulla pagina &#8230; riconducono univocamente al trascorso rapporto sentimentale e intimo tra la persona offesa e &#8230; .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;]\u00a0P.Q.M.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica in persona del G.O.T. dott.ssa Maria Claudia Colangelo,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visti gli artt. 533 \u2013 535 c.p.p.,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">DICHIARA &#8230; colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e lo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CONDANNA <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>alla pena di Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. <strong>condanna &#8230;\u00a0al risarcimento dei danni patiti dalla Parte Civile<\/strong> e rimette le parti avanti al Giudice civile per la liquidazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visti gli artt. 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p. <strong>condanna &#8230;\u00a0a corrispondere immediatamente alla Parte Civile la somma di Euro 2.000,00 a titolo di provvisionale<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visto l\u2019art. 541 c.p.p. <strong>condanna &#8230; a rifondere alla Parte Civile le spese di costituzione<\/strong>, che liquida in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA [&#8230;]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pesaro-Urbino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diffamazione su social network: condanna al risarcimento dei danni dal Tribunale di Ivrea per il post offensivo Pubblicare post offensivi su social network come Facebook, come riconosciuto dalla giurisprudenza, pu\u00f2 configurare il reato di diffamazione aggravata e la persona offesa pu\u00f2 ottenere anche il risarcimento dei danni patiti. 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