{"id":418,"date":"2015-11-24T12:13:11","date_gmt":"2015-11-24T11:13:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/?p=418"},"modified":"2015-11-24T12:13:11","modified_gmt":"2015-11-24T11:13:11","slug":"418","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/2015\/11\/418\/","title":{"rendered":"Fotografie diffuse in Rete e privacy: quando \u00e8 reato?"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">Fotografie e privacy su Internet: il nocumento \u00e8 elemento costitutivo del reato di trattamento illecito di dati personali<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione, sez. III penale, con la sentenza 5 febbraio &#8211; 6 ottobre 2015, n. 40103, riguarda un soggetto imputato\u00a0del reato di cui all\u2019<strong>art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (trattamento illecito di dati personali)<\/strong> perch\u00e9, sosteneva l&#8217;accusa, al fine di trarne profitto e di recare danno alla persona offesa, aveva proceduto, senza il loro consenso, al trattamento dei dati personali di due soggetti <strong>trasmettendo a due siti internet fotografie che li ritraevano in attivit\u00e0 professionali, con i relativi commenti scritti<\/strong>; fotografie e commenti che, in violazione dell\u2019art. 23 d.lgs. n. 196 del 2003 (consenso al trattamento dei dati personali), erano stati poi\u00a0<strong>diffusi in Rete<\/strong>, con conseguente <strong>nocumento<\/strong> delle persone offese derivante dallo scioglimento delle relazioni professionali in relazione alle quali stavano effettuando le attivit\u00e0 riprese e indebitamente diffuse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza in parola la Corte afferma per\u00f2 che per aversi reato di trattamento illecito di dati il <strong>nocumento<\/strong>, ossia il pregiudizio giuridicamente rilevante richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto elemento costitutivo del reato, deve essere <strong>previsto e voluto come conseguenza della propria azione.\u00a0Non \u00e8 perci\u00f2 sufficiente che esso costituisca conseguenza non voluta (ancorch\u00e9 prevista o prevedibile) dell\u2019illecito trattamento dei dati personali<\/strong>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La sentenza in materia di fotografie diffuse in Rete e reato di trattamento illecito di dati personali<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, afferma la Corte di Cassazione con la sentenza citata:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] L\u2019art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, intitolato \u201cTrattamento illecito di dati\u201d, punisce con la reclusione da uno a tre anni la condotta di chi, al fine di trarne profitto per s\u00e9 o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell\u2019articolo 129, \u201cse dal fatto deriva nocumento\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] Come affermato da questa Corte, per \u201cnocumento\u201d deve intendersi un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] La \u201ctrasformazione\u201d del \u201cnocumento\u201d da circostanza aggravante del reato a <strong>condizione obiettiva \u201cintrinseca\u201d di punibilit\u00e0<\/strong> \u00e8 tesi pressoch\u00e9 unanimemente accolta dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte [&#8230;] ma \u00e8 contrastata in dottrina, parte della quale ritiene, per converso, trattarsi di<strong> vero e proprio elemento costitutivo del reato<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] Nel caso specifico, la difficolt\u00e0 di qualificare il nocumento come condizione (ancorch\u00e9 intrinseca) di punibilit\u00e0 (che ne giustificherebbe l\u2019imputazione all\u2019autore della condotta anche a titolo di colpa), deriva dal fatto che, sul piano strutturale, <strong>esso costituisce l\u2019evento che giustifica la punibilit\u00e0 del reato<\/strong>, cui cio\u00e8 \u00e8 attribuito il compito di selezionare le condotte offensive da quelle che non lo sono. Sicch\u00e9 \u00e8 a dir poco anomalo che: a) la condotta di illecito o comunque irregolare trattamento dei dati personali deve essere voluta mentre la conseguenza che ne deriva (che segna il superamento della soglia della penale rilevanza) possa essere imputata indifferentemente anche a titolo di colpa (e dunque non voluta); b) l\u2019elemento soggettivo doloso \u00e8 cio\u00e8 necessario per condotte che non rendono attuale l\u2019offesa e che dunque sono penalmente irrilevanti, ma se ne possa prescindere per le conseguenze (il nocumento) che, come detto, rendono concreto e attuale il danno (o il pericolo di danno) e penalmente rilevante la condotta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] Si tratta, dunque, di un <strong>elemento costitutivo del reato<\/strong>, punibile, nel caso di specie, a titolo di dolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] Ne consegue che <strong>il \u201cnocumento\u201d deve essere previsto e voluto come conseguenza della propria azione<\/strong>, indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell\u2019azione stessa; \u00e8 sufficiente, quando ci\u00f2 non accada (quando cio\u00e8 il fine sia quello di trarre profitto dall&#8217;illecito trattamento dei dati o di recare danno a persona diversa da quella oggetto di trattamento), che il nocumento sia anche solo previsto e accettato come conseguenza della condotta. <strong>Non \u00e8 perci\u00f2 sufficiente che esso costituisca conseguenza non voluta (ancorch\u00e9 prevista o prevedibile) dell\u2019illecito trattamento dei dati personali<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pesaro-Urbino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fotografie e privacy su Internet: il nocumento \u00e8 elemento costitutivo del reato di trattamento illecito di dati personali Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione, sez. 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