{"id":3341,"date":"2026-07-17T12:51:56","date_gmt":"2026-07-17T10:51:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/?p=3341"},"modified":"2026-07-17T12:51:57","modified_gmt":"2026-07-17T10:51:57","slug":"protezione-complementare-disturbi-psichici-vulnerabilita-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/2026\/07\/protezione-complementare-disturbi-psichici-vulnerabilita-cassazione\/","title":{"rendered":"Protezione complementare e disturbi psichici: occorre una valutazione concreta della vulnerabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 10031\/2026<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Abstract multilingue<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Italiano<\/strong><br>Con l\u2019ordinanza n. 10031\/2026, la <a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Corte di cassazione<\/a> chiarisce che i disturbi psichici e la dipendenza patologica, quando siano stati tempestivamente allegati e documentati, non possono essere ignorati nel giudizio sulla protezione complementare n\u00e9 considerati soltanto come indici negativi di integrazione. Il giudice deve inserirli nella valutazione comparativa tra la condizione personale dello straniero in Italia e le difficolt\u00e0 che potrebbe incontrare in caso di rimpatrio, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 24413\/2021 e dalla sentenza n. 29593\/2025.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>English<\/strong><br>In Order no. 10031\/2026, the Italian Supreme Court held that documented mental health disorders and pathological addiction cannot be ignored or treated merely as negative indicators of integration. They must be considered in the comparative and proportionality assessment required for complementary protection, taking into account both the applicant\u2019s personal situation in Italy and the difficulties likely to arise upon return.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fran\u00e7ais<\/strong><br>Par l\u2019ordonnance n\u00b0 10031\/2026, la Cour de cassation italienne affirme que les troubles psychiques et la d\u00e9pendance pathologique, lorsqu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 d\u00fbment invoqu\u00e9s et document\u00e9s, doivent \u00eatre pris en compte dans l\u2019examen de la protection compl\u00e9mentaire. Ils ne peuvent pas \u00eatre r\u00e9duits \u00e0 de simples indices n\u00e9gatifs d\u2019int\u00e9gration, mais doivent faire l\u2019objet d\u2019une appr\u00e9ciation comparative concr\u00e8te.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u064a\u0629<\/strong><br>\u0623\u0643\u062f\u062a \u0645\u062d\u0643\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0636 \u0627\u0644\u0625\u064a\u0637\u0627\u0644\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0642\u0631\u0627\u0631 \u0631\u0642\u0645 10031 \u0644\u0633\u0646\u0629 2026 \u0623\u0646 \u0627\u0644\u0627\u0636\u0637\u0631\u0627\u0628\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0641\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0625\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0636\u064a\u060c \u0645\u062a\u0649 \u062a\u0645 \u0625\u062b\u0628\u0627\u062a\u0647\u0645\u0627 \u0648\u062a\u0648\u062b\u064a\u0642\u0647\u0645\u0627 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0648\u0642\u062a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u060c \u064a\u062c\u0628 \u0623\u0646 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\u0627\u0644\u0623\u0635\u0644\u064a.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u0627\u0631\u062f\u0648<\/strong><br>\u0627\u0637\u0627\u0644\u0648\u06cc \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a\u0650 \u0639\u0638\u0645\u06cc\u0670 \u0646\u06d2 \u062d\u06a9\u0645 \u0646\u0645\u0628\u0631 10031\/2026 \u0645\u06cc\u06ba \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u0627 \u06a9\u06c1 \u062b\u0627\u0628\u062a \u0634\u062f\u06c1 \u0630\u06c1\u0646\u06cc \u0639\u0648\u0627\u0631\u0636 \u0627\u0648\u0631 \u0645\u0631\u0636\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0646\u0634\u06c1 \u06a9\u0648 \u0646\u0638\u0631 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632 \u0646\u06c1\u06cc\u06ba \u06a9\u06cc\u0627 \u062c\u0627 \u0633\u06a9\u062a\u0627 \u0627\u0648\u0631 \u0646\u06c1 \u06c1\u06cc \u0627\u0646\u06c1\u06cc\u06ba \u0635\u0631\u0641 \u0633\u0645\u0627\u062c\u06cc \u0627\u0646\u0636\u0645\u0627\u0645 \u06a9\u06cc \u06a9\u0645\u06cc \u06a9\u06d2 \u0645\u0646\u0641\u06cc \u0627\u0634\u0627\u0631\u06d2 \u0633\u0645\u062c\u06be\u0627 \u062c\u0627 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Protezione complementare e salute mentale: il caso esaminato dalla Cassazione<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>ordinanza n. 10031\/2026<\/strong> della Prima Sezione civile della Corte di cassazione affronta un tema particolarmente delicato: il rilievo dei <strong>disturbi psichici<\/strong> e della <strong>dipendenza patologica<\/strong> nella valutazione delle diverse forme di protezione riconoscibili allo straniero.<\/p>\n\n\n\n<p>Il procedimento riguardava un cittadino nigeriano che aveva impugnato il diniego di ogni forma di protezione pronunciato dalla Commissione territoriale. Il Tribunale, dopo averlo ascoltato, aveva respinto il ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso del giudizio erano stati tuttavia prodotti documenti sanitari dai quali risultavano:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>una diagnosi di disturbo psicotico;<\/li>\n\n\n\n<li>un precedente ricovero in una struttura psichiatrica;<\/li>\n\n\n\n<li>la necessit\u00e0 di proseguire una terapia farmacologica;<\/li>\n\n\n\n<li>una condizione di difficolt\u00e0 psicologica;<\/li>\n\n\n\n<li>una dipendenza patologica da cannabinoidi;<\/li>\n\n\n\n<li>la presa in carico da parte dei servizi psichiatrici e del servizio per le dipendenze;<\/li>\n\n\n\n<li>la necessit\u00e0 di controlli periodici.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il Tribunale aveva esaminato tali circostanze essenzialmente nell\u2019ambito della domanda di protezione speciale, ma aveva ritenuto prevalenti alcuni elementi negativi: la mancanza di un percorso lavorativo, l\u2019insufficiente conoscenza della lingua italiana, la presenza della famiglia nel Paese di origine e il persistente consumo di cannabinoidi.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di cassazione ha ritenuto che una simile valutazione non rispettasse il metodo richiesto per l\u2019esame della protezione complementare. La malattia psichica e la dipendenza non potevano essere considerate soltanto come ostacoli all\u2019integrazione, senza valutarne l\u2019incidenza sulla condizione personale del richiedente e sulle conseguenze prevedibili di un rimpatrio.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. I tre motivi del ricorso per cassazione<\/h2>\n\n\n\n<p>Il ricorso era articolato in tre motivi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.1 Il primo motivo: difetto di motivazione<\/h3>\n\n\n\n<p>Con il primo motivo, il richiedente denunciava la nullit\u00e0 del provvedimento per violazione delle norme che impongono al giudice di motivare la decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la difesa, il Tribunale si era concentrato sulla situazione generale della Nigeria e sulla vicenda personale originariamente narrata, senza approfondire la specifica condizione delle persone affette da disturbi mentali e dipendenze patologiche.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, si lamentava l\u2019assenza di un\u2019indagine sulle discriminazioni, sulla stigmatizzazione sociale, sulle limitazioni nell\u2019accesso ai servizi e sul rischio di trattamenti degradanti cui le persone con disturbi psichici avrebbero potuto essere esposte nel Paese di origine.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.2 Il secondo motivo: omesso esame di fatti decisivi<\/h3>\n\n\n\n<p>Con il secondo motivo veniva denunciato l\u2019omesso esame:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>dei problemi di salute mentale e di dipendenza documentati nel corso del giudizio;<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019effettiva capacit\u00e0 dello Stato di origine di offrire cure e protezione adeguate;<\/li>\n\n\n\n<li>delle fonti internazionali relative alla condizione delle persone affette da patologie analoghe.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.3 Il terzo motivo: violazione delle norme sulle forme di protezione<\/h3>\n\n\n\n<p>Con il terzo motivo si deduceva la violazione delle disposizioni sullo status di rifugiato, sulla protezione sussidiaria, sulla cooperazione istruttoria e sui diritti costituzionali alla salute e all\u2019asilo.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendoli strettamente connessi. Li ha per\u00f2 accolti soltanto entro limiti precisi. Il secondo motivo \u00e8 stato dichiarato assorbito in conseguenza dell\u2019accoglimento degli altri due.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Disturbi psichici e status di rifugiato: la questione del \u201cdeterminato gruppo sociale\u201d<\/h2>\n\n\n\n<p>Una parte del ricorso sosteneva che le persone affette da disturbi mentali potessero essere considerate appartenenti a un \u201cdeterminato gruppo sociale\u201d, rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.<\/p>\n\n\n\n<p>La tesi non \u00e8, in astratto, priva di fondamento. La nozione di gruppo sociale pu\u00f2 comprendere persone accomunate da una caratteristica innata, immutabile o comunque essenziale per l\u2019identit\u00e0, quando siano percepite come un gruppo distinto dalla societ\u00e0 circostante.<\/p>\n\n\n\n<p>In un determinato contesto nazionale, una disabilit\u00e0 psichica evidente potrebbe quindi concorrere, insieme ad altri elementi, a individuare un gruppo esposto a persecuzioni, segregazione, violenza o discriminazioni particolarmente gravi.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione, tuttavia, non ha affrontato nel merito questa possibilit\u00e0. Ha rilevato che il ricorrente non aveva specificato in modo sufficiente dove e come fosse stato tempestivamente allegato, davanti al Tribunale, il concreto pericolo di subire atti persecutori in ragione della propria condizione psichica.<\/p>\n\n\n\n<p>La censura relativa allo status di rifugiato \u00e8 stata pertanto considerata nuova e generica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio processuale \u00e8 rilevante: la cooperazione istruttoria del giudice non elimina l\u2019onere della parte di allegare i fatti costitutivi della domanda.<\/p>\n\n\n\n<p>Non basta affermare che le persone con disturbi mentali sono discriminate nel Paese di origine. Occorre indicare:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>la specifica forma di persecuzione temuta;<\/li>\n\n\n\n<li>il collegamento tra tale rischio e la patologia;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019eventuale incapacit\u00e0 o indisponibilit\u00e0 dello Stato a offrire protezione;<\/li>\n\n\n\n<li>gli elementi personali che rendono il rischio concreto e individuale.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il giudice deve approfondire i fatti allegati mediante fonti aggiornate, ma non \u00e8 tenuto a costruire d\u2019ufficio una domanda di protezione fondata su fatti o rischi mai adeguatamente prospettati.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Protezione sussidiaria e rischio di trattamenti inumani o degradanti<\/h2>\n\n\n\n<p>Considerazioni analoghe sono state svolte con riferimento alla protezione sussidiaria prevista dall\u2019art. 14, lettera b), del d.lgs. n. 251\/2007.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorrente sosteneva che fosse necessario verificare se le persone affette da malattie mentali fossero esposte, in Nigeria, a trattamenti inumani o degradanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche in questo caso, per\u00f2, la Cassazione ha ritenuto insufficientemente specificata la tempestiva allegazione del rischio davanti al giudice di merito.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte non ha quindi affermato che una patologia psichica non possa mai assumere rilievo ai fini della protezione sussidiaria. Ha stabilito, pi\u00f9 limitatamente, che nel caso esaminato non era stato dimostrato che il rischio di trattamento inumano o degradante fosse stato allegato in maniera sufficientemente determinata nel giudizio precedente.<\/p>\n\n\n\n<p>La distinzione \u00e8 fondamentale.<\/p>\n\n\n\n<p>Un conto \u00e8 l\u2019esistenza della malattia; altro conto \u00e8 l\u2019esistenza di un rischio individuale di danno grave in caso di rimpatrio. La seconda non discende automaticamente dalla prima.<\/p>\n\n\n\n<p>Per ottenere la protezione sussidiaria occorre dimostrare o almeno allegare in modo circostanziato che la persona, a causa della propria condizione, potrebbe essere esposta a un trattamento incompatibile con la dignit\u00e0 umana.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. La diversa soluzione per la protezione complementare<\/h2>\n\n\n\n<p>La conclusione cambia quando la Corte passa all\u2019esame della protezione complementare.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo ambito la vulnerabilit\u00e0 sanitaria non era una questione nuova. Il richiedente aveva allegato e documentato nel giudizio di merito:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>la grave condizione psichica;<\/li>\n\n\n\n<li>i ricoveri subiti;<\/li>\n\n\n\n<li>la terapia farmacologica;<\/li>\n\n\n\n<li>il percorso presso i servizi specialistici;<\/li>\n\n\n\n<li>la dipendenza patologica;<\/li>\n\n\n\n<li>la necessit\u00e0 di controlli e cure continuative.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Lo stesso provvedimento del Tribunale riproduceva il contenuto essenziale della documentazione sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Non vi era quindi alcun dubbio sul fatto che la condizione personale fosse stata sottoposta al giudice.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione non era pi\u00f9 se il Tribunale conoscesse l\u2019esistenza della patologia, ma se l\u2019avesse valutata secondo il corretto parametro giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione risponde negativamente: la documentazione medica era stata menzionata, ma non realmente inserita nella valutazione comparativa richiesta per la protezione complementare.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. L\u2019errore del Tribunale: considerare la vulnerabilit\u00e0 soltanto come mancata integrazione<\/h2>\n\n\n\n<p>Il passaggio centrale della motivazione riguarda il modo in cui il Tribunale aveva utilizzato la documentazione sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Da una parte, il giudice aveva affermato che il richiedente non presentasse particolari condizioni personali capaci di determinare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.<\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019altra parte, lo stesso provvedimento dava atto:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>della diagnosi psichiatrica;<\/li>\n\n\n\n<li>del ricovero;<\/li>\n\n\n\n<li>della terapia;<\/li>\n\n\n\n<li>della presa in carico specialistica;<\/li>\n\n\n\n<li>della dipendenza patologica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Le due proposizioni non potevano convivere senza un approfondimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale aveva poi attribuito rilievo negativo al fatto che il richiedente non avesse dimostrato una concreta volont\u00e0 di superare le proprie problematiche, richiamando il documentato abuso di cannabinoidi.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Cassazione, in questo modo le condizioni di salute erano state valutate in maniera \u00abdel tutto sganciata\u00bb dai criteri applicabili alla protezione complementare.<\/p>\n\n\n\n<p>La patologia era stata considerata quasi esclusivamente sotto il profilo della mancata integrazione:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>non lavorava;<\/li>\n\n\n\n<li>non parlava adeguatamente italiano;<\/li>\n\n\n\n<li>non aveva raggiunto una sufficiente autonomia;<\/li>\n\n\n\n<li>continuava a utilizzare sostanze.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ma il giudice avrebbe dovuto domandarsi anche se tali difficolt\u00e0 fossero, almeno in parte, manifestazioni o conseguenze della condizione psichica.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assenza di lavoro o la difficolt\u00e0 nell\u2019apprendimento linguistico non hanno lo stesso significato in una persona pienamente capace e in una persona affetta da un serio disturbo psicotico.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudizio sull\u2019integrazione deve quindi essere individualizzato. Non pu\u00f2 trasformarsi in una verifica standardizzata delle \u201cprestazioni\u201d raggiunte dal richiedente.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">7. Il rischio di un ragionamento circolare e colpevolizzante<\/h2>\n\n\n\n<p>La decisione mette in luce, sia pure implicitamente, il rischio di un ragionamento circolare.<\/p>\n\n\n\n<p>La malattia psichica pu\u00f2 rendere pi\u00f9 difficile:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>trovare e mantenere un lavoro;<\/li>\n\n\n\n<li>apprendere una nuova lingua;<\/li>\n\n\n\n<li>costruire relazioni sociali stabili;<\/li>\n\n\n\n<li>organizzare autonomamente la propria vita;<\/li>\n\n\n\n<li>aderire con continuit\u00e0 alle cure;<\/li>\n\n\n\n<li>interrompere l\u2019uso di sostanze.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Se queste difficolt\u00e0 vengono poi utilizzate come prova del mancato radicamento, senza considerare la loro possibile origine patologica, la vulnerabilit\u00e0 finisce per ritorcersi contro la persona.<\/p>\n\n\n\n<p>La dipendenza patologica, in particolare, non pu\u00f2 essere ridotta automaticamente a una mancanza di volont\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 non significa che l\u2019uso di sostanze sia sempre irrilevante o che non possa essere valutato nel quadro complessivo. Significa, per\u00f2, che il giudice deve distinguere tra:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>semplice comportamento occasionale;<\/li>\n\n\n\n<li>abuso di sostanze;<\/li>\n\n\n\n<li>dipendenza clinicamente diagnosticata;<\/li>\n\n\n\n<li>rapporto tra dipendenza e disturbo psichico;<\/li>\n\n\n\n<li>capacit\u00e0 concreta della persona di aderire a un trattamento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Solo dopo tali accertamenti sar\u00e0 possibile attribuire alla condotta un significato giuridicamente corretto.<\/p>\n\n\n\n<p>La protezione complementare non pu\u00f2 essere riconosciuta automaticamente per la sola esistenza di una dipendenza, ma non pu\u00f2 neppure essere negata mediante una valutazione moralistica della patologia.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">8. Il richiamo alla Cassazione n. 29593\/2025<\/h2>\n\n\n\n<p>Per individuare il metodo corretto, l\u2019ordinanza n. 10031\/2026 richiama espressamente la <strong>sentenza della Cassazione n. 29593\/2025<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quella pronuncia aveva chiarito che il d.l. n. 20\/2023, cosiddetto \u201cdecreto Cutro\u201d, non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dall\u2019area della protezione complementare.<\/p>\n\n\n\n<p>La soppressione del riferimento espresso alla vita privata e familiare nell\u2019art. 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione non ha cancellato gli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>La protezione complementare continua pertanto a poter essere riconosciuta quando l\u2019allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione sproporzionata della sua vita privata o familiare.<\/p>\n\n\n\n<p>La nuova ordinanza compie un passo applicativo ulteriore: chiarisce che anche la documentata vulnerabilit\u00e0 psichica deve entrare nel giudizio comparativo.<\/p>\n\n\n\n<p>La vita privata, infatti, non coincide esclusivamente con la presenza di un coniuge, di figli o di altri familiari in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa pu\u00f2 comprendere:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>l\u2019identit\u00e0 personale;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019autonomia individuale;<\/li>\n\n\n\n<li>le relazioni sociali;<\/li>\n\n\n\n<li>il percorso terapeutico;<\/li>\n\n\n\n<li>la continuit\u00e0 delle cure;<\/li>\n\n\n\n<li>il rapporto costruito con i servizi;<\/li>\n\n\n\n<li>la possibilit\u00e0 di mantenere condizioni di vita compatibili con la dignit\u00e0 umana.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">9. Le Sezioni Unite n. 24413\/2021 e il giudizio comparativo<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza richiama anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo tale pronuncia, il giudice deve mettere a confronto:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>la condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine;<\/li>\n\n\n\n<li>il grado di integrazione raggiunto in Italia;<\/li>\n\n\n\n<li>le conseguenze prevedibili del rimpatrio sulla vita privata e familiare.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La comparazione non funziona come un test rigido nel quale ogni elemento deve avere sempre lo stesso peso.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite hanno chiarito che alla situazione nel Paese di origine pu\u00f2 essere attribuito un peso minore quando l\u2019integrazione raggiunta in Italia sia particolarmente elevata.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019opposto, situazioni di grave deprivazione dei diritti umani nel Paese di origine possono assumere rilievo anche in assenza di un significativo livello di integrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza n. 10031\/2026 applica questo metodo a una persona il cui percorso lavorativo e linguistico risultava limitato, ma che presentava una documentata vulnerabilit\u00e0 psichica.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assenza di una forte integrazione non consentiva quindi di chiudere automaticamente il giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorreva verificare se, nonostante il limitato inserimento lavorativo e sociale, la condizione sanitaria e le difficolt\u00e0 prevedibili nel Paese di ritorno fossero tali da rendere il rimpatrio lesivo dei diritti fondamentali.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">10. Quale valutazione dovr\u00e0 compiere il giudice del rinvio<\/h2>\n\n\n\n<p>La Corte ha cassato il provvedimento e ha rinviato la causa al Tribunale in diversa composizione, affinch\u00e9 proceda a una nuova valutazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice del rinvio, si ritiene, dovr\u00e0 esaminare almeno quattro profili.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">10.1 La gravit\u00e0 effettiva della condizione clinica<\/h3>\n\n\n\n<p>Dovranno essere valutati:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>diagnosi;<\/li>\n\n\n\n<li>sintomi;<\/li>\n\n\n\n<li>decorso della patologia;<\/li>\n\n\n\n<li>eventuali episodi acuti;<\/li>\n\n\n\n<li>ricoveri;<\/li>\n\n\n\n<li>terapia farmacologica;<\/li>\n\n\n\n<li>necessit\u00e0 di controlli periodici;<\/li>\n\n\n\n<li>rapporto tra disturbo psichico e dipendenza.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La semplice produzione di certificazioni mediche non impone l\u2019accoglimento della domanda, ma obbliga il giudice a esaminarle in modo effettivo e non meramente formale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">10.2 La rete terapeutica costruita in Italia<\/h3>\n\n\n\n<p>Occorrer\u00e0 verificare quale percorso di cura sia stato avviato, con quale continuit\u00e0 e con quali risultati.<\/p>\n\n\n\n<p>La relazione terapeutica e la presa in carico da parte dei servizi possono assumere rilievo nella vita privata della persona, soprattutto quando la stabilit\u00e0 clinica dipenda dalla continuit\u00e0 dei trattamenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 per\u00f2 sufficiente affermare che in Italia le cure sono migliori. Il punto \u00e8 stabilire quali conseguenze concrete produrrebbe la loro interruzione o sostituzione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">10.3 La disponibilit\u00e0 e l\u2019accessibilit\u00e0 delle cure nel Paese di origine<\/h3>\n\n\n\n<p>Il giudice dovr\u00e0 acquisire informazioni aggiornate e specifiche sulle possibilit\u00e0 di trattamento nel Paese di ritorno.<\/p>\n\n\n\n<p>Non basta accertare l\u2019esistenza astratta di ospedali o farmaci.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre considerare:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>disponibilit\u00e0 degli specialisti;<\/li>\n\n\n\n<li>distribuzione territoriale dei servizi;<\/li>\n\n\n\n<li>costi delle prestazioni;<\/li>\n\n\n\n<li>continuit\u00e0 dei farmaci;<\/li>\n\n\n\n<li>accessibilit\u00e0 economica;<\/li>\n\n\n\n<li>eventuale rete familiare;<\/li>\n\n\n\n<li>rischio di stigma o esclusione;<\/li>\n\n\n\n<li>capacit\u00e0 personale di raggiungere e utilizzare i servizi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019EUAA (Agenzia dell&#8217;Unione europea per l&#8217;asilo) dedica specifiche informazioni mediche sulla Nigeria alle risorse sanitarie, ai percorsi dei pazienti, alla disponibilit\u00e0 dei farmaci e all\u2019accessibilit\u00e0 economica delle cure.<\/p>\n\n\n\n<p>La pi\u00f9 recente <a href=\"https:\/\/www.euaa.europa.eu\/publications\/country-guidance-nigeria-1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Country Guidance EUAA sulla Nigeria<\/a>, pubblicata nel marzo 2026, segnala inoltre che, in presenza di disabilit\u00e0 mentali o fisiche manifeste e di rischi provenienti dalla societ\u00e0 nel suo complesso, un\u2019alternativa di protezione interna potrebbe in generale non risultare sicura.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">10.4 Le conseguenze prevedibili del rimpatrio<\/h3>\n\n\n\n<p>La domanda conclusiva non \u00e8 se la persona riceverebbe cure migliori in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice deve accertare se il ritorno provocherebbe un deterioramento serio e sproporzionato:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>della salute;<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019autonomia;<\/li>\n\n\n\n<li>della vita privata;<\/li>\n\n\n\n<li>delle relazioni;<\/li>\n\n\n\n<li>della dignit\u00e0 personale.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La comparazione deve essere individuale e prognostica.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 una graduatoria astratta tra il sistema sanitario italiano e quello del Paese di origine, ma una valutazione delle conseguenze che il rimpatrio produrrebbe su quella specifica persona.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">11. Cooperazione istruttoria e onere di allegazione<\/h2>\n\n\n\n<p>La motivazione consente di distinguere chiaramente due piani.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">11.1 L\u2019onere del richiedente<\/h3>\n\n\n\n<p>Il richiedente deve allegare tempestivamente:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>la propria condizione personale;<\/li>\n\n\n\n<li>la patologia;<\/li>\n\n\n\n<li>il rischio connesso al rimpatrio;<\/li>\n\n\n\n<li>la specifica forma di protezione invocata.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per lo status di rifugiato, dovr\u00e0 indicare il rischio di persecuzione e il collegamento con uno dei motivi previsti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la protezione sussidiaria, dovr\u00e0 prospettare il rischio di un danno grave.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la protezione complementare, dovr\u00e0 indicare perch\u00e9 il rimpatrio comporterebbe una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">11.2 Il dovere del giudice<\/h3>\n\n\n\n<p>Una volta allegati in modo sufficientemente preciso i fatti rilevanti, il giudice deve:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>esaminare la documentazione;<\/li>\n\n\n\n<li>attivare la cooperazione istruttoria;<\/li>\n\n\n\n<li>acquisire fonti aggiornate sul Paese di origine;<\/li>\n\n\n\n<li>motivare specificamente;<\/li>\n\n\n\n<li>mettere in relazione la vulnerabilit\u00e0 con le conseguenze del rimpatrio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La cooperazione istruttoria non pu\u00f2 supplire alla completa mancanza di allegazioni, ma l\u2019onere di allegazione non pu\u00f2 diventare una giustificazione per ignorare fatti sanitari gi\u00e0 documentati.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">12. Le indicazioni pratiche per la difesa<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza offre indicazioni operative importanti per gli avvocati che assistono richiedenti affetti da disturbi psichici o dipendenze.<\/p>\n\n\n\n<p>La documentazione sanitaria dovrebbe descrivere, per quanto possibile:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>diagnosi completa;<\/li>\n\n\n\n<li>sintomatologia;<\/li>\n\n\n\n<li>durata e decorso della patologia;<\/li>\n\n\n\n<li>trattamenti effettuati;<\/li>\n\n\n\n<li>farmaci prescritti;<\/li>\n\n\n\n<li>conseguenze prevedibili dell\u2019interruzione;<\/li>\n\n\n\n<li>ricoveri;<\/li>\n\n\n\n<li>rischio di ricaduta;<\/li>\n\n\n\n<li>rapporto tra malattia e uso di sostanze;<\/li>\n\n\n\n<li>capacit\u00e0 lavorativa;<\/li>\n\n\n\n<li>capacit\u00e0 relazionale;<\/li>\n\n\n\n<li>autonomia personale;<\/li>\n\n\n\n<li>necessit\u00e0 di controlli periodici;<\/li>\n\n\n\n<li>rete terapeutica costruita in Italia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u00c8 opportuno che le allegazioni difensive distinguano chiaramente le diverse forme di protezione.<\/p>\n\n\n\n<p>Una formulazione generica, secondo cui il richiedente \u00e8 malato e nel Paese di origine non riceverebbe cure adeguate, potrebbe non essere sufficiente.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre spiegare:<\/p>\n\n\n\n<ol>\n<li>se la persona appartenga a un gruppo sociale esposto a persecuzione;<\/li>\n\n\n\n<li>se rischi trattamenti inumani o degradanti;<\/li>\n\n\n\n<li>se la perdita delle cure e della rete costruita in Italia provocherebbe una lesione sproporzionata della vita privata;<\/li>\n\n\n\n<li>se ricorrano i presupposti di altre forme di tutela sanitaria previste dalla legge.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">13. Dall\u2019integrazione come risultato all\u2019integrazione possibile<\/h2>\n\n\n\n<p>La pronuncia invita a superare una concezione meccanica dell\u2019integrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Lavoro, lingua, autonomia abitativa e relazioni sociali sono indici rilevanti, ma non rappresentano requisiti rigidi e identici per ogni persona.<\/p>\n\n\n\n<p>Il livello di integrazione concretamente esigibile dipende anche dalle condizioni individuali.<\/p>\n\n\n\n<p>Una persona affetta da un disturbo psicotico potrebbe avere maggiori difficolt\u00e0 nel:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>lavorare con continuit\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>frequentare corsi;<\/li>\n\n\n\n<li>comprendere una nuova lingua;<\/li>\n\n\n\n<li>organizzare la propria quotidianit\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>mantenere relazioni stabili.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Valutare tutti i richiedenti secondo una soglia uniforme rischierebbe di penalizzare proprio i soggetti pi\u00f9 vulnerabili.<\/p>\n\n\n\n<p>La protezione complementare non \u00e8 un premio attribuito a chi abbia realizzato la migliore prestazione integrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 uno strumento di tutela dei diritti fondamentali, destinato a operare quando l\u2019allontanamento della persona, valutato nel caso concreto, risulti incompatibile con gli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">14. Conclusioni<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza n. 10031\/2026 non introduce una tutela automatica per i richiedenti affetti da disturbi psichici o dipendenze patologiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Impone, tuttavia, una valutazione realmente individuale.<\/p>\n\n\n\n<p>La vulnerabilit\u00e0 sanitaria:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>deve essere tempestivamente allegata;<\/li>\n\n\n\n<li>deve essere adeguatamente documentata;<\/li>\n\n\n\n<li>deve essere collegata alla specifica forma di protezione richiesta;<\/li>\n\n\n\n<li>non pu\u00f2 essere ignorata nell\u2019esame delle condizioni personali;<\/li>\n\n\n\n<li>non pu\u00f2 essere ridotta a prova della mancata volont\u00e0 di integrarsi;<\/li>\n\n\n\n<li>deve essere confrontata con le condizioni concrete del Paese di ritorno;<\/li>\n\n\n\n<li>deve essere valutata alla luce delle conseguenze prevedibili dell\u2019allontanamento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La decisione conferma che la protezione complementare non \u00e8 un\u2019area residuale affidata a valutazioni intuitive.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa costituisce uno strumento di attuazione degli obblighi costituzionali e convenzionali, governato dai principi di proporzionalit\u00e0, comparazione e tutela concreta della persona.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019aspetto pi\u00f9 innovativo della pronuncia non consiste nel riconoscimento di una nuova categoria di beneficiari, ma nella correzione di un metodo di giudizio potenzialmente discriminatorio: la malattia non pu\u00f2 essere trasformata nell\u2019argomento con il quale si nega tutela alla persona proprio perch\u00e9, a causa della malattia, non \u00e8 riuscita a raggiungere gli ordinari indicatori di integrazione.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">15. Il principio di diritto richiamato dalla Corte<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza n. 10031\/2026 non formula un autonomo principio di diritto, ma richiama espressamente e applica quello enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 29593\/2025:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote\">\n<p>\u00abLa rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell\u2019istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto pi\u00f9 che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare pu\u00f2 essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalit\u00e0 e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunit\u00e0 anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l\u2019esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d\u2019origine e con la gravit\u00e0 delle difficolt\u00e0 che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p><em>Scritto con l\u2019aiuto dell\u2019intelligenza artificiale e sottoposto a revisione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Post aggiornato alla data di pubblicazione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Scritto con l\u2019aiuto di&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/iusreporter-it-il-motore-di-ricerca-giuridico\/\">Iusreporter<\/a>, il tuo assistente per la ricerca giuridica online&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/DALL%C2%B7E-2023-12-18-22.54.55-An-elegant-and-modern-icon-for-a-legal-services-website-suitable-for-use-as-a-profile-picture-or-logo.-The-design-should-include-classic-symbols-of-l.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/DALL%C2%B7E-2023-12-18-22.54.55-An-elegant-and-modern-icon-for-a-legal-services-website-suitable-for-use-as-a-profile-picture-or-logo.-The-design-should-include-classic-symbols-of-l-150x150.jpg\" alt=\"Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino\" class=\"wp-image-1919\"\/><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/diritto-dellimmigrazione\/\">Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Pesaro \u2013 Urbino<\/p>\n\n\n\n<p><em>Post aggiornato alla data di pubblicazione<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione civile, Sezione I, ordinanza n. 10031\/2026 Abstract multilingue ItalianoCon l\u2019ordinanza n. 10031\/2026, la Corte di cassazione chiarisce che i disturbi psichici e la dipendenza patologica, quando siano stati tempestivamente allegati e documentati, non possono essere ignorati nel giudizio sulla protezione complementare n\u00e9 considerati soltanto come indici negativi di integrazione. 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