{"id":163,"date":"2015-10-14T18:23:16","date_gmt":"2015-10-14T16:23:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/?p=163"},"modified":"2015-10-14T18:23:16","modified_gmt":"2015-10-14T16:23:16","slug":"privacy-e-trattamento-illecito-di-dati-sul-web-quale-legge-si-applica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/2015\/10\/privacy-e-trattamento-illecito-di-dati-sul-web-quale-legge-si-applica\/","title":{"rendered":"Privacy e trattamento illecito di dati sul web: quale legge si applica?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, sentenza del primo ottobre 2015 nella causa C-230\/14<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La normativa di uno Stato membro sulla tutela dei dati pu\u00f2 essere applicata a una societ\u00e0 straniera che svolge, in tale Stato, tramite un\u2019organizzazione stabile, un\u2019attivit\u00e0 reale ed effettiva<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La direttiva sulla tutela dei dati personali\u00a0prevede che ciascuno Stato membro designi una o pi\u00f9 autorit\u00e0 pubbliche incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, sull&#8217;applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione adottate dagli Stati membri in base alla direttiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ogni autorit\u00e0 garante della protezione dei dati personali dispone, nel suo territorio, di poteri investigativi e d\u2019intervento, <strong>indipendentemente dalla legge nazionale applicabile<\/strong> alla singola fattispecie in considerazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, ciascuna autorit\u00e0 garante pu\u00f2 essere invitata ad esercitare i propri poteri su domanda dell\u2019omologa autorit\u00e0 di altro Stato membro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in esame, una societ\u00e0 registrata in Slovacchia gestisce un <strong>sito Internet di annunci immobiliari<\/strong> riguardanti beni situati in Ungheria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ambito di tale attivit\u00e0, essa tratta i<strong> dati personali degli inserzionisti<\/strong>. Gli annunci sono pubblicati gratuitamente per un mese, trascorso il quale diventano a pagamento. Allo scadere del primo mese, molti inserzionisti hanno inviato un messaggio di posta elettronica chiedendo l\u2019eliminazione dei propri annunci e, con l\u2019occasione, anche la cancellazione dei propri dati personali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0, per\u00f2, non ha cancellato tali dati e ha anzi fatturato agli interessati i servizi forniti. A fronte del mancato pagamento delle somme fatturate, la societ\u00e0 ha poi trasmesso ad alcune agenzie di recupero crediti i dati personali degli inserzionisti. Gli inserzionisti hanno presentato reclamo all\u2019autorit\u00e0 ungherese incaricata della tutela dei dati, la quale ha imposto alla societ\u00e0\u00a0un\u2019<strong>ammenda<\/strong> di dieci milioni di fiorini ungheresi (HUF) (circa 32 000 euro) per aver violato la legge ungherese di attuazione della direttiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 ha quindi contestato la decisione dell\u2019autorit\u00e0 di controllo dinanzi ai giudici ungheresi. Chiamata a dirimere la controversia in cassazione, la K\u00faria (Corte suprema, Ungheria) chiede alla Corte di giustizia se, nel caso di specie, la direttiva consentisse all\u2019autorit\u00e0 ungherese di controllo di applicare la legge ungherese adottata sulla base della direttiva e di imporre l\u2019ammenda prevista da tale legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza in oggetto, la Corte di giustizia ricorda che, secondo la direttiva, ciascuno Stato membro applica le norme adottate in forza della direttiva medesima al trattamento di dati effettuato nel contesto delle attivit\u00e0 svolte sul suo territorio da uno <strong>stabilimento del soggetto responsabile del trattamento<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La presenza, in uno Stato, di un unico rappresentante del predetto soggetto responsabile, in talune circostanze, pu\u00f2 essere sufficiente a costituire uno \u00abstabilimento\u00bb se tale rappresentante opera con un grado di continuit\u00e0 sufficiente a fornire i servizi dell\u2019impresa in quel certo Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, la nozione di \u00ab<strong>stabilimento<\/strong>\u00bb si estende a qualsiasi attivit\u00e0 reale ed effettiva, anche minima, esercitata tramite un\u2019organizzazione a carattere permanente. Nel caso di specie, la Corte osserva che la societ\u00e0 in questione\u00a0svolge indubbiamente un\u2019attivit\u00e0 reale ed effettiva in Ungheria. Inoltre, come si evince dalle precisazioni fornite dall\u2019autorit\u00e0 ungherese di controllo, la societ\u00e0 ha un rappresentante in Ungheria, il quale figura nel registro slovacco delle societ\u00e0 a un indirizzo situato in Ungheria e ha cercato di negoziare con gli inserzionisti il pagamento dei crediti insoluti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale rappresentante \u00e8 stata la persona di contatto tra la societ\u00e0\u00a0e gli inserzionisti e ha rappresentato la societ\u00e0 nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario. La societ\u00e0\u00a0ha aperto, inoltre, in Ungheria un conto bancario destinato al recupero dei crediti e si serve di una casella postale nel territorio ungherese per la gestione dei suoi affari correnti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali elementi, afferma la Corte, che spetta al giudice del rinvio di verificare, possono configurare l\u2019esistenza di uno \u00abstabilimento\u00bb, ai sensi della direttiva, nel territorio ungherese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se cos\u00ec \u00e8, l\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0 \u00e8 soggetta alla normativa ungherese in materia di tutela dei dati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte sottolinea che ciascuna autorit\u00e0 di controllo creata da uno Stato membro sorveglia l\u2019osservanza, nel territorio di tale Stato, delle disposizioni di attuazione della direttiva, adottate da tutti gli Stati membri. Di conseguenza, a ciascuna autorit\u00e0 di controllo pu\u00f2 essere presentata da chiunque una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libert\u00e0 con riguardo al trattamento di dati personali, <strong>anche se il diritto applicabile a tale trattamento \u00e8 quello di un altro Stato membro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, nel caso si applichi il diritto di un altro Stato membro, i poteri d\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 di controllo devono essere esercitati nel rispetto, in particolare, della sovranit\u00e0 territoriale degli altri Stati membri, cosicch\u00e9 un\u2019autorit\u00e0 nazionale non pu\u00f2 imporre sanzioni al di fuori del territorio del suo Stato. Di conseguenza, qualora il giudice del rinvio dichiarasse che la societ\u00e0\u00a0non dispone di uno \u00abstabilimento\u00bb, ai sensi della direttiva, nel territorio ungherese e che il diritto applicabile al trattamento di cui \u00e8 causa \u00e8 perci\u00f2 quello di un altro Stato membro, l\u2019autorit\u00e0 ungherese di controllo non potrebbe esercitare i poteri sanzionatori attribuitile dal diritto ungherese. In virt\u00f9 dell\u2019obbligo di collaborazione previsto dalla direttiva, tale autorit\u00e0 deve comunque chiedere all\u2019autorit\u00e0 di controllo dell\u2019altro Stato membro interessato di accertare un\u2019eventuale violazione del diritto di tale Stato e di imporre le eventuali sanzioni da esso previste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte:\u00a0<a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\" target=\"_blank\">curia.europa.eu<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Studio legale Avv. Giuseppe Briganti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pesaro-Urbino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, sentenza del primo ottobre 2015 nella causa C-230\/14 La normativa di uno Stato membro sulla tutela dei dati pu\u00f2 essere applicata a una societ\u00e0 straniera che svolge, in tale Stato, tramite un\u2019organizzazione stabile, un\u2019attivit\u00e0 reale ed effettiva La direttiva sulla tutela dei dati personali\u00a0prevede che ciascuno Stato membro designi una [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":189,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,12],"tags":[23,39,28,35,13],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=163"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":190,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163\/revisions\/190"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/189"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}