{"id":1507,"date":"2018-03-08T17:34:51","date_gmt":"2018-03-08T16:34:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/?p=1507"},"modified":"2018-03-08T17:34:51","modified_gmt":"2018-03-08T16:34:51","slug":"fotografie-sito-danni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/2018\/03\/fotografie-sito-danni\/","title":{"rendered":"Fotografie altrui pubblicate sul proprio sito web: societ\u00e0 condannata al risarcimento dei danni"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-17 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-270x270.jpg 270w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-192x192.jpg 192w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-180x180.jpg 180w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-32x32.jpg 32w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg 512w\" sizes=\"(max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Fotografie altrui pubblicate sul proprio sito web: societ\u00e0 condannata al risarcimento dei danni per violazione del diritto d&#8217;autore<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec si \u00e8 espresso in proposito il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza 18 maggio 2017, n. 5592:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] 5. Dai fatti accertati discende la <strong>responsabilit\u00e0 della convenuta per avere riprodotto le fotografie in oggetto, senza autorizzazione dell\u2019attrice e per fini commerciali, violandone i diritti esclusivi<\/strong>.<br \/>\n<strong>I diritti esclusivi di riproduzione e diffusione della fotografia spettano al committente \u201cquando si tratti di fotografie in suo possesso\u201d (art. 88.2 LDA).<\/strong><br \/>\n6. A fronte dei fatti accertati, la convenuta ha allegato, da un lato, di non avere estratto le fotografie dai siti gestiti dall\u2019attrice, ma di averli ricevuti dai propri fornitori e, dall\u2019altro la non ravvisabilit\u00e0 dell\u2019illecito, per la mancanza delle indicazioni di cui all\u2019art. 90 LDA con riguardo al nome del fotografo o del committente, alla data dell\u2019anno di produzione della fotografia e al nome dell\u2019autore dell\u2019opera d\u2019arte fotografata. Infine, ha invocato l\u2019esonero da responsabilit\u00e0 previsto per gli hosting provider.<br \/>\n6.1. La circostanza della ricezione d\u2019identiche fotografie da parte di fornitori della convenuta (peraltro, senza che fosse neppure allegata la data di ricezione) non \u00e8 stata documentata e, comunque, non sarebbe stata idonea a escludere la responsabilit\u00e0 della convenuta poich\u00e9, con riguardo al profilo oggettivo, non avrebbe di per s\u00e9 provato che le fotografie riprodotte dalla convenuta non rientrassero nei diritti di esclusiva dell\u2019attore e, con riguardo all\u2019elemento soggettivo, non avrebbe escluso la consapevolezza della violazione da parte della convenuta.<br \/>\nInfatti, nel caso di specie, la convenuta non solo era in grado di conoscere la titolarit\u00e0 di tali diritti in capo all\u2019attrice, ma addirittura ne era a conoscenza: essi risultavano chiaramente dai siti ad essa riferibili, ove si avvertiva gli utenti che le \u201cimmagini\u201d \u201cerano protette dal diritto d\u2019autore\u201d (cfr Doc. att. 18-21). Inoltre, la convenuta era gi\u00e0 stata sanzionata in precedenza ai fatti di causa, per avere perpetrato i medesimi fatti, riproducendo altre fotografie relative ai medesimi oggetti ed utilizzati per la attivit\u00e0 di merchandising; fotografie inserite nei cataloghi ufficiali on line dei prodotti commercializzati (cfr. sentenza T Milano n 69279\/2011, dep. il 18 dicembre 2013).<br \/>\n6.2. In conformit\u00e0 al disposto dell\u2019art. 90 LDA, le immagini oggetto della causa indicano il nome del committente e l\u2019anno della produzione, evincendosi questa circostanza dal loro esplicito riferimento alla stagione calcistica 2013\/2014, mentre nel caso di specie non \u00e8 richiesto che esse indicassero anche \u201cil nome dell\u2019autore dell\u2019opera d\u2019arte fotografata\u201d, non ricorrendo tale ipotesi, visto che le fotografie non riproducevano alcuna opera d\u2019arte, ma solo beni da commercializzare (doc 17 e 17 A att.). <strong>Va altres\u00ec sottolineato, comunque, che la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall\u2019art. 90 LDA comporta il venire meno del carattere abusivo della riproduzione solo quando non sia ravvisabile la mala fede in capo all\u2019autore della violazione ( cfr art. 90.2 LDA secondo cui: \u201c qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non \u00e8 considerata abusiva\u2026a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore\u201d)<\/strong>.<br \/>\n<strong>6.3. Quanto, infine, all\u2019esonero da responsabilit\u00e0 applicabile alle societ\u00e0 dell\u2019informazioni che rivestano gli specifici ruoli previsti dagli artt. 14, 15 e 16 dlgs 70\/2003, di mere conduit, caching o hosting, va subito osservato che non ricorrono nel caso di specie tali situazioni, poich\u00e9 il ruolo della convenuta non \u00e8 meramente passivo e non \u00e8 riconducibile ad alcuna delle ipotesi richiamate dalla normativa.<\/strong><br \/>\nSi ricorda a tale fine che la normativa, che, in attuazione della direttiva 2000\/31\/CE, ha previsto le limitazioni di responsabilit\u00e0 per le societ\u00e0 delle informazioni, solo in quanto svolgano attivit\u00e0 \u201cdi mero trasporto\u201d di informazioni o forniscano un accesso alla rete di comunicazione, e sempre che non abbiano dato origine alla trasmissione, non abbiano selezionato il destinatario della trasmissione e non abbiano selezionato o modificato le informazioni trasmesse; svolgano attivit\u00e0 di memorizzazione di informazioni senza avere alcun ruolo attivo sul contenuto delle informazioni; non siano a conoscenza del contenuto illecito delle informazioni (d.lgs. 70\/2003).<br \/>\n<strong>Il mancato assoggettamento all\u2019obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, oltre a riguardare le societ\u00e0 che rivestono i ruoli passivi sopra indicati, non si applica alle societ\u00e0 che espletano i servizi in internet diffondendo\u00a0<\/strong><strong>informazioni del cui contenuto illecito sono a conoscenza.<\/strong><br \/>\n6.3.1. Ritornando al caso oggetto del presente giudizio, [&#8230;] non prestava servizi on line riconducibili alle ipotesi sopra richiamate, con carattere puramente tecnico, automatico e passivo, ma si occupava della commercializzazione in proprio, gestendo direttamente le vendite tramite il proprio sito di e-commerce, come peraltro dalla stessa allegato e documentato. Basti rilevare che dalle pagine del sito [&#8230;] risulta che la convenuta fosse \u201cla societ\u00e0 che gesti(va) [&#8230;]\u201d, riceveva gli ordini e stipulava i relativi contratti, nonch\u00e9 la destinataria del relativi pagamenti (cfr., in particolare, doc 41 e Doc 42 att.).<br \/>\n<strong>6.4. Infine, la circostanza che [&#8230;] non avesse munito le immagini di alcun meccanismo elettronico di protezione non \u00e8 circostanza che escluda il carattere abusivo della riproduzione.<\/strong><br \/>\n<strong>7. Accertata l\u2019illecita riproduzione di 25 fotografie, la convenuta va condannata al\u00a0<\/strong><strong>risarcimento dei relativi danni\u00a0<\/strong>[&#8230;]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Leggi la sentenza completa su <a href=\"http:\/\/www.giurisprudenzadelleimprese.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20170518_RG77108-2014-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">giurisprudenzadelleimprese.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Per rimanere aggiornato, iscriviti alla nostra\u00a0<a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/newsletter\/\">newsletter<\/a>\u00a0o clicca \u201cmi piace\u201d sulla nostra pagina\u00a0<a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/studiolegalegiuseppebriganti\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">facebook<\/a>!<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Se trovi questo articolo interessante,\u00a0<strong>condividilo<\/strong>, grazie!<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Hai una\u00a0<strong>domanda<\/strong>\u00a0su questo articolo? 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