{"id":1049,"date":"2017-01-10T10:15:21","date_gmt":"2017-01-10T09:15:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/?p=1049"},"modified":"2017-01-10T10:15:21","modified_gmt":"2017-01-10T09:15:21","slug":"mediazione-consenso-vasto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/2017\/01\/mediazione-consenso-vasto\/","title":{"rendered":"Mediazione: le condizioni per il diniego all&#8217;avvio del procedimento secondo il Tribunale di Vasto"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">Mediazione: le condizioni per il diniego all&#8217;avvio del procedimento secondo il Tribunale di Vasto<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Capita spesso che la parte convocata in mediazione anticipi con una comunicazione scritta all&#8217;organismo di mediazione e\/o all&#8217;altra parte la propria volont\u00e0 di non aderire al procedimento e di non presentarsi quindi al primo incontro di mediazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che rilevanza pu\u00f2 avere una semplice comunicazione di mancata adesione di questo tipo?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La comunicazione pu\u00f2 essere idonea a evitare le conseguenze negative che la legge ricollega alla mancata adesione al procedimento di mediazione?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Vasto, con <a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/24462-tribunale-vasto-ecco-il-decalogo-della-rinuncia-alla-mediazione.asp\" target=\"_blank\">ordinanza del 6 dicembre 2016<\/a>, detta alcune regole a riguardo.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-17 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-150x150.jpg\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-270x270.jpg 270w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-192x192.jpg 192w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-180x180.jpg 180w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1-32x32.jpg 32w, https:\/\/www.giuseppebriganti.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg 512w\" sizes=\"(max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>L&#8217;ordinanza del Tribunale di Vasto in materia di mancata adesione al procedimento di mediazione<\/h2>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[&#8230;] Dal verbale del primo incontro di mediazione prodotto dall\u2019attore, emerge che la banca odierna convenuta, costituitasi nel presente giudizio e ritualmente invitata a prendere parte alla mediazione, <strong>non si \u00e8 presentata all\u2019incontro all\u2019uopo fissato dal mediatore, limitandosi a far pervenire alla segreteria dell\u2019organismo di mediazione una comunicazione<\/strong> a mezzo p.e.c. con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all\u2019incontro ed<strong> illustrava in una lettera allegata le ragioni<\/strong> della decisione di rimanere assente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tale riguardo, \u00e8 opportuno precisare che la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all\u2019organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, <strong>va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata<\/strong>, che la espone al <strong>rischio di subire le conseguenze sanzionatorie<\/strong>, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall\u2019art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 28\/10. Questo perch\u00e9, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, <strong>se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Posta in questi termini l\u2019obbligatoriet\u00e0 della partecipazione, deve ritenersi che la prassi, talora adottata dalla parte invitata, di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, costituisce un atto di mera cortesia, che per\u00f2 <strong>non ha alcuna idoneit\u00e0 a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto, poi, alla enunciazione dei motivi della mancata partecipazione, ove essi \u2013 come sovente accade \u2013 non riguardino le cause che impediscono oggettivamente alla parte (che pure vorrebbe, ma non ha la materiale possibilit\u00e0) di essere presente al primo incontro, ma invece concernino le ragioni per cui la stessa ritenga di non volere iniziare la procedura di mediazione, <strong>occorre chiarire che, nell\u2019attuale sistema normativo, non \u00e8 mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul tema della possibilit\u00e0 di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al\u00a0<\/strong><strong>primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore \u00e8 tenuto a dare circa la funzione e le modalit\u00e0 di svolgimento della mediazione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione pu\u00f2 essere validamente espresso solo se la manifestazione di volont\u00e0 negativa che la parte esprime sia: a) innanzitutto, preceduta da un\u2019adeguata opera di informazione del mediatore circa la <em>ratio<\/em> dell\u2019istituto, le modalit\u00e0 di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l&#8217;esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilit\u00e0 logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilit\u00e0 dei motivi di contrasto (cfr., sul punto, precedente pronuncia di questo tribunale sulle caratteristiche del rifiuto di proseguire oltre il primo incontro \u2013 <a href=\"http:\/\/www.filodiritto.com\/news\/2016\/mediazione-tribunale-di-vasto-condanna-per-rifiuto-opposto-a-proseguire-nella-mediazione-oltre-il-primo-incontro.html\" target=\"_blank\">Trib. Vasto, ord. 23.04.2016<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Parafrasando una terminologia invalsa in ambito medico, il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validit\u00e0, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Orbene, quando la parte invitata, senza partecipare alle attivit\u00e0 informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, <strong>si deve ritenere che il dissenso cos\u00ec manifestato non sia stato validamente espresso<\/strong>, perch\u00e9 \u2013 a prescindere dalla validit\u00e0 delle argomentazioni giustificative \u2013 la parte non si \u00e8 posta nelle condizioni di esprimere una volont\u00e0 consapevole ed informata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ne deriva che l\u2019organismo di mediazione non \u00e8 tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel merito detta comunicazione scritta<\/strong>, se non a fini strettamente attinenti a profili organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro [&#8230;]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pesaro &#8211; Urbino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mediazione: le condizioni per il diniego all&#8217;avvio del procedimento secondo il Tribunale di Vasto Capita spesso che la parte convocata in mediazione anticipi con una comunicazione scritta all&#8217;organismo di mediazione e\/o all&#8217;altra parte la propria volont\u00e0 di non aderire al procedimento e di non presentarsi quindi al primo incontro di mediazione. 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