E-commerce: no alla profilazione senza consenso di gusti e abitudini dei clienti per l’invio di newsletter personalizzate
E-commerce: no alla profilazione senza consenso di gusti e abitudini dei clienti per l’invio di newsletter personalizzate
Lo ha affermato il Garante privacy in un provvedimento [doc. web n. 4487559] con cui ha vietato a una società di e-commerce l’illecito trattamento dei dati di oltre 300 mila persone.
La società, una delle più importanti nella fornitura on-line di biglietti per spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, concerti e nell’e-commerce di prodotti anche di marchi celebri, non potrà più utilizzare i dati trattati in modo illecito.
Dagli accertamenti ispettivi svolti dall’Autorità è emerso infatti che la società raccoglieva dati personali attraverso tre siti; il consenso richiesto, però, era preselezionato e unico per varie finalità, comprese quelle di marketing e comunicazione dei dati ad altre società, sempre per scopi commerciali. Una procedura contraria alla normativa, anche se l’utente poteva deselezionare il consenso e procedere alla registrazione al sito.
La società, inoltre, svolgeva, sempre senza consenso, un’attività di profilazione utilizzando un software per l’invio di newsletter personalizzate, “create” elaborando i dati relativi agli ordini dei clienti o anche ai prodotti inseriti nel carrello il cui ordine non era stato finalizzato. La società peraltro non aveva provveduto ad adempiere all’obbligo di notificazione al Garante previsto dal Codice per l’attività di profilazione, né aveva stabilito alcun tempo di conservazione dei dati personali raccolti tramite i siti.
Il Garante privacy ha dunque disposto il divieto di uso dei dati dei clienti acquisiti illecitamente e ha prescritto alla società di adottare, entro sessanta giorni, le misure necessarie per mettersi in regola con le disposizioni del Codice privacy.
La società dovrà, in particolare, integrare l’informativa indicando le aziende o le categorie economiche o merceologiche alle quali intende comunicare i dati per le loro finalità promozionali. Dovrà, altresì, informare i soggetti, ai quali i dati sono stati già comunicati o ceduti, che non possono utilizzarli senza aver prima acquisito il consenso degli interessati.
La società dovrà, infine, prevedere tempi di conservazione dei dati e, alla scadenza, provvedere all’immediata cancellazione o alla anonimizzazione permanente.
Fonte: www.garanteprivacy.it
Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro – Urbino