Patrocinio a spese dello Stato (“gratuito patrocinio”)

Patrocinio a spese dello Stato (“gratuito patrocinio”)

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - UrbinoOve ne ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, lo studio legale dell’Avvocato Giuseppe Briganti è disponibile ad assistere il Cliente, in materia civile e penale, anche con patrocinio a spese dello Stato (c.d. “gratuito patrocinio”).

Il patrocinio a spese dello Stato (c.d. “gratuito patrocinio”)

Secondo quanto previsto dall’art. 74 del DPR 115/2002, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Altresì, è assicurato il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio

In base all’art. 76 del DPR 115/2002, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 (importo periodicamente aggiornato).

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Tuttavia, in ambito penale, ai sensi dell’art. 92 DPR 115/2002, se l’interessato all’ammissione al gratuito patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari i limiti di reddito indicati sono elevati per ognuno dei familiari conviventi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

La persona offesa da alcuni specifici reati, quali per esempio violenza sessuale e atti persecutori, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio

L’interessato che si trova nelle condizioni indicate può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del processo.

L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità.

L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;

d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Richiedi senza impegno maggiori informazioni in materia di gratuito patrocinio

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro - Urbino

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

Ultimo aggiornamento: gennaio 2024

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