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Diritto di famiglia e mediazione familiare

Diritto di famiglia e mediazione familiare

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti - Pesaro-UrbinoDiritto di famiglia e mediazione familiare

Dal 2001 lo Studio legale si occupa di tutti gli aspetti del diritto di famiglia, in ambito stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, anche attraverso pubblicazioni giuridiche.

Lo Studio legale privilegia da sempre gli approcci innovativi al diritto e alla professione di avvocato, al fine di fornire al Cliente soluzioni il più possibile semplici, rapide e convenienti.

Soprattutto in materia familiare, lo Studio legale privilegia e sostiene, fin dove possibile, le soluzioni tese ad evitare lunghe ed estenuanti “battaglie giudiziarie”, anche tramite il ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), quali negoziazione assistita e mediazione familiare.

Lo Studio legale, in particolare, si occupa anche dei casi che presentano elementi di internazionalità rispetto all’ordinamento giuridico italiano, per esempio quando i coniugi hanno diverse cittadinanze o hanno contratto il matrimonio all’estero o hanno ottenuto un provvedimento di divorzio all’estero.

Oltre che nei Fori di Urbino e Pesaro, lo Studio legale opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi delle moderne tecnologie e quando occorre di una diffusa rete di Colleghi.

Quando ne ricorrono i presupposti, è possibile avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (“gratuito patrocinio”).

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I servizi

Lo Studio legale rende disponibili, senza limiti territoriali, i seguenti principali servizi in materia di diritto di famiglia:

  • Consulenza legale in studio o a distanza (e-mail, telefono, Skype…)
  • Assistenza legale stragiudiziale per la prevenzione e la risoluzione di controversie
  • Assistenza legale quale avvocato di parte in procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi al tribunale, e in particolare in procedimenti di negoziazione assistita
  • Servizio di mediazione familiare
  • Assistenza legale nei casi in cui è possibile separarsi o divorziare innanzi all’ufficiale di stato civile
  • Assistenza legale in giudizi in materia di famiglia, in ambito civile e penale

giuseppebriganti.it (Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)Alcuni degli aspetti trattati

  • Matrimonio (celebrazione, invalidità)
  • Filiazione
  • Adozione e affidamento
  • Famiglia di fatto eterosessuale e same sex
  • Famiglie omogenitoriali
  • Contratti di convivenza
  • Rapporti personali tra coniugi
  • Alimenti
  • Comunione legale e separazione dei beni
  • Convenzioni matrimoniali
  • Fondo patrimoniale
  • Impresa familiare
  • Crisi del matrimonio e della convivenza
  • Separazione personale consensuale e giudiziale
  • Divorzio congiunto e contenzioso
  • Scioglimento della famiglia di fatto
  • Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
  • Amministrazione di sostegno
  • Successioni e divisioni ereditarie

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Alcuni approfondimenti

Contratti di convivenza

I contratti di convivenza sono accordi scritti con i quali la famiglia di fatto, eterosessuale o same sex, all’inizio o durante il rapporto, definisce le regole della propria convivenza, disciplinandone gli aspetti patrimoniali e – ma solo entro determinati limiti – taluni aspetti personali.

L’accordo può regolamentare altresì le conseguenze patrimoniali di una eventuale successiva cessazione della convivenza.

Con il contratto di convivenza è possibile disciplinare, per esempio, i seguenti aspetti patrimoniali:

  • le spese comuni
  • i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati durante la convivenza
  • l’uso della casa familiare
  • le regole per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali per l’ipotesi di cessazione della convivenza, al fine di ridurre al minimo i rischi di controversie.

Nel contratto di convivenza è possibile inserire inoltre disposizioni riguardanti la facoltà di assistenza reciproca nei casi di malattia, o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Separazione personale dei coniugi

La separazione personale dei coniugi è un rimedio previsto dall’ordinamento giuridico italiano nei casi in cui il rapporto di coppia entra in crisi.

La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale.

Il periodo di separazione legale può portare, in caso di superamento della crisi, alla riconciliazione dei coniugi o, nel caso di crisi irreversibile, al divorzio.

La separazione legale può essere

  • consensuale, quando vi è accordo tra i coniugi sulla separazione e su tutte le condizioni di essa
  • giudiziale, quando vi è disaccordo dei coniugi sulla decisione di separarsi o sul regolamento dei loro rapporti personali e patrimoniali

Per addivenire a una separazione consensuale, occorre che i coniugi raggiungano un accordo sui seguenti aspetti principali:

  • entrambi i coniugi devono essere d’accordo sulla decisione di separarsi
  • con riguardo ai figli, i coniugi devono avere raggiunto un’intesa sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale
  • i coniugi devono essere d’accordo sull’ammontare del contributo economico che il coniuge non convivente con i figli dovrà versare all’altro per il mantenimento di questi ultimi
  • deve esservi accordo dei coniugi sull’assegnazione della casa familiare, normalmente in favore del coniuge convivente con i figli minori, o su altra soluzione relativa alla casa familiare, come per esempio la vendita dell’immobile
  • i coniugi devono essere d’accordo sull’eventuale assegno di mantenimento che dovrà essere versato in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri, salva naturalmente la possibilità di concordare che ciascuno dei coniugi provvederà da sé al proprio mantenimento.

Oggi è possibile addivenire a una separazione consensuale:

  • nei casi previsti dalla legge, innanzi all’ufficiale di stato civile, senza passare per il tribunale e con eventuale assistenza facoltativa di avvocato
  • a conclusione di un procedimento di negoziazione assistita da avvocati, senza passare per il tribunale e con l’assistenza obbligatoria di avvocati
  • a seguito della proposizione di un ricorso al Giudice.

Divorzio

Il divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) è un rimedio previsto dall’ordinamento giuridico italiano nei casi in cui il rapporto di coppia affronta una crisi irreversibile a seguito di un periodo di separazione legale o in relazione ad altre ipotesi previste dalla legge (art. 3 legge 898/1970).

Il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale, o ne fa venir meno gli effetti civili, nel caso di matrimonio concordatario.

La legge prevede che il divorzio possa avvenire solo per le cause espressamente previste, e in particolare a seguito di separazione legale protrattasi ininterrottamente

  • da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e
  • da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Il divorzio può essere

  • congiunto, quando vi è accordo tra i coniugi sul divorzio e su tutte le condizioni di esso
  • contenzioso, quando vi è disaccordo dei coniugi sulla decisione di divorziare o sul regolamento dei loro rapporti personali e patrimoniali.

Oggi è possibile addivenire a un divorzio congiunto a seguito di separazione legale:

  • nei casi previsti dalla legge, innanzi all’ufficiale di stato civile, senza passare per il tribunale e con eventuale assistenza facoltativa di avvocato
  • a conclusione di un procedimento di negoziazione assistita da avvocati, senza passare per il tribunale e con l’assistenza obbligatoria di avvocati
  • a seguito della proposizione di un ricorso al Giudice.

Negoziazione assistita

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale con riguardo alla separazione personale, al divorzio a seguito di separazione legale, e alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo tra i coniugi eventualmente raggiunto a seguito dello svolgimento della negoziazione assistita deve essere trasmesso dall’avvocato al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi previsti dalla legge.

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette invece, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nell’accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, e, altresì,  che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L’avvocato della parte è poi obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, munito delle certificazioni previste.

Principali vantaggi: possibilità di giungere in tempi brevi e con costi contenuti alla separazione o al divorzio al di fuori del tribunale tramite una soluzione ritenuta soddisfacente da tutte le parti; il procedimento è caratterizzato dalla massima riservatezza.

Trattandosi di procedura non avversariale, occorre d’altra parte la propensione di tutte le parti e dei rispettivi avvocati a un negoziato di tipo collaborativo, anziché competitivo, al fine di raggiungere una soluzione condivisa. Per il buon esito del procedimento, è importante inoltre che i legali di parte siano specificamente formati alle tecniche di negoziazione e di gestione dei conflitti con specifico riferimento ai conflitti familiari.

Mediazione familiare

Secondo la Carta europea sulla formazione dei mediatori familiari operanti nelle situazioni di divorzio e separazione del 1992, la mediazione familiare nella separazione personale dei coniugi e nel divorzio, o nella cessazione di rapporti di convivenza, consente alle parti di richiedere l’intervento di un soggetto terzo (il mediatore), dotato delle necessarie competenze, al fine di aiutarle nella riorganizzazione dei loro rapporti resa necessaria dalla chiusura della relazione, nel rispetto del vigente quadro normativo.

Il mediatore familiare cerca di ristabilire la comunicazione tra le parti per aiutarle a prendere decisioni concrete con riguardo ai loro rapporti conseguenti alla chiusura della relazione, sia relativamente ai figli sia relativamente agli aspetti economici.

Nella mediazione familiare le parti partecipano alle sessioni senza l’assistenza di avvocato, cui potranno in ogni caso riferirsi per ogni supporto di carattere legale. I legali potranno, comunque, eventualmente partecipare in apposite sessioni congiunte quando opportuno.

Esistono diversi modelli di mediazione familiare. La normativa italiana ad oggi non sembra privilegiare un particolare approccio alla mediazione familiare.

La mediazione familiare si svolge attraverso una serie di incontri con il mediatore, con la cadenza concordata.

I modelli cui si riferisce lo Studio legale sono quelli problem solving e trasformativo (G. Briganti, La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico, Youcanprint, 2013).

Il percorso di mediazione familiare può essere avviato prima del giudizio di separazione o di divorzio, durante il giudizio (art. 337-octies Codice civile) o anche nell’ambito di un procedimento di negoziazione assistita.

Presso lo Studio legale, sito in Provincia di Pesaro-Urbino, è possibile avvalersi di un servizio di mediazione familiare (al di fuori dei casi di cui al d.lgs. 28/2010). È attivo altresì un servizio di mediazione familiare on-line in video-conferenza, che annulla i problemi legati alla distanza.

Il primo colloquio informativo sulla mediazione familiare è gratuito. La partecipazione degli avvocati di parte è richiesta nel primo e nell’ultimo incontro.

Casi in cui è possibile separarsi o divorziare innanzi all’ufficiale di stato civile

I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale o divorzio (nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 898/1970), nonché di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.

Tale via non è percorribile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nei soli casi di separazione personale o di divorzio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la successiva conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti previsti.

La mancata comparizione dei coniugi all’incontro fissato per la conferma dell’accordo equivale a mancata conferma dello stesso.

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Esempi di casi di cui lo Studio legale si è occupato in materia di diritto di famiglia

  • (In costruzione. Ci scusiamo per il disagio)

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Pesaro-Urbino

Ultimo aggiornamento: dicembre 2015

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